Esecuzioni
dott. Sergio di Benedetto
Le esecuzioni sono i procedimenti che si instaurano dopo che il creditore ha ottenuto una pronuncia che condanna l’altra parte a pagare una somma di denaro
Il processo di esecuzione, disciplinato nel Libro III del Codice di procedura civile, si sviluppa attraverso l’emanazione di una serie di provvedimenti rivolti a soddisfare la pretesa del creditore.
Quest’ultimo infatti, titolare di un diritto di credito, pur avendo titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, assegno, ecc.), non vede soddisfatto il proprio diritto se il debitore non esegue spontaneamente la prestazione dovuta.
In tal caso, il creditore può iniziare l’azione esecutiva, al fine di ottenere la soddisfazione coatta del proprio credito.
Per procedere con l’esecuzione serve una sentenza, una scrittura privata autenticata o un titolo di credito
Requisito necessario affinché si possa procedere all’esecuzione forzata nei confronti del debitore è costituito dall’esistenza di un titolo esecutivo valido.
Come si evince infatti dall’art. 474 c.p.c., l’esecuzione forzata “non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”.
Possono costituire un titolo esecutivo:
- Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.
- Le scritture private autenticate, le cambiali e altri titoli di credito aventi la medesima efficacia.
- Gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
Si parla dunque di esecuzione forzata, la quale potrà avvenire in forma specifica o, molto più frequentemente, mediante c.d. espropriazione forzata.
Vediamo le due diverse forme.
A. Esecuzione forzata in forma specifica
All’interno della categoria dell’esecuzione forzata in forma specifica rientrano due particolari sottospecie di esecuzioni: l’esecuzione per consegna e rilascio, disciplinata nei suoi profili generali dall’art. 2930 c.c., e l’esecuzione per obblighi di fare e di non fare, disciplinata invece dagli artt. 2931 e 2933 del codice civile.
1) Esecuzione per consegna o rilascio
L’esecuzione per consegna o rilascio ha lo scopo di trasferire il potere di fatto sul bene, così come identificato nel titolo esecutivo, da colui che esercita attualmente tale potere di fatto a colui che ha diritto ad esercitarlo.
È necessario inoltre specificare come i titoli esecutivi su cui può fondarsi tale tipo di esecuzione sono quelli previsti esclusivamente dai numeri 1 e 3 dell’art. 474, co. 2, c.p.c.: sono dunque escluse le scritture private autenticate, le cambiali e altri titoli di credito aventi la medesima efficacia.
Per quanto riguarda le modalità con cui si svolge il procedimento, la consegna del bene mobile avviene ex art. 606 c.p.c., mentre il rilascio del bene immobile avviene, ai sensi di quanto previsto dall’art. 608 c.p.c., dando all’esecutato, almeno 10 giorni prima, il preavviso del giorno e dell’ora in cui avverrà l’immissione nel possesso.
Il giudice dell’esecuzione rimane inattivo durante tale tipologia di procedimenti di esecuzione, salvo che, ex art. 610 c.p.c., sorgano difficoltà che non ammettono dilazione: in tal caso le parti hanno la possibilità di chiedere al giudice dell’esecuzione l’emanazione di provvedimenti temporanei.
2) Esecuzione per obblighi di fare e di non fare
I profili generali dell’esecuzione forzata degli obblighi di fare (art. 2931 c.c.) e degli obblighi di non fare (art. 2933 c.c.), sono connessi in modo esplicito a quanto previsto dagli artt. 612 ss. c.p.c.
Quando siano decorsi 10 giorni dalla notifica del precetto, il creditore ricorre al giudice in modo che determini le modalità dell’esecuzione.
Il giudice quindi convoca il soggetto esecutato stabilendo con ordinanza le modalità dell’esecuzione e nomina sia l’ufficiale giudiziario, che deve sovraintendere l’esecuzione, sia chi materialmente deve compiere l’opera.
Così come previsto dall’art. 614c.p.c., le spese dell’esecuzione sono a carico dell’esecutato.
