Contrattualistica

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Cos’è un contratto

Il Contratto può essere definito come l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.

Gli elementi essenziali del contratto sono:

  • l’accordo delle parti: le parti devono essere concordi nella stipulazione del contratto
  • la causa: può essere definita come la “funzione economico-sociale” del contratto
  • l’oggetto: l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile
  • la forma: nel nostro principio vige il principio di libertà della forma, ma in determinati casi il contratto deve essere concluso con una determinata forma (es. forma scritta)

Quando si analizzano le tipologie di contratto, possono distinguersi due tipi diversi di contratto a seconda della qualità soggettiva dei contraenti:

a) Contratti Business to Business / B2B

b) Contratti Business to Consumer / B2C

 

Contratti Business to Business / B2B

Il contratto business-to-business, abbreviato comunemente in contratto B2B,  è una locuzione utile ad individuare quelle transazioni commerciali tra imprese, distinguendole dunque dai cosiddetti contratti B2C, business-to-consumer, cioè quei contratti che intercorrono tra un’impresa e un cliente individuale.

In queste tipologie di contratti, le condizioni generali sono disciplinate dagli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

Elementi fondamentali di queste tipologie di contratto sono:

  • Conoscibilità
  • Approvazione con forma scritta
  • Elenco chiuso

Conoscibilità come elemento del contratto

Il primo requisito previsto dall’art. 1342 del Codice civile prevede che Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.”

Di conseguenza, è prevista una conoscibilità astratta delle clausole del contratto ancorché una conoscibilità effettiva.

Questa disposizione rende più immediata la conclusione dei contratti, rappresentando un indubbio vantaggio per l’azienda venditrice.

 

Approvazione del contratto con forma scritta 

Le clausole presenti all’interno del contratto devono essere approvate mediante l’apposizione di un segno scritto (firma o anche una semplice “x” ad esempio).

Non è necessario che queste vengano approvate singolarmente per la loro validità (come invece avviene nel caso dei contratti B2C), tuttavia devono essere separate dal resto del contratto e risultare evidenti.

Elenco chiuso

La lista delle clausole vessatorie è chiusa e non ampliabile, e ha ad oggetto:

  • La limitazione di responsabilità
  • La facoltà di recedere dal contratto
  • La facoltà di sospendere l’esecuzione
  • Le decadenze
  • Le limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni
  • Le restrizioni alla libertà contrattuale con terzi
  • La tacita prova o rinnovazione
  • Le clausole compromissorie
  • Le deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria

 

Contratti buisness to consumer / B2C

Il contratto business-to-consumer, noto anche come contratto B2C, fa riferimento alla stipulazione di contratto direttamente con il consumatore finale.

A differenza, dunque, di quanto avviene nel caso dei contratti business-to-business, si assiste in questo alla vendita di beni e servizi, da parte di una azienda, al consumatore finale, al fine di soddisfare un’esigenza di tipo personale.

Analizzando il processo di acquisto, questo risulta essere ben più semplificato rispetto alle operazioni intercorrenti tra le aziende, dove l’acquisto è infatti comunemente preceduto da molteplici incontri e trattative.

Seppur astrattamente possiamo considerare esempi di venditori B2C qualsiasi negozio al dettaglio (supermercati, ristoranti, negozi di vestiti), solitamente si utilizza tale espressione in riferimento ai contratti conclusi online.

Nel caso dei contratti B2C non esiste un elenco chiuso di clausole vessatorie, queste possono essere inserite liberamente dalla parte proponente all’interno del contratto.

Tuttavia, contrariamente per quanto previsto nei contratti B2B, non è sufficiente una accettazione generalizzata per la totalità di clausole vessatorie inserite all’interno di un contratto, ma queste devono essere soggette a specifica approvazione da parte del contraente, altrimenti sono da considerarsi come non apposte.

 

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