Affidamento Figli nati fuori dal Matrimonio
1. Affidamento dei figli nati fuori il matrimonio o durante, cosa cambia?
2. Affidamento figli nati fuori dal matrimonio procedimento, come funziona?
3. Modifica condizioni affidamento figli nati fuori dal matrimonio
4. Contributo unificato affidamento figli nati fuori dal matrimonio
5. Figli nati fuori dal matrimonio: affidamento condiviso e affidamento esclusivo
1. Affidamento dei figli nati fuori il matrimonio o durante, cosa cambia?
Prima delle riforme introdotte dal legislatore a cavallo tra il 2012 e il 2013, l’ordinamento prevedeva una distinzione tra i figli procreati in costanza di matrimonio (c.d. filiazione legittima) e i figli invece nati da un rapporto more uxorio (c.d. filiazione naturale).
Dal 7 febbraio 2014 invece, con l’entrata in vigore delle sopracitate riforme, vi è una nuova disciplina che prevede la definitiva equiparazione tra figli naturali e legittimi.
Questa riforma ha avuto ovviamente delle importanti ripercussioni in tema di affidamento del figlio minore: il codice civile infatti oggi fa indistintamente riferimento, quando parla di affidamento, sia ai figli legittimi che naturali.
L’art. 337bis del Codice civile, inserito nell’ordinamento in attuazione delle riforme sopramenzionate, amplia l’ambito di applicazione delle norme in materia di affidamento anche ai “procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio”.
2. Affidamento figli nati fuori dal matrimonio procedimento, come funziona?
Nel caso in cui i genitori, non uniti in matrimonio, cessino la loro convivenza, questi hanno la facoltà di regolare consensualmente i rapporti genitoriali.
Nel caso in cui non si raggiunga un accordo i genitori hanno la possibilità di presentare una domanda di affidamento del figlio nato fuori dal matrimonio mediante ricorso al Tribunale del luogo di residenza abituale del minore.
Alla domanda devono essere allegati i certificati di residenza e quelli anagrafici, nonché ogni documentazione utile nell’interesse dei figli.
Il giudice dunque provvederà a stabilire la misura del mantenimento dovuta dal coniuge che risulterà non affidatario del minore, regolando altresì l’esercizio della responsabilità genitoriale.
3. Modifica condizioni affidamento figli nati fuori dal matrimonio
I genitori, ai sensi dell’art. 335quinques del Codice civile, hanno il diritto di richiedere, mediante la presentazione di ricorso al tribunale competente, la revisione delle disposizioni giudiziali riguardanti l’affidamento del minore, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e altresì la modifica delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del mantenimento stabilito.
4. Contributo unificato affidamento figli nati fuori dal matrimonio
Il ricorso per l’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio prevede il pagamento di una marca da bollo del valore di euro 27,00, mentre non è dovuto il pagamento del contributo unificato.
5. Figli nati fuori dal matrimonio: affidamento condiviso e affidamento esclusivo
Le norme applicabili in tema di figli nati fuori dal matrimonio in merito alla distinzione tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo sono le medesime applicabili ai casi di figli nati in costanza di matrimonio.
Dunque, come già approfondito qui, possono distinguersi tre tipologie di affidamento:
- Affidamento condiviso
- Affidamento esclusivo
- Affidamento superesclusivo
1) Affidamento condiviso
La regola generale prevede che i figli debbano essere affidati a entrambi i genitori.
Il figlio minore infatti, come prevedere l’art. 337ter del Codice civile, “ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”.
A tal fine, debbono essere adottati provvedimenti valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (principio della bigenitorialità).
2) Affidamento esclusivo
Nel caso in cui il giudice ritenga che l’affidamento condiviso non sia confacente all’interesse del figlio minore, può disporre l’affidamento esclusivo di questo a solo uno dei genitori.
Più raramente, sono gli stessi genitori a richiedere l’affidamento esclusivo del figlio a solo uno di loro.
Solitamente sono due i casi dove si ha la disposizione dell’affidamento esclusivo del figlio:
- Quando l’affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per il minore
- Quando uno dei due genitori risulti manifestamente incapace ad assumere tale ruolo
3)Affidamento superesclusivo
Questa tipologia di affidamento, detta affidamento superesclusivo o rafforzato, è stata introdotta per la prima volta dal Tribunale di Milano, mediante un’ordinanza del 20 marzo 2014.
Con questo provvedimento si è stabilito un principio secondo il quale un genitore, nel caso in cui vi siano determinati requisiti (lontananza materiale, irreperibilità, indisponibilità dell’altro genitore), può agire al fine di richiedere non solo l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale (come avviene nel caso di affidamento esclusivo), ma altresì la possibilità di adottare le decisioni di maggior interesse – salute, educazione, istruzione – senza dover necessariamente consultare l’altro genitore.
È evidente infatti come, in presenza dei sopracitati requisiti, siano fattivamente impossibile per un genitore consultare l’altro genitore e dunque ciò porterebbe, in assenza di un c.d. affidamento superesclusivo o rafforzato, ad una fase di stallo insormontabile nell’adozione delle decisioni di maggior interesse e contraria ad ogni interesse e tutela del minore.