Risarcimento del danno e parte civile
Degli scopi e dei modi della costituzione di parte civile si è già detto ampiamente, ciò che preme evidenziare in questa sede è invece il risarcimento del danno in favore della parte civile e la sua operatività.
Infatti, il danneggiato da fatto illecito che instauri autonoma causa civile per vedersi riconosciuto un risarcimento otterrà, se le proprie doglianze saranno riconosciute, un titolo esecutivo e dunque una sentenza efficace per recuperare se necessario anche coattivamente il credito che gli è dovuto.
Nel caso della costituzione di parte civile il danneggiato da reato può ottenere egualmente un titolo esecutivo per recuperare quanto spettantegli, ma con alcune precisazioni.
Anzitutto, il giudice penale è chiamato in primis a decidere sulla responsabilità penale dell’autore del fatto e dunque qualora il quantum del risarcimento non sia determinabile nel processo penale, accertata la responsabilità penale del reo, potrà emettere una sentenza contenente dal punto di vista meramente civilistico una semplice “provvisionale”. In altre parole potrà liquidare una somma di denaro al danneggiato in via del tutto estimativa, rimandando la precisazione del dovuto alla luce dei criteri civilistici alla riassunzione di una autonoma causa innanzi al Giudice Civile.
Nel frattempo però la provvisionale sarà provvisoriamente esecutiva e dunque la sentenza, munita di titolo esecutivo, potrà essere eseguita.
Qualora invece il Giudice possa alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattimento stabilire con precisione l’ammontare del risarcimento non sarà necessario che egli stabilisca una provvisionale, ma potrà immediatamente stabilire il quantum del risarcimento.