Responsabilità Extracontrattuale e Danno alla Persona
La responsabilità extracontrattuale, o detta anche aquiliana, è la responsabilità civile che sorge in conseguenza del compimento di un fatto illecito, doloso o colposo, che cagioni ad altri un ingiusto danno ai sensi dell’art. 2043 del c.c., per richiamo dall’art. 1173 c.c. che indica fra le fonti dell’obbligazione anche il fatto illecito.
L’illecito extracontrattuale viola una situazione giuridica soggettiva tutelata in modo assoluto, fra cui per esempio l’incolumità della persona. In tal caso il danneggiato ha l’onere di provare il danno, l’azione lesiva, la colpa o il dolo, e il nesso di causalità fra l’azione ed il danno lamentato.
Esempio tipico di responsabilità civile è quella da sinistro stradale: in caso infatti di illecito stradale in esito al quale sia causato un danno ad un soggetto (diverso dal conducente), il conducente dovrà risarcire il danneggiato (per il tramite, eventualmente, dell’assicurazione).
Di contro il danneggiato dovrà provare il danno subito, che il danno subito sia stato causato dall’azione colposa o dolosa del conducente, e l’ammontare del danno stesso.
O ancora, in caso di reato, la parte danneggiata potrà costituirsi parte civile ovvero instaurare autonomo giudizio per ottenere il risarcimento di quanto patito in ragione del fatto-reato.
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