Liberarsi dai debiti

Liberarsi dai debiti

Liberarsi dai debiti in modo legale e testato

Il consumatore sovraindebitato

Se sei un consumatore sommerso dai debiti, o semplicemente senza liquidità momentanea, possiamo aiutarti a risolvere la tua situazione di crisi e liberarti dai debiti.

Attenzione, non ti stiamo proponendo una rapida via d’uscita dai debiti o un escamotage per non pagare i creditori, ma un modo giuridico, affidabile e testato per liberarti dei problemi con i debiti, anche se non hai soldi.

Come? Tramite l’elaborazione di un piano di pagamento rateale sostenibile, o mediante lo stralcio di parte della tua esposizione debitoria verso i creditori. Dipende dalla procedura che sceglierai, o che riterremo funzionare meglio per te.

 

Liberarsi dai debiti: quale procedura scegliere

In una situazione di sovraindebitamento, un consumatore può ricorrere a tre distinte procedure, che sono alternative fra loro

  1. Il piano del consumatore

  2. L’accordo di ristrutturazione dei debiti

  3. La liquidazione del patrimonio

 

Liberarsi dai debiti, i presupposti per accedere alle procedure

  • Essere un consumatore: i debiti devono essere stati contratti per soddisfare scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale
  • Essere in uno stato di sovraindebitamento: deve trattarsi di un debito elevato rispetto al proprio patrimonio, impossibile da sanare autonomamente
  • Documentazione completa: è necessario fornire una documentazione completa attestante la propria situazione economica e patrimoniale
  • Non essere soggetto ad altre procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge 3/2012 (salvo che nel caso di liquidazione del patrimonio)
  • Non aver già richiesto nei cinque anni precedenti l’accesso alle procedure previste dalla Legge 3/2012 (salvo che nel caso di liquidazione del patrimonio)

liberarsi dai debiti poretti passalacqua

 

1. IL PIANO DEL CONSUMATORE

 Liberarsi dai debiti chiedendone la riduzione o la dilazione dei pagamenti: contattaci

Il piano del consumatore consiste nel deposito di un “piano di ristrutturazione dei debiti”, con cui il consumatore riassume l’esposizione debitoria e il proprio stato patrimoniale, presentando una proposta al Tribunale per far fronte alle obbligazioni contratte, attraverso dilazioni o riduzioni dei debiti. Rappresenta la procedura “premiale” per eccellenza, infatti il consumatore per essere ammesso al piano non necessita dell’approvazione dei creditori, ma solo del Giudice.

Per poter accedere a questa procedura, dunque, la condizione di sovraindebitamento deve essere dovuta a cause sopravvenute e non imputabili al consumatore: non possono ricorrervi dunque coloro che si sono sovraindebitati con malafede, essendo già a conoscenza dell’impossibilità di ottemperare alle obbligazioni contratte.

Il piano del consumatore consiste infatti in una procedura volta ad aiutare quei soggetti virtuosi che si sono indebitati (ad esempio, per aiutare i propri familiari con problemi di salute) avendo la certezza, al momento della sottoscrizione, di poter ottemperare il finanziamento ricevuto.

Qualora il consumatore non sia incolpevole, invece, potrà accedere solo all’accordo di ristrutturazione, che come vedremo a seguire, necessita invece dell’accordo dei creditori.

 

Il Piano del Consumatore, la procedura

1) Deposito della proposta: il consumatore deposita la proposta per liberarsi dai debiti presso il competente tribunale, allegandovi una serie di documenti utili (ad esempio, l’elenco dei creditori e l’indicazione delle cause di indebitamento).

2) Fissazione d’udienza: il giudice, ricevuta la proposta e valutato se questa soddisfa i requisiti richiesti, fissa l’udienza e ne dà comunicazione ai creditori.

3) Omologazione del piano: una volta ascoltate le eventuali contestazioni e osservazioni dei creditori, il giudice procede alla approvazione e omologazione del piano, che entra così a tutti gli effetti “in vigore”

4) Esecuzione del piano: il giudice nomina un liquidatore, che gestirà in via esclusiva i beni del debitore, procedendo alla vendita e utilizzando le somme incassate per soddisfare i creditori secondo i modi e i tempi stabiliti nel piano

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2. ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

La procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti funziona in maniera molto simile a quanto previsto dal piano del consumatore, sussistendo tuttavia una serie di differenze procedurali e sostanziali, fra le quali anzitutto l’accordo dei creditori.

 

Procedura per Accordo di Ristrutturazione dei debiti

1) Deposito della Proposta: il consumatore deposita la proposta presso il competente tribunale, allegandovi una serie di documenti utili (ad esempio, l’elenco dei creditori e l’indicazione delle cause di indebitamento).

2) Fissazione udienza: il giudice, ricevuta la proposta e valutato se questa soddisfa i requisiti richiesti, fissa l’udienza e ne dà comunicazione ai creditori.

3) Omologazione del piano: Il giudice, verificata la fattibilità del piano presentato, per procedere alla sua omologazione deve necessariamente verificare che l’accordo presentato dal consumatore sia stato accettato dai creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti: a differenza che nel caso del “piano del consumatore”, il piano è sottoposto dunque a duplice vaglio obbligatorio: da parte del giudice e da parte dei creditori.

4) Esecuzione del piano: il giudice nomina un liquidatore che gestirà in via esclusiva dei beni del debitore, procedendo alla vendita dei beni e utilizzando le somme incassate per soddisfare i creditori secondo i modi e i tempi previsti nel piano.

 

3. LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il consumatore può richiedere, in alternativa a quanto sopra, la liquidazione di tutti i suoi beni e dei suoi eventuali crediti.

Di conseguenza, mediante la nomina di un liquidatore da parte del giudice, si realizza la vendita dei beni e dei crediti del debitore (salvo i beni non liquidabili e dettagliatamente elencati dal legislatore), al fine di distribuire il ricavato a soddisfazione dei creditori.

 

Procedura Liquidazione del Patrimonio

1) Deposito della domanda: il consumatore deposita la domanda di liquidazione presso il competente tribunale, allegandovi alcuni documenti utili (ad esempio, l’inventario dei beni)

2) Apertura procedura: il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti richiesti, dichiara aperta la procedura di liquidazione ed emana un decreto con il quale nomina un liquidatore.

3) Formazione dell’inventario: Il liquidatore, verificato l’elenco dei creditori e l’attendibilità della documentazione presentata dal debitore, forma l’inventario dei beni da liquidare e lo comunica ai creditori che possono partecipare alla liquidazione.

Esaminate le domande di partecipazione presentate, il liquidatore predispone un progetto di stato passivo

4) Liquidazione: il liquidatore amministra i beni che compongono il patrimonio di liquidazione ed effettua le vendite e gli altri atti di liquidazione in esecuzione del programma approvato. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice.

Completata esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone la chiusura della procedura.

Se sei un consumatore indebitato e vuoi “uscire dai debiti” in modo legale e testato, contattaci attraverso il modulo di contatto

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