I CONTROLLI A DISTANZA DEL LAVORATORE
Come si svolge il controllo a distanza del lavoratore?
I controlli a distanza del lavoratore dipendente avvengono attraverso strumenti che egli ha già in uso, oppure attraverso sistemi predisposti solo a tale finalità, come la videosorveglianza.
Questi due gruppi di strumenti rispondono a necessità e normative differenti.
Quando e’ possibile utilizzare strumenti di controllo a distanza del lavoratore?
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1. Gli strumenti per rendere la prestazione lavorativa
Quanto agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (si pensi per esempio, al computer), secondo il Jobs Act (vedasi il co. 2 dell’art. 4), è sempre possibile (nei limiti dei principi che vedremo a seguire) installare o utilizzare strumenti di controllo a distanza del lavoratore.
E’ anche ammesso il monitoraggio della strumentazione informatica dei lavoratori (mail, telefonate, navigazione Internet, ricerche online).
Gli strumenti elettronici forniti dal datore di lavoro sono a tutti gli effetti dotazioni aziendali (ad esempio la casella email) e quindi sia controllabili che inutilizzabili a fini personali.
Anche la navigazione in Internet tramite gli strumenti aziendali può essere limitata o vietata purché non sussista un trattamento illecito dei dati dei lavoratori. Quindi, possono essere applicati appositi filtri per impedire gli accessi a determinati siti, ma i sistemi devono essere configurati in modo da cancellare periodicamente i dati personali (accessi ai siti).
2. La videosorveglianza, come strumento di controllo del lavoratore
Altro discorso invece per gli impianti di videosorveglianza, che sono autorizzati per controllare a distanza il lavoratore solo in presenza di determinati presupposti, così riassumibili
- esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale
- preventivo accordo sindacale o, in mancanza, autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro – ITL , condizioni che non possono essere sostituite dal consenso dei lavoratori (Corte di cassazione, sez. III penale, sentenza 17 gennaio 2020, n. 1733).
3. Strumenti di controllo a distanza dei lavoratori che sono sempre vietati
Sono sempre vietati per controllare a distanza il lavoratore:
- L’utilizzo di misure di sicurezza relative ai dispositivi da remoto, quali il monitoraggio dei movimenti del mouse, l’utilizzo di webcam o di tecnologie di screen capture;
- Il monitoraggio sistematico della navigazione su Internet dei lavoratori.
4. Il GPS delle Auto
Quanto al trattamento dei dati di geolocalizzazione dei veicoli aziendali per controllare a distanza il lavoratore è legittimo in relazione alla tutela della sicurezza dei veicoli e dei lavoratori, o anche per la pianificazione in tempo reale dell’attività lavorativa ma non lo è ai fini della sorveglianza del lavoratore; inoltre se il veicolo può essere utilizzato anche a fini privati la geolocalizzazione è esclusa.
Deve essere prevista la funzionalità di disconnessione quando il lavoratore utilizza il mezzo per finalità personali.