B. Espropriazione forzata
L’espropriazione forzata è un tipo di processo esecutivo, con cui si tutelano esclusivamente i crediti relativi a somme di denaro, costituito da un complesso di atti diretti a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimonio ed a convertirli in denaro.
Salva l’ipotesi prevista dall’art. 502 c.p.c., l’espropriazione forzata si inizia tramite pignoramento.
Questo consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario effettua nei confronti del debitore di astenersi da qualche atto che sia diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni pignorati e gli eventuali frutti di essi.
Di conseguenza, tali beni, pur restando di proprietà e nel possesso del debitore, sono sottratti alla sua libera disponibilità.
Il pignoramento può essere distinto in:
1) Pignoramento mobiliare
Il pignoramento mobiliare, disciplinato dagli artt. 513–542 c.p.c., ha ad oggetto i beni mobili che siano oggetto di diritto di proprietà, o qualunque altro diritto reale minore avente carattere di trasferibilità, del debitore.
La richiesta di effettuare pignoramento mobiliare deve provenire, in forma libera (anche oralmente) dal creditore procedente all’ufficiale giudiziario.
L’ufficiale giudiziario, il quale sia stato munito dal creditore sia del titolo esecutivo sia del precetto, inizia la ricerca dei beni mobili che non risultino essere considerati, ex art. 514-516, assolutamente o relativamente impignorabili.
Nell’effettuare la scelta su quali beni concentrarsi nel pignoramento, l’ufficiale giudiziario deve concentrarsi su quei bene che ritiene di facile me pronta liquidazione, ossia quei beni che risultino essere più facilmente vendibili.
Così come disposto dall’art. 517 c.p.c. dunque, sono preferiti denaro contante, gioielli, titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.
Dopo aver redatto il verbale di pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede ad asportare i beni, per collocarli in un deposito, al fine di evitare che il bene mobile possa essere sottratto all’esecuzione
1) Pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi (ad es. banca, società, datore di lavoro del debitore) è disciplinato dagli art. 543-554 c.p.c.
In particolare, l’art. 543 c.p.c., fa riferimento a due ipotesi:
- Ipotesi in cui il terzo sia in possesso di beni del debitore
- Ipotesi in cui il terzo vanti crediti nei confronti del terzo
Il terzo debitore, ex art. 547 c.p.c., deve rendere al creditore procedente una dichiarazione nella quale specifica di quali cose o somme è debitore
È necessario specificare inoltre che, così come i beni nel caso di pignoramento mobiliare, anche alcuni crediti del debitore verso il terzo non possono essere, assolutamente o limitatamente, oggetto di pignoramento
2) Pignoramento immobiliare
Il pignoramento immobiliare, disciplinato dagli artt. 555-598 c.p.c., ha ad oggetto il diritto che il debitore esecutato ha sull’immobile.
Tale diritto deve essere suscettibile di trasferimento (proprietà, usufrutto, nuda proprietà, diritto di superficie ed enfiteusi). Non possono invece essere oggetto di espropriazione il diritto d’uso e abitazione e le servitù.
A differenza che nel caso del pignoramento mobiliare, la situazione di titolarità del diritto sul bene immobile è di più facile accertamento rispetto all’ipotesi dei beni mobili, essendovi infatti dei pubblici registri immobiliari da cui poter dedurre la titolarità dei diritti a cui si fa riferimento.
Conclusione procedimento
La seconda fase del processo di espropriazione è costituita dalla trasformazione del diritto pignorato.
Decorsi 10 giorni dal pignoramento, in base all’art. 501 c.p.c., il creditore può domandare al giudice, con apposita istanza, che venga distribuito il denaro pignorato o che vengano venduti i beni.
Il giudice dell’esecuzione può quindi disporre che la vendita avvenga mediante l’istituto di vendite giudiziarie oppure al pubblico incanto.
La terza e ultima fase del processo di espropriazione è invece costituita dalla distribuzione della somma ricavata, ripartita tra tutti i creditori intervenuti.