Diritti e Doveri in caso di Separazione e Divorzio

Diritti e Doveri in caso di Separazione e Divorzio

Separazione e divorzio: differenze

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Gli istituti di Separazione e Divorzio divergono per finalità ed effetti, andando a modificare diritti e obblighi dei coniugi.
La sospensione del rapporto, intesa come Separazione, può portare a una riconciliazione o al Divorzio.
Il divorzio scinde definitivamente il vincolo matrimoniale tra i coniugi.
Ne consegue che – in fase di separazione – il coniuge più debole sia più protetto in quanto permangono alcuni doveri coniugali.
In particolare vanno analizzati:

1. SEPARAZIONE: DIRITTI E DOVERI

1.1 Effetti della Separazione (adozione, concepimento in separazione, uso del cognome)

1.2 Effetti della Separazione sui Rapporti Patrimoniali (Assegno di Mantenimento)

1.3 Separazione e Diritto di Reversibilità

1.4 Separazione e successione (eredità in caso di separazione)

 

2. DIVORZIO: DIRITTI E DOVERI

2.1 Effetti del Divorzio

2.2 Effetti del Divorzio sui Rapporti Patrimoniali (Assegno Post-Matrimoniale)

2.3 Divorzio e Diritto di Reversibilità

2.4 Divorzio e Successione (diritti sull’eredità in caso di divorzio)

 

1. SEPARAZIONE: DIRITTI E DOVERI

Quando avviene una separazione i doveri coniugali si modificano, ma non si estinguono (fatta eccezione per il dovere di coabitazione).

Permangono i doveri di:

collaborazione (in presenza di figli minori)

assistenza morale (per casi gravi e circostanze straordinarie)

Il dovere di Fedeltà va a configurarsi, con la separazione, in termini di rispetto, che viene violato, per la Giurisprudenza, in caso di comportamenti offensivi nei confronti dell’altro coniuge in termini di onore e dignità (es. è possibile convivere con un nuovo partner, ma deve avvenire in modo discreto e quindi non ostentato).

 

1.1 Effetti della Separazione (adozione, concepimento in separazione, uso del cognome)

–  viene meno la presunzione di concepimento da parte del marito del bambino nato oltre i 300 giorni dalla separazione;

–  il coniuge separato può procedere all’adozione senza che l’altro coniuge diventi genitore;

–  l’adozione può essere predisposta anche a favore di un solo coniuge purché la sentenza di separazione sia intervenuta prima del provvedimento di adozione;

–  i coniugi separati non possono  chiedere l’adozione legittimante;

–  il giudice può vietare alla moglie l’uso del cognome del marito qualora egli possa subirne un grave pregiudizio.

 

1.2 Effetti della Separazione sui Rapporti Patrimoniali (Assegno di Mantenimento)

I presupposti per poter ricevere l’assegno di mantenimento sono: 1) significativa disparità economica tra le parti;  2) stato di bisogno del coniuge richiedente;  3) possibilità economica dell’altro coniuge di corrisponderlo.

L’assegno di mantenimento viene rilasciato a patto che il coniuge richiedente non abbia mezzi economici adeguati (mancanza di reddito, impossibilità lavorativa…), ha funzione assistenziale e non sanzionatoria.

Nel momento in cui il coniuge a cui è stata addebitata la separazione si trova in stato di bisogno, l’altro coniuge non potrà richiedere un assegno di mantenimento, ma – al limite – un assegno alimentare.

La prova della condizione economica dei coniugi può essere costituita con ogni mezzo, dove – in caso di contenzioso – il tribunale può richiedere di effettuare alla Polizia Tributaria delle indagini patrimoniale sullo stile di vita dei coniugi.  

 

1.2.1 In quali casi può variare l’assegno di mantenimento?

  1.  Aumenta nel caso in cui il coniuge beneficiario si trovi in stato di bisogno o migliorino le condizioni dell’obbligato. È bene in quest’ultimo caso ricordare che l’assegno non deve superare il tenore di vita condotto durante il matrimonio, in quanto il coniuge beneficiario non è tenuto a godere delle fortune dell’obbligato.
  2.  Diminuisce al diminuire della necessità del beneficiario.

