N.B.: E’ PENDENTE PRESSO LA CORTE COSTITUZIONALE UN RICORSO, AVANZATO DAL TAR DEL LAZIO, RIGUARDANTE L’IPOTESI DI ILLEGITTIMITA’ DELL’ART 5 D.LGS. 28/2010, DISPOSIZIONE CHE INTRODUCE L’OBBLIGATORIETA’ DELLA MEDIAZIONE IN TALUNE MATERIE. LA DISCIPLINA VIGENTE, PERTANTO, POTREBBE ESSERE SOGGETTA A CAMBIAMENTI IN TEMPI BREVI.
Il 20 marzo 2011 entra in vigore la mediazione civile obbligatoria, che impone in certe materie di “convocare” la propria controparte dinnanzi ad un organismo di mediazione prima che davanti ad un Giudice.
Le materie sono rilevanti, poichè il tentativo obbligatorio riguarderà diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (per quest’ultima vi è una proroga di un anno), da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari (art. 5 D.Lgs. 28/2010).
Il rischio, da più parti evocato, è quello che la mediazione fallisca sempre, poichè le parti non si smuoveranno dalle loro posizioni e attenderanno solo il momento per andare effettivamente in giudizio. La mediazione sarebbe così inutile.
Rivolgetevi a noi prima di affrontare la mediazione, sapremo come assistervi affinchè possiate ottenere immediatamente la soddisfazione dei vostri interessi, rendendo il tentativo obbligatorio un’autentica possibilità di risolvere subito (e senza altre spese, rischi e difficoltà) le vostre controversie giuridiche.
PER AFFRONTARE IL TENTATIVO, CHE SI SVOLGE DAVANTI AD UN MEDIATORE QUALIFICATO, E’ FONDAMENTALE ESSERE ASSISTITI DA UN PROPRIO MEDIATORE, CHE CONOSCA I METODI E GLI OBIETTIVI DELLA MEDIAZIONE E CHE SAPPIA TUTELARE E PERSEGUIRE I VOSTRI DIRITTI E INTERESSI
Cos’è la mediazione civile e commerciale
La mediazione civile e commerciale rappresenta una svolta nel sistema giudiziario italiano.
Nasce con l’obiettivo di alleggerire il carico di lavoro dei Tribunali e rendere la giustizia civile più rapida ed efficacie, permettendo solo ad alcune controversie di arrivare fin dal Giudice, risolvendone molte altre in sede di mediazione.
Nelle controversie in materia di:
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari,
le parti non si rivolgeranno più direttamente al Giudice, ma ad un organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia e registrato presso di esso.
L’organismo incaricherà quindi un MEDIATORE (dunque non un giudice, nè un arbitro) di mettere le parti in comunicazione e cercare di risolvere la controversia.
Il mediatore non potrà emettere alcuna sentenza (e quindi non obbligherà nessuno a seguire ciò che ha deciso), ma potrà solo aiutare le parti a trovare una soluzione, la quale, solo ed esclusivamente se condivisa ed accettata da tutte le parti, diviene allora esecutiva.
Se condivisa e accettata, la soluzione avrà allora un valore assimilabile a quello della sentenza e, solo in questo caso, sarà obbligatoria per le parti.
Non vi troverete davanti a chi ragionerà su basi di puro diritto, ma davanti a chi cercherà di mettervi in comunicazione e trovare una soluzione soddisfacente per tutti.
Vantaggi della mediazione
Discutere dei vantaggi del tentativo di mediazione può sembrare inutile, posto che la legge lo ha reso obbligatorio e pertanto (vantaggi o meno) bisognerà comunque effettuarlo.
Non va però persa l’occasione di sfruttare un sistema così snello e veloce, premesso necessariamente che andare davanti al mediatore senza le opportune conoscenze giuridiche della questione può essere rischioso.
I vantaggi della mediazione risiedono fondamentalmente nella possibilità di addivenire in tempi rapidi e certi ad una risoluzione della controversia: dal deposito dell’istanza la prima convocazione davanti al mediatore avviene entro 15 giorni e la mediazione deve concludersi entro 4 mesi. Tempi enormemente inferiori a quelli della giustizia civile ordinaria.
Le indennità da corrispondere al mediatore nominato dall’organismo (che vanno da 65 euro per parte nelle controversie di valore inferiore ai 1.000 euro fino a 9.200 euro per le controversie di valore superiore ai 5.000.000 di euro) costituiscono credito d’imposta:
“Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.” (art. 20 D.Lgs. 28/2010)
Vi sono poi ulteriori vantaggi fiscali, quali l’esenzione dall’imposta di bollo e da spese, tasse o diritti di qualsiasi specie e natura di tutti gli atti e documenti del procedimento di mediazione e l’esenzione dell’imposta di registro sul verbale dell’accordo raggiunto (per accordi fino a 50.000 euro).
In sostanza i costi e i tempi per addivenire ad un accordo in sede di mediazione sono sensibilmente ridotti rispetto ad un giudizio ordinario.
Perchè farsi assistere da un avvocato mediatore qualificato
Il tentativo di mediazione obbligatoria rappresenta una grande innovazione, ma occorre conoscerne i meccanismi perchè le aspettative del cliente non vadano frustrate.
Il mediatore indicato dall’organismo non emetterà sentenze e solo se richiesto potrà formulare delle proposte, le quali comunque non avranno necessariamente una base strettamente giuridica.
Come tutelare dunque i propri diritti, soprattutto quando si è certi di aver ragione?
L’ASSISTENZA DI UN MEDIATORE DI PARTE CHE SIA ANCHE AVVOCATO E’ FONDAMENTALE PERCHE’ VI PERMETTE DI SAPERE DOVE SPINGERVI, COSA CHIEDERE E COME CHIEDERLO.
Vi permette inoltre di accettare proposte e soluzioni che siano davvero una vittoria ed una soddisfazione dei vostri interessi e non un semplice “compromesso”, o peggio una sconfitta celata da mediazione.
Possiamo fornirvi una consulenza preventiva, che vi darà la possibilità di sapere con certezza che richieste avanzare; possiamo inoltre assistervi direttamente in sede di mediazione, poichè conoscendo i meccanismi del tentativo di mediazione e il modo di procedere e ragionare del mediatore, sapremo ottenere con voi il massimo risultato raggiungibile.