L’affidamento in prova al servizio sociale

L’affidamento in prova al servizio sociale

In questa pagina abbiamo visto cosa è la sentenza di condanna e cosa sono le misure alternative alla detenzione.

In questo articolo scopriremo invece cos’è la misura alternativa dell’AFFIDAMENTO IN PROVA ORDINARIO, previsto dall’art. 47 della legge sull’ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Cos’è l’affidamento in prova al servizio sociale?

Si tratta di un istituto disciplinato all’art. 47 dell’ordinamento penitenziario. Se la pena detentiva non supera i tre anni (oppure 4 anni ai sensi del rinnovato art. 47 comma 3 bis o.p.), il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dall’istituto  per un periodo uguale alla pena da scontare.

I tre anni vanno considerati come pena irrogata in sentenza o come residuo di maggiore pena.

 

Quali sono i presupposto per l’affidamento in prova al servizio sociale?

Presupposto per l’ammissibilità della misura è l’osservazione della personalità del condannato; e la previsione che la misura alternativa possa essere sufficiente e necessaria per la sua riabilitazione e rieducazione. Detto giudizio è effettuato anche attraverso un periodo di osservazione, in carcere o condotto da UEPE

A chi si propone la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale?

L’istanza di affidamento in prova al servizio sociale va proposta dopo che la sentenza di condanna è definitiva e il PM ha emesso l’ordine di esecuzione.

Va presentata al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione, se il soggetto è detenuto. Se è libero, alla Procura che ha emesso l’ordina di esecuzione.

Nel momento in cui sussista un grave pregiudizio derivante dallo stato di protrazione della detenzione  l’istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza che, se sussistono i presupposti,  dispone la liberazione del condannato e l’applicazione provvisoria dell’affidamento in prova con ordinanza. L’ordinanza conserva efficacia fino alla decisione finale che spetta al tribunale di sorveglianza.

 

Cosa succede durante l’affidamento in prova?

Il Tribunale emette una serie di prescrizioni che il condannato deve osservare per tutto il periodo di affidamento. Se il comportamento del soggetto è contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, questi non potrà proseguire con l’affidamento, e potrà essere sospeso o revocato.

Se, invece, all’esito del periodo di affidamento, il giudizio è positivo, si estingurà la pena detentiva ed ogni altro effetto penale ad eccezione delle pene accessorie perpetue. In caso di disagiate condizioni economiche in cui versa l’interessato, il tribunale di sorveglianza può dichiarare estinte anche le pene pecuniarie non ancora riscosse.

 

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