Costituzione di Parte Civile
La costituzione di parte civile è per l’atto col quale il danneggiato dal reato (spesso anche parte offesa) entra nel giudizio penale instauratosi per ottenere il risarcimento del danno.
La parte civile può costituirsi personalmente o a mezzo del proprio procuratore speciale, ma in ogni caso sarà necessario avere e nominare un difensore. Nella pratica le eccezioni alla costituzione di parte civile non sono infrequenti e numerosi sono i casi in cui le parti civili, magari assistite da difensori poco esperti, siano escluse dal processo penale. Per questo motivo è bene farsi assistere da un difensore non solo esperto in materia di diritto civile e responsabilità aquiliana, ma anche capace nel processo penale.
La costituzione di parte civile deve avvenire perentoriamente all’udienza preliminare, oppure per i reati a citazione diretta entro la prima udienza, prima degli adempimenti di cui all’art. 484 c.p.p.. La costituzione di parte civile può avvenire in udienza, o fuori udienza con deposito in cancelleria e notifica all’imputato.
Spesso questa seconda opzione è utilizzata per permettere alla parte civile di depositare lista testi, visto che parte della giurisprudenza ha ritenuto che solo la parte già costituita e non anche la parte offesa possa depositare la lista di cui all’art. 468 c.p.p.