La Crisi della Famiglia
1. Costituzione e Famiglia
2. Riforma del diritto di famiglia L. 19/5/1975 n. 151
3. La Crisi della Famiglia:
3.1 Separazione e Divorzio: I RAPPORTI TRA CONIUGI
3.2 Affidamento dei Figli (condiviso, esclusivo, superesclusivo)
3.3 Il Diritto di Visita del genitore NON Collocatario
3.4 L’Assegno di Mantenimento, il mantenimento dei figli (non rinunciabile)
3.5 Il mantenimento dell’altro coniuge (rinunciabile)
1. Costituzione e Famiglia
La Costituzione norma la Famiglia all’art. 29, limitandosi ad affermare che “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio“. Non solo: nei principi generali della Costituzione, all’art. 2 riconosce la famiglia come la principale formazione sociale nella quale l’uomo svolge la sua personalità.
E’ dunque evidente come non venga fornita alcuna definizione esatta di ciò che deve essere inteso come famiglia.
La famiglia è una formazione sociale fondata sul matrimonio e che ha caratteri di 1) esclusività, 2) stabilità e 3) responsabilità. Ma per quale motivo il legislatore non ha definito la famiglia? Il motivo sta nell’impossibilità di formulare e fissare un modello uniforme di famiglia anche nell’ambito di uno stesso ordinamento: attualmente si fa riferimento alla famiglia nucleare ovvero composta dai coniugi e dai figli. La legge e la giurisprudenza negli anni hanno però riconosciuto anche altre “tipologie” di famiglia. Dapprima equiparando i figli nati fuori dal matrimonio (c.d. figli naturali) a quelli nati nel matrimonio (c.d. figli legittimi) e poi riconoscendo le unioni civili.
2. Riforma del diritto di famiglia L. 19/5/1975 n. 151
L’eguaglianza giuridica dei coniugi ha portato il legislatore a modificare la disciplina di alcuni rapporti familiari e all’abrogazione di talune norme, in quanto contrastanti con la Costituzione, nella sua versione attuale.
Ecco, qui elencati brevemente, alcuni punti fondamentali della riforma:
- parità giuridica dei coniugi: le decisioni prese da i coniugi riguardo la famiglia hanno pari valore, come l’educazione dei figli e la propria vita.
- La potestà sui figli è distribuita su entrambi i coniugi (non unicamente del padre, come avveniva in passato), di cui il principio guida è la bigenitorialità.
- intervento più marcato del giudice nella vita della famiglia;
- riconoscimento dei figli naturali;
- identici diritti in successione dei figli illegittimi;
- scomparsa della dote e del patrimonio familiare;
- potestà (ora responsabilità genitoriale) esercitata da entrambi i genitori;
- istituzione della comunione legale dei beni;
- qualifica di erede e non di usufruttuario ex lege conferita al coniuge superstite.
3. La Crisi della Famiglia
Nel momento in cui la famiglia entra in crisi i patti di fiducia, gli accordi presi in precedenza e tutte quelle norme che la famiglia stessa aveva deciso di adottare al suo interno per il quieto vivere comune vengono a mancare.
Diventa necessario ristabilire un equilibrio diverso, ma che sia allo stesso tempo sano e funzionale per ogni aspetto del nuovo assetto che verrà a costituirsi.
3.1 Separazione e Divorzio: I RAPPORTI TRA CONIUGI
Il vincolo del matrimonio subisce o una temporanea modifica che può risolversi nel divorzio (dichiarazione di cessazione degli effetti civili, se trattiamo di un matrimonio concordatario – celebrato in Chiesa -, scioglimento del matrimonio se contratto civilmente), ma che può risolversi anche in una riconciliazione.
Per il procedimento più adatto alle tue esigenze, consulta direttamente qui le pagine relative a Separazione e Divorzio, diversamente – se non sei sposato – trovi qui le risposte alle tue domande riguardo a Affidamento dei Figli nati fuori dal Matrimonio.
3.2 Affidamento dei Figli (condiviso, esclusivo, superesclusivo)
Il Principio della Bigenitorialità è il principio etico introdotto dal D. Lgs. n. 154/2013, secondo cui “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”. Indi per cui questo principio regola anche i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento dei figli naturali, secondo cui il bambino ha il diritto di mantenere un rapporto stabile con tutte e due le parti.
Il giudice, sia che si tratti di figli naturali, ossia quelli nati fuori dal matrimonio – la cui situazione è stata equiparata in forza del D. Lgs. 154/2003 – sia in caso di separazione o divorzio, seguirà i criteri di scelta dell’Affidamento disciplinati dagli artt. 337 bis c.c. e seguenti.
Le decisioni da prendersi per i figli nel loro interesse, sia che siano di natura ordinaria, sia di natura straordinaria e il loro collocamento sono questioni che competono all’Affidamento dei figli quale istituto giuridico.
Possono distinguersi tre principali tipologie di affidamento:
3.3 Il Diritto di Visita del genitore NON Collocatario
Ciascun genitore – a prescindere del modello di affidamento – ha diritto a mantenere saldi legami con i propri figli. Di conseguenza si può passare dallo standard dei tribunali nella regolamentazione del diritto di visita, che è di weekend alternati e uno o due turni infrasettimanali, a regolamentazioni più puntuali, che tengano in considerazione tutte le varie difficoltà e – in ipotesi – anche le distanze dei genitori, purché nel pieno rispetto della serena crescita dei minori.
