Il Patto di Famiglia e la Successione nell’Impresa
1. Patto di Famiglia, cosa si intende e quando avviene
2. Come redigere un Patto di Famiglia
3. La Successione dell’impresa in assenza di Patto di Famiglia
4. L’impresa Familiare e le diverse tipologie societarie
5. Come si annulla,scioglie o modifica il Patto di Famiglia
6. Quali sono le persone coinvolte nel Patto di Famiglia
1. Patto di Famiglia, cosa si intende e quando avviene
Il patto di famiglia rappresenta una deroga rispetto al principio generale secondo il quale non si può disporre della propria eredità se non mediante il ricorso al testamento o alla legge (c.d. divieto dei patti successori).
Attraverso i patti di famiglia infatti, l’imprenditore ha la possibilità di trasferire la propria azienda (in tutto o in parte), così come il titolare di partecipazione societarie ha la facoltà di trasferire tutte o parte delle proprie quote, ad uno o più discendenti.
L’obiettivo perseguito dal legislatore in questo caso è quello di garantire una continuità aziendale anche in seguito al decesso dell’imprenditore o del titolare di partecipazione societarie, in modo che la gestione di queste possa essere affidata a soggetti che si siano dimostrati realmente capaci e interessati nel proseguirla.
2. Come redigere un Patto di Famiglia
Il contratto di patto di famiglia deve essere redatto, a pena di nullità, con la forma dell’atto pubblico, ossia avanti ad un notaio. Può avere ad oggetto il trasferimento totale o parziale dell’azienda o delle partecipazioni sociali dell’imprenditore disponente.
3. La Successione dell’impresa in assenza di Patto di Famiglia
Nel caso in cui non venga stipulato un patto di famiglia, la successione nell’impresa segue le normali vie successorie previste dalla legge:
- successione testamentaria
- successione legittima (che si applica in caso in cui non vi sia un testamento)
4. L’impresa Familiare e le diverse tipologie societarie
L’impresa familiare è un’impresa a cui collabori, oltre al titolare, almeno uno dei suoi familiari (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).
I familiari hanno diritto ad una quota degli utili dell’impresa in cambio della collaborazione prestata.
Questi hanno la possibilità di recedere dall’impresa in qualsiasi momento, mentre nel caso in cui sia il titolare a recedere dall’impresa si ha la cessazione di questa.
Le dimensioni dell’impresa familiare possono essere di qualunque tipo, mentre l’oggetto dell’attività dell’impresa non può essere di tipo bancario o assicurativo.
Possono essere definite diverse tipologia di impresa familiare:
- azienda coniugale: impresa coniugale gestita in comune da entrambi i coniugi;
- impresa gestita individualmente da un coniuge, alla quale collabori l’altro coniuge e/o altri suoi familiari;
- impresa gestita individualmente da un familiare, a cui collaborino altri familiari;
- impresa gestita in comune da più membri della famiglia.
5. Come si annulla, scioglie o modifica il Patto di Famiglia
Le parti hanno la possibilità di:
- annullare il patto di famiglia: il patto di famiglia può essere impugnato dai partecipanti nel caso in cui il relativo contratto sia stato viziato da errore, violenza o dolo;
- sciogliere il patto di famiglia: mediante recesso, nel caso in cui questa possibilità sia espressamente prevista all’interno del contratto di patto di famiglia;
- modificare il patto di famiglia: mediante la sottoscrizione di un nuovo diverso contratto.
6. Quali sono le persone coinvolte nel Patto di Famiglia
I soggetti coinvolti in un patto di famiglia sono:
– l’imprenditore: ossia il soggetto della cui impresa si occupa il patto di famiglia;
– gli assegnatari: i soggetti individuati dall’imprenditore a cui viene affidati l’azienda e/o le partecipazioni sociali;
– i non assegnatari: il coniuge dell’imprenditore (se presente) e tutti quei soggetti che sarebbero legittimari (cioè, eredi necessari) se in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore.
Gli assegnatari devono pagare una somma (in denaro o mediante la cessione di determinati beni) ai soggetti non assegnatari, che sia corrispondente al valore delle loro quote di successione.