 

1.2.2 In quali casi si smette di ricevere o versare l’assegno di mantenimento?

1) Riconciliazione dei coniugi; 2) scioglimento del matrimonio (divorzio); 3) impossibilità dell’obbligato a versare l’assegno di mantenimento; 4) cessazione dello stato di bisogno del beneficiario; 5) morte del coniuge.

1.3 Separazione e Diritto di Reversibilità

In caso di separazione – sia con che senza addebito – non viene meno il diritto del coniuge superstite a percepire la pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto. Questo diritto è richiedibile anche se il coniuge superstite ha deciso di rinunciare all’eredità (es. gravata da debiti).

1.4 Separazione e successione (eredità in caso di separazione)

Per il coniuge separato senza addebito i diritti successori restano i medesimi del matrimonio: 1) quota di legittima; 2) diritti abitazione su casa familiare; 3) diritto uso mobili che arredano la casa familiare.

Ne segue che – alla morte di uno dei due coniugi – il superstite gli succede esattamente come se fossero ancora sposati.

Al coniuge separato con addebito spetta al massimo un assegno di vitalizio, nel caso in cui all’apertura della successione sia in stato di bisogno.

 

2. DIVORZIO: DIRITTI E DOVERI

2.1 Effetti del Divorzio

Tutti i Doveri coniugali del matrimonio vengono meno.  La moglie quindi non può utilizzare il cognome del marito eccetto casi in cui marchio o nome d’arte professionale o sia per tutela dei figli. L’ex marito ha comunque diritto di chiedere, in caso di uso indebito, la cessazione del fatto lesivo.

 

2.2 Effetti del Divorzio sui Rapporti Patrimoniali (Assegno Post-Matrimoniale)

L’assegno post-matrimoniale  – che ha sola valenza assistenziale – può essere richiesto dal coniuge unicamente se si trova in stato di bisogno.

Per la scelta entità della somma da liquidare vanno tenute in considerazione: 1) le ragioni del richiedente (comprese ragioni del divorzio), 2) il contributo sia personale che economico fornito dal coniuge alla formazione del patrimonio comune e alla conduzione familiare, 3) la durata del matrimonio (grado di assuefazione al tenore di vita coniugale) .

L’assegno post-matrimoniale si differenzia dall’assegno di mantenimento in quanto il coniuge divorziato non è più sottoposto ai vincoli coniugali di mantenimento e alimenti. Per questa ragione, il coniuge che chiede l’assegno, deve provare il suo stato di bisogno e la possibilità dell’altro di corrisponderlo.

 

2.3 Divorzio e Diritto di Reversibilità

Il coniuge divorziato ha diritto a chiedere la pensione di vecchiaia o invalidità del ex coniuge defunto, ovvero a godere del trattamento di reversibilità a patto che: 1) il rapporto di lavoro da cui derivano le somme sia sorto prima del divorzio, 2) il coniuge che la pretende non sia passato a nuove nozze, 3) sia titolare dell’assegno post-matrimoniale.

Nel caso in cui dovesse esserci un altro titolare alla reversibilità (es. nuovo coniuge del defunto) a ciascuno spetterà una parte stabilita dal giudice che tiene conto della durata del matrimonio.

 

2.4 Divorzio e Successione (diritti sull’eredità in caso di divorzio)

Il divorzio comporta la perdita dei diritti di Successione, eccetto l’assegno di carattere alimentare nel caso in cui 1) il coniuge superstite si trovi in caso di bisogno nel momento dell’apertura della successione, 2) ricevesse l’assegno post-matrimoniale.

Il seguente assegno, di fatto autonomo rispetto all’assegno post-matrimoniale – ha funzione assistenziale e successoria. Il valore va stabilito in base al numero degli eredi e alla sostanza ereditaria.

 

 

 

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