Eredità, cosa sapere riguardo le successioni ereditarie

Eredità, cosa sapere riguardo le successioni ereditarie

1. Successione testamentaria, legittima e necessaria
2. Chi ha diritto di successione
3. Quanto spetta agli eredi legittimi
4. Rifiutare l’eredità, in quali casi
5. Quando non si può succedere (indegnità)
6. Devo pagare le tasse sull’eredità? (imposta sulle successioni)
7. Cosa si intende per comunione e divisione ereditaria

1. Successione testamentaria, legittima e necessaria

La successione mortis causa permette ad un soggetto (successore) di subentrare nella titolarità di uno o più rapporti giuridici di un altro soggetto (de cuius) al momento del decesso di quest’ultimo.

Nel nostro ordinamento sono previste tre tipi di successione:

1) successione testamentaria:

il de cuius redige testamento (olografo (scritto di proprio pugno senza il bisogno di notaio), pubblico (redatto dal notaio, sotto indicazioni del soggetto, e in presenza di due testimoni) o segreto (scritto dal soggetto e consegnato al notaio)) con il quale dispone l’assegnazione del proprio patrimonio agli eredi ed eventualmente ai legatari (deve tenersi conto in ogni caso dei c.d. eredi necessari o legittimari);

2) successione legittima:

in mancanza di un testamento o nel caso questo venga successivamente dichiarato invalido (in quanto nullo o annullato), la successione risulta regolata dalla legge, la quale individua gli eredi e le quote di ripartizione dell’asse ereditario. Oltre che in caso di assenza o invalidità del testamento, la successione legittima trova altresì una applicazione residuale: infatti, nel caso in cui il testamento non disciplini l’intera successione ma solo una parte, questa sarà soggetta alle norme della successione legittima.

3) successione necessaria:

i successori necessari, detti anche legittimari, sono i congiunti più stretti del defunto e hanno sempre diritto ad una quota di eredità, anche nel caso in cui vengano esclusi dalla disposizione testamentaria.

2. Chi ha diritto di successione

La capacità di succedere spetta anzitutto alle persone fisiche nate o concepite al momento dell’apertura della successione.

Altresì, possono essere oggetto di testamento anche i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, seppur non ancora concepiti.

Sono inoltre capaci di succedere anche le persone giuridiche (es. le società), le associazioni, le fondazioni e ogni altro soggetto giuridico, anche non riconosciuto.

 

3. Quanto spetta agli eredi legittimi

Nella successione legittima (quindi in caso in cui non vi sia un valido testamento), l’eredità si devolve ai seguenti soggetti:

  • Coniuge: nel caso in cui non vi siano figli, ascendenti e fratelli/sorelle del defunto, il coniuge risulta essere l’unico erede;
  • Discendenti: se il coniuge concorre con un solo figlio ha diritto a metà dell’eredità, se concorre con due o più figli ha diritto ad 1/3 dell’eredità;
  • Ascendenti: nel caso in cui manchino figli ma vi siano ascendenti e fratelli/sorelle del defunto, al coniuge spettano i 2/3 dell’eredità mentre alle altre parti ne spetta 1/3;
  • Collaterali;
  • Altri parenti;
  • Stato: in mancanza di parenti entro il sesto grado, l’eredità è acquistata dallo Stato.

 

4. Rifiutare l’eredità, in quali casi

La rinuncia all’eredità non può essere fatta né prima dell’apertura della successione (risulterebbe infatti in contrasto con il divieto dei c.d. patti successori), né in seguito all’avvenuta accettazione dell’eredità: l’acquisto dello stato di erede è infatti definitivo.

Di conseguenza, dopo l’apertura della successione ma prima di aver accettato, il chiamato all’eredità può rinunciarci, mediante una dichiarazione formale che deve essere ricevuta da un notaio o dal Cancellerie del Tribunale e inserita nel c.d. Registro delle successioni.

La rinuncia diventa definitiva solo nel momento in cui l’eredità sia acquistata dal chiamato in subordine: sino a quel momento, si ha dunque la possibilità di revocare la precedente rinuncia.

Così come l’accettazione, anche in tal caso la rinuncia non è impugnabile per errore, ma solo per dolo e violenza.

 

5. Quando non si può succedere (indegnità)

I casi di indegnità sono determinati in modo tassativo dal legislatore all’art. 463 del Codice civile, ove si prevede che sia escluso dalla successione, in quanto indegno:

1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;

2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio;

3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a 3 anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;

3bis) chi, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell’art. 330 c.c., non è stato reintegrato nella responsabilità genitoriale alla data di apertura della successione medesima;

4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l’ha impedita;

5) chi ha soppresso, celato, o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;

6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

 

6. Devo pagare le tasse sull’eredità? (imposta sulle successioni)

Sì, i trasferimenti per successione mortis causa sono soggetti alla c.d. imposta sulle successioni.

Inoltre, nel caso in cui la successione abbia ad oggetto anche beni immobili, è necessario pagare anche l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale per le relative trascrizioni e volture.

I soggetti tenuto al pagamento dell’imposta di successione (e delle imposte ipotecarie e catastali, se dovute) sono gli eredi e i legatari. I primi sono tra loro obbligati in soldi al pagamento dell’ammontare complessivo delle imposte dovute, mentre i legati sono obbligati al pagamento dell’imposta relativa ai legati ricevuti.

 

7. Cosa si intende per comunione e divisione ereditaria

Nel caso in cui l’eredità sia devoluta a più di un soggetto (ad esempio, al coniuge e al figlio), si ha una c.d. comunione ereditaria dei beni appartenenti all’asse ereditario.

Per poter sciogliere la comunione ereditaria, è possibile che i coeredi cedano o donino ad un unico erede, o anche a un soggetto terzo, l’intero asse ereditario, oppure possono ricorrere alla c.d. divisione ereditaria.

Esistono diversi tipi di divisione ereditaria:

1) Divisione contrattuale: i coeredi possono sciogliere la comunione mediante la stipulazione di un contratto, dividendo i beni che compongono l’asse ereditario secondo il valore delle rispettive quote (c.d. apporzionamento). Il contratto può essere impugnato entro cinque anni se viziato da dolo o da violenza, mentre non può essere impugnato se viziato da errore.

2) Divisione giudiziale: può essere distinta in a) divisione giudiziale ordinaria, quando le parti non concordano sul procedere alla divisione dei beni dell’asse ereditario oppure sulle modalità della divisione, e in b) divisione giudiziale congiunta. In questo secondo caso, non esiste alcuna controversia in materia di divisione giudiziale: semplicemente le parti vi fanno ricorso al fine di pervenire ad una corretta formazione dei lotti destinati a ciascun erede.

3) Divisione testamentaria: la divisione ereditaria avviene secondo le disposizioni testamentarie del defunto.

I presupposti per procedere alla divisione ereditaria sono l’esistenza di una unica massa ereditaria e l’istituzione di più eredi per quote ideali e non per beni singolari.

Il soggetto che, in seguito all’accettazione dell’eredità, sia diventato coerede, può chiedere in ogni tempo lo scioglimento della comunione: si tratta infatti di un diritto imprescrittibile.

Oltre ai coeredi, possono partecipare alla divisione anche l’usufruttuario di quota ereditaria, il legittimario pretermesso che abbia esercitato vittoriosamente l’azione di riduzione, il curatore fallimentare e il successore a titolo universale di un coerede deceduto durante la comunione ereditaria.

La divisione non riguarda però i debiti ereditari, i quali si ripartiscono in modo automatico tra i coeredi in proporzione alle relative quote.

 

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