Se si vuole invece un diritto di visita decisamente ampio che arrivi ad un tempo paritetico tra i genitori, è bene specificare che i tribunali non lo sentenziano, ma deve arrivare su accordo.
Cosa succede se non si rispetta il diritto di visita?
Se non viene rispettato il diritto di visita ci sono strumenti sanzionatori e risarcitori da parte del tribunale che devono essere attivati dalla parte adempiente, senza considerare che la violazione continua in un diritto di visita (sia per chi si rifiuta di far vedere, sia per chi si rifiuta di vedere) può portare a una modifica delle condizioni di visita stesse.
Diritto di Visita e Età determinante del Figlio per Decidere
Il minore tendenzialmente esegue ciò che dicono i genitori, è compito del genitore collocatario che in ragione della tranquilla crescita del minore dovrà impegnarsi a garantire la bigenitorialità.
Le difficoltà per il rispetto del diritto di vista possono nascere nella fascia tra i 14 e i 18 anni, dove i minori sono in grado di determinarsi in parte, pertanto il rischio è che – di fronte agli inadempimenti – si finisca in tribunale a discuterne.
Il Minore sopra i 14 anni deve essere sentito in Tribunale, dove la sua voce avrà influenza sulle decisioni riguardanti il diritto di visita. Il problema di assegnazione della casa diventa, in questa sede, ancora più rilevante in quanto la casa viene affidata al genitore collocatario. Infatti, la voce del figlio superiore ai 14 anni – che comincia ad acquisire un peso – potrà portare l’assegnazione della casa al genitore collocatario fino al raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio stesso (circa intorno ai 26 anni).
3.4 L’Assegno di Mantenimento, Il mantenimento dei figli (non rinunciabile)
L’assegno di mantenimento è un importo che segue la logica per cui i coniugi devono provvedere ai bisogni della famiglia, ciascun genitore sulla base delle proprie capacità economiche.
Le possibilità economiche sono solo uno dei PARAMETRI a cui si aggiungono: 1) l’esigenza effettiva dei figli, 2) il tenore di vita, che deve essere mantenuto il più simile alla condizione di matrimonio e 3) inciderà il tempo di permanenza presso ciascun genitore.
L’assegno di mantenimento non ha la finalità di colmare le spese effettive giorno per giorno, ma è un contributo mensile che va calcolato nella sua continuità. Il che significa, in altre parole, che se un mese l’assegno di mantenimento sarà inferiore alle spese necessarie per il figlio non dovrà essere, escluse spese straordinarie, chiesta una cifra maggiore all’altro coniuge, in quanto è possibile che il mese seguente le spese siano inferiori all’assegno di mantenimento andando a pareggiare, calcolando il contributo nella sua continuità, anche i costi del precedente.
Per le spese straordinarie ( es. spese mediche non mutabili, spese scolastiche come libri, attività culturali, sportive) – chiarite da protocolli che i tribunali adottano indicando in modo specifico ai genitori gli ambiti di riferimento – il principio cardine è che devono essere sia concordate che documentate (salvo eccezioni, es. emergenza, spese per scuole medie dell’obbligo per spese statali.) all’altro coniuge.
Se non viene pagato l’Assegno di Mantenimento
Nel momento in cui non avviene il pagamento è possibile compiere un azione di recupero del credito in sede civile o l’assegnazione diretta del mantenimento diretta da parte del datore di lavoro dell’altro coniuge ( il datore di lavoro scala direttamente dallo stipendio l’assegno di mantenimento versandolo lui stesso sul conto del genitore collocatario). In aggiunta – costituendo reato – vi è anche la possibilità di rivolgersi alla procura per perseguire penalmente il reato.
In caso di più figli, l’Assegno di Mantenimento scende?
L’Assegno di Mantenimento si compone di voci che vanno a riguardare sia spese forfettarie che effettive. In presenza di più figli – solitamente – l’assegno di mantenimento è più contenuto per ciascuno, in quanto vi sono una serie di parametri che non mutano in modo significativo all’aumentare dei figli (es. La bolletta della luce). Inoltre viene ridotto anche se il figlio si ha figlio da nuova compagna, in quanto non è una spesa volontaria.
3.5 Il mantenimento dell’altro coniuge (rinunciabile)
Il mantenimento dell’altro coniuge non è più obbligatorio (le sentenze 2017-2018 hanno ridimensionato notevolmente questo punto), ma si tratta comunque di una valutazione che deve essere fatta in base all’indipendenza economica del coniuge.
Il mantenimento non ha più la finalità di garantire all’altro il medesimo tenore di vita goduto in matrimonio, ma deve permettere – unicamente in caso di mancata indipendenza economica – una vita adeguata anche sulla base di 1) rinunce compiute dal coniuge (es. rinuncia a lavoro per occuparsi della gestione domestica e alla carriera) e alla 2) durata del matrimonio (es. in caso di matrimonio di lungo periodo, la persona dovrà ricostruirsi da zero.).
Se il divorzio è colpa del coniuge il mantenimento cresce?
Può incidere il discorso dell’addebito, inteso come colpa, sul mantenimento, ma ha un senso sulla quantificazione non sulle ragioni della pretesa, perché – in ogni caso – il mantenimento non ha scopo risarcitorio.
Il risarcimento può avvenire attraverso una quantificazione aggiuntiva rispetto al mantenimento attraverso il riconoscimento di un danno (chiamati danni endofamiliari) che vengono riconosciuti e liquidati dal Giudice non attraverso un mantenimento continuativo, ma attraverso un risarcimento unico.