Crisi d’Impresa
1. Crisi d’Impresa, cosa si intende
2. Le possibili cause della Crisi d’Impresa
3. La tempestività degli interventi, in bilico fra conservazione e liquidazione
4. La disciplina del Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza
5. La Crisi d’Impresa e la sua evoluzione
6. Il Fallimento e il Reato di Bancarotta
1. Crisi d’Impresa, cosa si intende
Lo stato di crisi può essere definito come una condizione di squilibrio economico-finanziario che può interessare un’impresa, seppur in via tendenzialmente temporanea e potenzialmente superabile.
Rappresenta dunque un’ipotesi meno grave rispetto al c.d. stato di insolvenza, che costituisce invece l’oggettivo presupposto per la dichiarazione di fallimento e consiste in una situazione irreversibile di impossibilità per il debitore di soddisfare i propri debiti.
In ottica aziendalistica, la crisi si identifica come il venir meno delle condizioni di equilibrio economico e finanziario dell’impresa. E nella conseguente compromissione della prospettiva di continuità aziendale.
2. Le possibili cause della Crisi d’Impresa
Normalmente la crisi di impresa è determinata dall’impossibilità di far fronte alle obbligazioni contratte.
Quando il cash flow non è più sufficiente l’imprenditore dovrà iniziare una politica di contenimento dei costi che, se non supportata da adeguata pianificazione volta al recupero di competitività, si risolve nel ridimensionamento prima, e nell’aggravarsi della crisi poi. In questa fase assume rilevanza fondamentale la valutazione ed il recupero dei crediti .
n alcuni casi, il problema all’origine rimane la bassa redditività, per ragioni di inefficienza, sovracapacità, errori di programmazione.
In altri casi, anche a fronte di redditività, la crisi può colpire l’impresa quando non ci sono politiche di adeguamento del prodotto e di innovazione, o di minimizzazione del rischio legale.
3. La tempestività degli interventi, in bilico fra conservazione e liquidazione
Reagire con immediatezza agli indicatori della crisi è fondamentale, ed è questo uno degli obiettivi che il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza ha inteso raggiungere: imporre all’imprenditore la valutazione corretta dei segnali della crisi.
Quando i segnali non vengono colti per tempo, l’impresa rischia di entrare nella fase di insolvenza, apice della crisi. Esso, come detto, costituisce il presupposto oggettivo per procedere all’attivazione di quelle procedure concorsuali individuate dal legislatore con la Legge 267/1942 (Legge Fallimentare), dunque anche alternative rispetto alla vera e propria dichiarazione di fallimento, che rappresenta sicuramente l’ipotesi più gravosa per l’imprenditore, mediante strumenti quali ad esempio il concordato preventivo e l’accordo di ristrutturazione del debito.
Detta disciplina sarà superata, a far data dal settembre 2021, dalla disciplina del Codice della Crisi e dell’Insolvenza.
4. La disciplina del Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza
La nuova disciplina, introdotta con il decreto legislativo 14/2019 e che, a seguito del Decreto-legge “Liquidità”n. 23 del 2020, entrerà in vigore dall’1 settembre 2021, prevede una definizione di “crisi” indicata come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
Ha una ratio tutta nuova rispetto alla previgente normativa in tema di crisi d’impresa, orientata ad un sistema di prevenzione e controllo, formale e sostanziale, col quale si chiede alle imprese di dotarsi di strumenti che anticipino lo stato di decozione.
Infatti, attraverso un sistema di “early warning” obbligatorio l’impresa dotarsi di una serie di “campanelli di allarme” che permetteranno all’imprenditore il rilevamento tempestivo della crisi.
Pertanto, modificare la gestione d’impresa per conformarsi a quanto stabilito dal CCI significherà passare per un:
a) Assetto adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità
b) Obbligo strumentale e funzionale alla rilevazione tempestiva della crisi di impresa
e così, non solo non incorrere in sanzioni, ma permettere il rilevamento e la gestione della crisi già nello stadio di incubazione
In altre parole, l’imprenditore, conoscendo il funzionamento dell’azienda dovrà individuare i rischi e valutarne le proprietà di avveramento, predisponendo a priori un piano per la gestione del “rischio non accettabile”.
