Il divieto di Patti Successori – Focus

Il divieto di Patti Successori – Focus

di Sergio di Benedetto

La successione indica una fase di passaggio nella quale una persona, c.d. successore, subentra ad un’altra persona, c.d. autore. La successione, nel caso in cui avvenga a causa di morte, può essere determinata esclusivamente attraverso testamento (successione testamentaria) o, in sua assenza, attraverso quanto previsto dalla legge (successione legittima).
Non esistono altri modi leciti di determinare la propria eredità, per esempio tramite la stipulazione di contratti: è questo il motivo per il quale possiamo parlare di divieto dei patti successori.
La legge infatti stabilisce che è nulla ogni convenzione con la quale un soggetto dispone della propria successione.
Stabilisce altresì che è del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.
Il motivo alla base della scelta di vietare la possibilità di disporre durante la propria vita della propria eredità (tranne che nel caso di redazione di un testamento) è quello di evitare che le persone possano fare affidamento su un patrimonio di cui in realtà non sono ancora titolari, e questo possa di conseguenza incentivare il compimento di comportamenti illeciti e immorali (ad esempio, desiderare la morte altrui o ancora peggio, agire per ottenerla), oltre che causare problemi economici (ad esempio, facendo affidamento su un patrimonio economico di cui in realtà non si dispone).
Inoltre, la determinazione della propria eredità tramite queste modalità, rappresenterebbe una restrizione della libertà concessa al testatore nel momento della redazione del testamento: questo infatti non deve essere in alcun modo condizionato nel redigere le proprie disposizioni testamentarie, men che meno da un vero e proprio contratto anteriormente stipulato.

I Patti di Famiglia, la deroga al divieto

Esistono delle norme all’interno della nostra disciplina che derogano al generale divieto di patto successorio: si tratta dei c.d.patti di famiglia.
Attraverso i patti di famiglia infatti, l’imprenditore ha la possibilità di trasferire la propria azienda (in tutto o in parte), così come il titolare di partecipazione societarie ha la facoltà di trasferire tutte o parte delle proprie quote, ad uno o più discendenti.
Il patto di famiglia deve essere concluso mediante atto pubblico (generalmente dunque davanti al notaio) e ha l’effetto di incidere effettivamente sulla sfera successoria del soggetto.
L’obiettivo perseguito dal legislatore in questo caso è quello di garantire una continuità aziendale anche in seguito al decesso dell’imprenditore o del titolare di partecipazione societarie, in modo che la gestione di queste possa essere affidata a soggetti che si siano dimostrati realmente capaci e interessati nel proseguirla.

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