Negoziazione Assistita
La procedura di negoziazione assistita è stata introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (convertito con L. 162/2014).
Si tratta di un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia.
La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia purché si verta in materia di diritti disponibili.
L’esperimento della negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (e dunque, obbligatoria) per il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli € 50.000,00 ove non si tratti di uno dei casi di cui all’art. 5 comma 1-bis del d.lgs 28/2010 (che disciplina l’obbligatorietà della mediazione civile e commerciale).
Negli altri casi, non è obbligatoria ma comunque può essere esperita dalle parti per il tramite dei propri avvocati.
La convenzione deve essere redatta in forma scritta e si ha solo una volta che la parte che sceglie di affidarsi alla negoziazione invia alla controparte invito a stipulare la convenzione di negoziazione.
L’accordo raggiunto in esito alla negoziazione costituisce titolo esecutivo a tutti gli effetti ed è dunque equiparato ad una sentenza.