5. La Crisi d’Impresa e la sua evoluzione
Secondo la prevalente dottrina, lo stato di crisi di un’impresa si compone di quattro stadi e fasi:
- Incubazione: si hanno segnali di decadenza e di squilibrio economico-finanziario
- Maturazione: si hanno perdite reddituali e diminuzione del valore del capitale economico
- Ripercussione sui flussi di cassa: conseguente perdita di fiducia nell’impresa
- Esplosione della crisi: si genera una situazione di insolvenza, cioè l’incapacità dell’impresa di adempiere alle proprie obbligazioni in modo irreversibile.
La crisi ha un andamento degenerativo e, se individuata in tempo, ha maggiori possibilità di essere esaminata e fronteggiata, da qui le ragioni ispiratrici della riforma.
Le cause che caratterizzano principalmente la crisi d’impresa possono essere sia economiche che finanziarie, e non sono mai riconducibili a una specifica motivazione, ma spesso si tratta della combinazione di vari fattori interni ed esterni all’impresa connessi al:
- posizionamento competitivo
- decadimento dei prodotti
- cause strategiche
- declino e crisi dimensionali ossia agli eccessi di potenzialità organizzative e di capacità produttiva
- declino e crisi da inefficienze
- declino e crisi da squilibrio finanziario e patrimoniale
- crescita eccessiva non supportata da sufficienti risorse da parte dell’impresa
- dinamiche settoriali
- eventi catastrofici
- movimenti macroeconomici e culturali.
Ci sono poi delle cause connesse all’attività commissiva od omissiva, colposa o dolosa, dei soggetti apicali dell’impresa. In tal caso, ad un eventuale fallimento potrà far seguito una ipotesi di bancarotta.
6. Il Fallimento e il Reato di Bancarotta
La bancarotta è un reato previsto nel nostro ordinamento dalla Legge Fallimentare del 1942, e può essere distinto in due principali categorie:
- bancarotta semplice: si realizza nel caso in cui il soggetto fallito gestisca in maniera imprudente e scriteriata la propria attività, senza tuttavia voler arrecare volontariamente un danno ai propri creditori (ad esempio, spese eccessive, operazioni finanziarie imprudenti).
- bancarotta fraudolenta: nell’ipotesi di bancarotta fraudolenta possiamo distinguere tre tipologie:
a) bancarotta fraudolenta per distrazione
Si parla di bancarotta fraudolenta per distrazione nel caso in cui l’imprenditore/l’amministratore distrae(cioè sottrae o distrugge) i beni e le risorse dal proprio patrimonio, privando i creditori dei beni su cui potersi soddisfare
b) bancarottafraudolenta preferenziale
Consiste nella violazione del principio di par condicio creditorum, secondo il quale, salve specifiche cause di prelazione, i creditori devono poter soddisfare le proprie pretese sul patrimonio del soggetto fallito in condizioni paritarie.
Si parla dunque di bancarotta fraudolenta quando il soggetto fallito effettua il pagamento solo verso alcuni dei creditori, infrangendo questo principio.
c) bancarotta fraudolenta documentale
Si ha un’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale nel caso in cui un soggetto falsifichi, distrugga o sottragga i libri contabili – tenuto a compilare per legge – al fine di danneggiare i propri creditori.
Anche la disciplina della bancarotta, semplice e fraudolenta, sarà interessata dalle innovazioni apportate dal nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, in vigore dall’1 settembre 2021.
Non sarà più dunque la Legge Fallimentare del 1942 ad affrontare la materia, ma bensì gli articoli 322 (bancarotta fraudolenta) e 323 (bancarotta semplice) del Codice della Crisi.
Nella nuova disciplina non si farà più riferimento al fallimento come condizione di obiettiva punibilità del reato del reato: infatti, questa tipologia di procedura concorsuale è destinata a sparire, venendo sostituita dalla c.d. liquidazione giudiziale, che rappresenterà dunque il presupposto oggettivo per la realizzazione del reato di bancarotta.
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