Come si presenta una querela

Come si presenta una querela

Chi è la persona offesa?

Persona offesa è una parte del  procedimento penale, che risulta essere direttamente pregiudicata anche dal punto di vista economico, dal compimento del fatto-reato. La persona offesa è la vittima del reato.

Cosa succede in seguito alla presentazione di una querela?

La querela può essere depositata presso le Forze dell’Ordine, o in Procura. Personalmente, o attraverso un avvocato penalista.

Se la querela è sporta presso le Forze dell’Ordine, i i verbalizzanti hanno l’obbligo di illustrare al querelante il diritto di essere informato qualora il Pubblico Ministero decidesse di chiederel’archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato. Detta richiesta deve essere rivolta dal PM al GIP (ex art. 408 c.p.p.).

Il querelante ha la possibilità di avvalersi di tale facoltà, ovvero di rinunciare: la volontà del denunciante deve essere esplicitata nel verbale di ricezione di querela (o nella querela stessa).

A questa regola generale si deroga nelle circostanze in cui si stia procedendo per un reato di violenza alla persona, ovvero per il reato di furto in abitazione e furto con strappo: in questa ipotesi l’avviso viene sempre notificato alla persona offesa.

Il querelante, in quanto persona offesa, ha la facoltà di nominare un difensore di fiducia,  per esercitare diritti quali la produzione di documenti o la costituzione a parte civile nel procedimento de quo.

Cosa succede alla querela dopo che è depositata?

La querela viene trasmessa alla Segreteria del Pubblico Ministero, dove viene protocollata con un numero in un registro (c.d. Registro Generale della Notizie di Reato) e assegnata a un Pubblico Ministero. Da questo punto inizia la fase di indagini preliminari, volte a raccogliere quanti più elementi di prova possibili per poter fondare l’accusa ed affrontare l’eventuale giudizio. Potrebbe volerci molto tempo per la conclusione di questa fase (in genere dai sei mesi ai due anni, termine massimo contemplato per reati più gravi).

Si apre quindi per la persona offesa una fase di attesa.

In questo lasso di tempo possono essere effettuate delle verifiche e dei solleciti alla Segreteria del PM competente, al fine di constatare se le indagini siano ancora in corso, agevolare la raccolta di elementi utili, e verificare sese il Pubblico Ministero abbia chiesto l’archiviazione al Giudice per le indagini preliminari.

Infatti,se nel corso delle indagini il Pubblico Ministero ritiene di aver espletato sufficienti verifiche esplorative senza rinvenire elementi idonei a sostenere l’accusa, può chiederne l’archiviazione. Per farlo, trasmette il fascicolo contente le indagini preliminari e la richiesta motivata di archiviazione al Giudice per le indagini preliminari (ovvero al Giudice di pace qualora fosse l’autorità competente a giudicare su quel tipo di reato), il quale dovrà vagliare gli elementi a base di tale determinazione.

Cosa succede dopo la richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero?

La persona offesa viene avvisata dal Pubblico Ministero, e può proporre opposizione.

E’ anche possibile a causa dei tempi di lavorazione dei fascicoli, che l’avvocato penalista, della persona offesa  abbia notizia della pendenza della richiesta di archiviazione, pur senza averne ancora ricevuto la notifica.

Poiché in alcuni Tribunali (come Milano) le tempistiche possono essere molto lunghe, l’avvocato potrà proporre motivata istanza di sollecito alla lavorazione del fascicolo o all’assegnazione.

In ogni caso, la persona offesa può proporre opposizione alla richiesta di archiviazione anche se non abbia ricevuto la notifica della richiesta di archiviazione.

Nell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, la persona offesa deve motivare l’opposizione e  indicare, pena l’inammissibilità, gli ulteriori elementi e gli oggetti di prova che chiede siano assunti nel prosieguo delle indagini ex art. 410 c.p.p..

Il Giudice che riceva la richiesta motivata di opposizione alla richiesta di archiviazione, dovrà fissare la data per l’udienza in camera di consiglio, dandone avviso al PM, all’indagato e alla persona offesa.

Se la persona offesa, invece, decidesse di non proporre opposizione, il Giudice dovrà  accogliere con decreto motivato la richiesta di archiviazione da parte del PM, ovvero fissare un termine al PM per l’espletamento di ulteriori indagini restituendogli gli atti, o per formulare l’imputazione.

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