Procedure Concorsuali

Procedure Concorsuali

Fallimento e Procedure Concorsuali

1. Che cosa sono le Procedure Concorsuali
2. La differenza con le Procedure Individuali
3. Quali tipi di Procedura Concorsuale esistono
4. Profili Penali di Fallimento 
5. Il Codice della Crisi d’Impresa

 

1. Che cosa sono le Procedure Concorsuali

Le procedure concorsuali sono degli strumenti, introdotti dal legislatore nel nostro ordinamento sin dal 1942 con l’approvazione della c.d. Legge Fallimentare, che hanno come principale obiettivo quello di gestire e dare soluzione alle situazioni di crisi in cui può trovarsi un’impresa nel corso della sua vita, nel caso in cui non riesca a far fronte alle proprie obbligazioni nei confronti dei creditori.

 

Sono dunque dei rimedi che possono essere esperiti dai creditori al fine di vedere soddisfatto il proprio credito.

 

2. La differenza con le Procedure Individuali

Per recuperare i propri crediti, dunque, si potrà fare ricorso a:

a) le procedure individuali;

b) le procedure concorsuali.

a) Nel caso della procedura individuale, il recupero del credito vedrà un solo creditore agire nei confronti del debitore affinché veda soddisfatto il proprio credito.

Ad esempio, nel caso in cui un soggetto non provveda a saldare la fattura di vendita, il creditore potrà agire in sede esecutiva per il recupero del credito.

Si veda in questo senso l’area dedicata alla >>> Gestione del Credito 

b) Nel caso invece in cui vi sia una moltitudine di creditori, che sono dunque “in concorso tra loro”, ossia che hanno tutti, per titoli differenti, diritto a rivalersi sul patrimonio del creditore, si parla di procedura concorsuale.

In tal caso, a fronte di un creditore che agisce davanti al Tribunale per il soddisfacimento del credito proprio, altri creditori potranno “insinuarsi” nella procedura e concorrere, appunto, tutti insieme alla soddisfazione dei propri crediti.

Obiettivo di queste procedure è dunque quello di soddisfare tutti i creditori, rispettando il principio di par condicio creditorum, che evita possibili discriminazioni nella soddisfazione dei creditori.

Una deroga a questo principio è quella che consente ai c.d. creditori privilegiati (cioè quelli il cui credito è accompagnato da una causa di prelazione, ad esempio da ipoteca) di essere soddisfatti in maniera preferenziale rispetto ai creditori comuni (detti creditori chirografari). Le categorie dei creditori privilegiati sono stabilite dalla legge e sono riassunte in questa tabella scaricabile elaborata dall’ODCEC Roma >>> categorie di creditori privilegiati

 

3. Quali tipi di Procedura Concorsuale esistono

1) Il fallimento rappresenta sicuramente la più nota, e la più gravosa, tra le procedure concorsuali esistenti. La procedura fallimentare è volta alla soddisfazione dei creditori mediante la liquidazione del patrimonio dell’imprenditore, a cui è possibile ricorrere in presenza di particolari requisiti.

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dell’Impresa e dell’Insolvenza, prevista inizialmente per l’agosto del 2020 e rimandata a causa dell’emergenza Coronavirus alla data dell’1 settembre 2021, il termine “fallimento” (oltre che le sue derivazioni quali “fallito”, “procedura fallimentare” e via dicendo) verrà definitivamente abrogato da ogni disciplina nazionale vigente: si dovrà parlare dunque di LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE.

Sono previste anche altri tipi di procedura concorsuale a cui è possibile ricorrere:

2) Il concordato preventivo: è denominato “preventivo” in quanto ha come principale funzione quella di evitare la più grave procedura del fallimento;

3) L’amministrazione controllata: era una tipologia di procedura concorsuale, interamente abrogata dal legislatore con il decreto legislativo 5/2006 e dunque non più esistente;

4) La liquidazione coatta amministrativa: è una procedura che si applica esclusivamente a determinate tipologie di imprese (ad esempio, imprese bancarie, di intermediazione finanziaria, enti pubblici);

5) L’amministrazione straordinaria: è una procedura concorsuale disciplinata separatamente rispetto alle altre (d.lgs. 26/1979, d.lgs. 70/1999 e D.L. 347/2003) e riservata alle imprese commerciali dotate di determinati requisiti (ad esempio, un numero di dipendenti non inferiori a 200).

 

4. Profili Penali di Fallimento

E’ importante evidenziare come in caso di fallimento, la relazione ex art. 33 elaborata dal curatore sarà depositata parimenti presso la Procura della Repubblica competente, nel c.d. modello 45, ovvero i fatti “non costituenti reato”. Il curatore sarà infatti tenuto ad evidenziare, nella propria relazione 33 l. fall., se il vertice dell’impresa fallita abbia dato causa al fallimento con propria colpa o dolo. In tal caso, la Procura potrà agire per il reato di bancarotta, semplice o fraudolenta.

Si visiti questa pagina per approfondire gli aspetti penali del fallimento:

la bancarotta
>> gli altri reati del fallito

 

5. Il Codice della Crisi d’Impresa

La ratio ispiratrice della riforma è quella di permettere alle imprese di anticipare lo stato di decozione, attraverso un sistema di “early warning obbligatorio, finalizzato all’inviduazione anticipata di campanelli d’allarme che permettano il rilevamento tempestivo della crisi.

Pertanto, modificare la gestione d’impresa per  conformarsi a quanto stabilito dal CCI significa passare per:

–          Assetto adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità

–          Obbligo strumentale e funzionale alla rilevazione tempestiva della crisi di impresa

e così, non solo non incorrere in sanzioni, ma permettere il rilevamento e la gestione della crisi già nello stadio di incubazione

In altre parole, l’imprenditore, conoscendo il funzionamento dell’azienda, le funzioni ad esso necessarie e la loro assegnazione, dovrà individuare i rischi e valutarne le proprietà di avveramento, predisponendo a priori un piano per la gesione del “rischio non accettabile”.

Ritornando, quindi all’esempio iniziale della gestione del credito l’imprenditore dovrà/potrà ipotizzare, in caso di rischio derivante dal mancato soddisfacimento del credito, uno schema che in ipotesi possa passare per:

  • La gestione in proprio
  • L’assicurazione del credito
  • L’esternalizzazione nel recupero
  • La rinuncia al cliente

 

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