Ristrutturazione del debito
L’accordo di ristrutturazione dei debiti è uno dei mezzi di composizione della crisi da sovraindebitamento individuati dal legislatore. Permette all’imprenditore, mediante la redazione ed approvazione di un piano, di ridurre la propria esposizione debitoria nei confronti dei creditori. Oppure di rinegoziare i termini di pagamento.
ISCRIVITI QUI PER SCARICARE LA GUIDA GRATUITA
La procedura di ristrutturazione dei debiti
Deposito della Proposta
Il debitore deposita la propria proposta di ristrutturazione dei debiti presso il competente tribunale, allegando a questa una serie di documenti utili per la redazione del piano (ad esempio, l’elenco dei creditori e l’indicazione delle cause di indebitamento).
Fissazione udienza
Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti sopraelencati, fissa immediatamente con decreto l’udienza, disponendo la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto.
I creditori fanno pervenire all’organismo di composizione della crisi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima: nel caso in cui questa manchi, si ritiene che abbiano acconsentito alla proposta comunicatagli.
Ai fini dell’omologazione, è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.
Omologazione del piano
Il giudice, verificata la fattibilità e l’idoneità del piano presentato, procede alla sua approvazione e omologazione.
Esecuzione del piano
Una volta approvato il piano, il giudice procede alla nomina di un liquidatore che gestirà in via esclusiva dei beni del debitore, procedendo alla vendita dei beni e utilizzando le somme incassate per soddisfare i creditori secondo i modi e i tempi previsti nel piano.