Le Donazioni
1. Che cosa sono le donazioni
2. Quali tipi di donazione esistono?
3. Che cosa è possibile donare (oggetto della donazione)
4. Le persone giuridiche possono fare donazioni
5. Come si fa una donazione tipica
6. Pago le tasse sulle donazioni?
7. Inadempimento e invalidità della donazione
8. Quando può avvenire la revoca della donazione
9. Come recuperare la quota di legittima
1. Che cosa sono le donazioni
La donazione è un contratto attraverso il quale una parte, detta donante, ne arricchisce un’altra, detta donatario, disponendo a favore di questa un suo diritto o assumendo verso la stessa un obbligo.
Per perfezionare una donazione, il donante deve agire con spirito di liberalità e gratuità.
Deve avere dunque la consapevolezza che mediante la stipulazione del contratto di donazione sta incrementando il patrimonio del donatario e impoverendo il proprio.
Inoltre, la donazione deve essere necessariamente personale: non è possibile infatti affidare ad un terzo l’individuazione del donatario o dell’oggetto della donazione.
2. Quali tipi di donazione esistono?
Il legislatore prevede diverse tipologie di donazione:
- Donazione tipica: è un contratto formale che deve essere redatto per atto pubblico avanti al notaio e alla presenza di due testimoni.
- Donazione remuneratoria: è la donazione che viene fatta per riconoscenza o con riguardo a particolari meriti riconosciuti al donatario: si distingue dalla donazione tipica perché è irrevocabile e non vi è l’obbligo di prestare gli alimenti al donante in caso si trovi in stato di necessità.
- Donazione indiretta: questa tipologia di donazione realizza il medesimo fine della donazione tipica, utilizzando però uno o più contratti diversi dotati di propria causa. I principali vantaggi della donazione indiretta consistono nelle minori formalità richieste: ad esempio, non è necessario l’atto pubblico né la presenza di testimoni e non vi è l’obbligo di versare gli alimenti al donante in caso di necessità.
- Donazione modale: il donante può inserire nella donazione un onere a carico del donatario, che non può tuttavia essere superiore al valore della donazione (es. Tizio dona a Caio una determinata cifra, disponendo che Caio devolva il 10% della somma in beneficienza a un ente determinato).
- Donazione obnuziale: è la donazione che viene fatta in vista di un futuro matrimonio determinato, e può avere come donatario sia gli sposi (singolarmente o entrambi), sia i figli nascituri di questi. Si differenzia dalla donazione tipica perché non vi è l’obbligo di prestare gli alimenti al donante, non può essere revocata dal donante e si perfeziona senza necessaria accettazione, ma a seguito del matrimonio.
- Donazione di modico valore: è la donazione più comune, solitamente si perfeziona mediante la consegna materiale del bene dal donante al donatario, senza particolari formalità (es. regalo di compleanno). La modicità del valore del bene non ha un valore universale, ma deve essere rapportata alle condizioni economiche del donante.
3. Che cosa è possibile donare (oggetto della donazione)
La donazione può avere ad oggetto esclusivamente i beni presenti e propri del donante; mentre non può comprendere beni futuri e altrui.
Può avere ad oggetto non solo beni, ma anche diritti: possono essere infatti donati i diritti reali di godimento, diritti di credito, partecipazioni societarie, aziende, titoli di debito pubblico.
4. Le persone giuridiche possono fare donazioni
Le persone giuridiche, quali ad esempio società con scopo di lucro, società cooperative e associazioni senza scopo di lucro ed enti pubblici possono sia donare (seppur con delle limitazioni imposte dalla legge, riguardanti ad esempio la compatibilità della donazione con lo scopo sociale della società), sia ricevere delle donazioni.
5. Come si fa una donazione tipica
La stipulazione del contratto deve essere preceduta da una proposta, con la quale il donante mette a conoscenza il donatario della sua volontà di procedere alla donazione, e della relativa accettazione da parte del ricevente.
Il contratto di donazione deve essere stipulato, a pena di nullità, per atto pubblico avanti al notaio o ad altro pubblico ufficiale, e con l’assistenza irrinunciabile di due testimoni.
6. Pago le tasse sulle donazioni?
Sì, le donazioni sono soggette alla c.d. imposta sulle donazioni.
Nel caso in cui la donazione abbia ad oggetto un diritto immobiliare è necessario pagare anche l’imposta ipotecaria e catastale, mentre nel caso in cui vi sia una donazione di veicoli iscritti al P.R.A (pubblico registro automobilistico), è necessario pagare la relativa imposta provinciale di trascrizione.
7. Inadempimento e invalidità della donazione
L’inadempimento può essere imputato sia al 1) donante sia al 2) donatario.
1) Nel caso di inadempimento del donante in una donazione tipica (ad es. mancata consegna del bene oggetto della donazione), il donante risulta essere responsabile solo per dolo o per colpa grave, che devono essere oggetto di prova da parte del donatario.
2) Il caso di inadempimento del donatario risulta essere invece maggiormente complesso. Infatti, una volta che sia stato stipulato il contratto di donazione tipica, se il donante dovesse trovarsi in una condizione di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, vi è l’obbligo per il donatario di mantenerlo per un valore pari a quanto ricevuto con la donazione.
Nel caso in cui vi sia un inadempimento dell’obbligo di alimenti da parte del donatario, il donante ha la possibilità di revocare la donazione per ingratitudine (nel caso in cui il donatario sia un coniuge, parente o affine del donante), oppure può rivolgersi al giudice e richiedere l’adempimento del contratto (nel caso in cui il donante e il donatario non siano in rapporti di parentela).
8. Quando può avvenire la revoca della donazione
La revoca della donazione può avvenire sia da parte del donante che da parte del donatario e deve avvenire prima che il contratto di donazione si sia perfezionato.
9. Come recuperare la quota di legittima
I legittimari (cioè i successori necessari di un soggetto al momento del decesso) che, a causa di una donazione, vedano lesa la propria quota di legittima, hanno la facoltà di agire in giudizio ed esperire una c.d. azione di reintegrazione della quota di legittima.
L’azione di reintegrazione della quota di legittima è costituita da tre passaggi:
- Riduzione della donazione lesiva;
- Restituzione della donazione lesiva da parte dei beneficiari;
- Restituzione della donazione lesiva da parte dei terzi acquirenti.
Una volta che il legittimario abbia ottenuto dal giudice la riduzione della donazione lesiva della propria quota di legittima, può agire nei confronti dei beneficiari di questa al fine di ottenere la restituzione dei beni.
In terzo luogo, il legittimario ha la possibilità di pretendere la restituzione anche dai terzi i quali abbiano acquistato i beni dai donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione della donazione.
Devono tuttavia sussistere una serie di requisiti:
- Non devono essere trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione;
- Il patrimonio del donatario non sia sufficiente a soddisfare le pretese dei legittimari;
- Il terzo acquirente non abbia l’equivalente in denaro del bene da restituire;
- La sentenza di riduzione contro il donatario deve essere passata in giudicato.