Procedimenti Monitori
dott. Sergio di Benedetto
Il ricorso per decreto ingiuntivo
Il procedimento monitorio rientra all’interno della categoria dei procedimenti speciali a contraddittorio meramente eventuale e differito.
Questo istituto ha la funzione di far ottenere, al creditore che se ne avvalga, una pronuncia di condanna in forme più semplici, rapide e meno costose, e si risolve nell’emissione di un decreto ingiuntivo.
La prima fase del procedimento si conclude infatti, a seguito di una valutazione sommaria da parte del giudice (il procedimento di ingiunzione rientra infatti tra i c.d. procedimenti sommari), con un provvedimento reso inaudita altera parte (cioè, senza che il debitore sappia che alcunché è stato depositato contro di lui).
Quando si può chiedere un decreto ingiuntivo?
Il legislatore, all’art. 633 c.p.c., ha individuato in modo specifico e tassativo i diritti che possono costituire oggetto del procedimento di ingiunzione:
- Il diritto di credito relativo a una somma di denaro liquida
- La consegna di un bene mobile determinato
- La consegna di una determinata quantità di cose fungibili
La ragione del regime privilegiato di cui godono tali diritti è strettamente connessa alla prova scritta, così come specificatamente individuata agli art. 634-635 c.p.c., e si ricollega, da un lato, alla forte probabilità di esistenza del credito, e dall’altro lato, alla possibilità di un rapido e immediato riscontro formale della scrittura.
Infatti, affinché si possa procedere con ricorso per decreto, il credito dovrà necessariamente essere certo, liquido ed esigibile.
Ecco perché siamo forti sostenitori che i contratti scritti siano essenziali da stipulare!
La procedura di ingiunzione: come si chiede un decreto?
La domanda di ingiunzione si propone con ricorso, ossia con un atto direttamente rivolto al giudice, senza la notifica alla controparte.
Il giudice competente, ex art. 637 c.p.c., è il giudice di pace o il tribunale, in composizione monocratica, che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.
Una volta depositato il ricorso, deve ritenersi proposta la domanda ed ha inizio dunque il procedimento di ingiunzione.
Tale procedimento si conclude con la pronuncia emessa da parte del giudice, di accoglimento o rigetto della domanda proposta dal ricorrente.
Nel caso di rigetto della domanda, il decreto con il quale viene pronunciato dal giudice non determina il giudicato né una pronuncia di accertamento negativo, non pregiudicando dunque la riproposizione della domanda sia in via monitoria, sia in via ordinaria.
Per questo motivo, avverso il decreto di rigetto non è proponibile alcun mezzo di impugnazione.
L’emissione del decreto ingiuntivo
Nel caso in cui il giudice ritenga fondata la domanda e conseguentemente la accolga, pronuncerà decreto c.d. ingiuntivo, entro il termine di 30 giorni dal deposito del ricorso. Tale termine ha natura ordinatoria e da un punto di vista pratico varia da tribunale a tribunale. Specie con l’avvento del processo telematico, tuttavia, tali tempistiche sono sempre più rispettate dai Giudici.
Con il decreto si ingiunge al debitore di pagare o adempiere all’obbligazione di consegna entro il termine di 40 giorni dalla notificazione del decreto, salvo ricorrano le condizioni di cui all’art. 642 c.p.c.
Come precisato in tale articolo infatti, nel caso in cui:
- 1. il credito sia fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su un atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato
- 2. vi sia pericolo di grave pregiudizio nel ritardo
- 3. il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere
Il giudice concede la provvisoria esecutività del decreto, fissando dunque il termine di 40 giorni ai soli effetti dell’opposizione, ma vigendo l’obbligo per il debitore di adempiere non appena ricevuta la notifica.
Infatti, una volta emesso il decreto, questo deve essere notificato al debitore ingiunto ai sensi di quanto previsto dagli art. 643-644 c.p.c., poiché è solo con la notificazione di questi che si realizza la pendenza della lite tra le parti.
La notificazione deve essere effettuata, a pena di inefficacia del decreto ingiuntivo, entro il termine di 60 o 90 giorni, a seconda che debba essere notificata in Italia o all’estero.
A questo punto, il debitore ingiunto avrà la possibilità, ex art. 645 c.p.c., di proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice, oppure, nel caso in cui invece non si attivi in tal senso, il decreto diverrà definitivo ed il ricorrente vittorioso potrà procedere mediante esecuzione forzata.
Procedimento di opposizione
A differenza del procedimento d’ingiunzione vero e proprio, il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice in favore del creditore ricorrente si propone mediante atto di citazione, presentato dal debitore ingiunto, davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto opposto.
Questo giudizio infatti, meramente eventuale, si svolge secondo le norme del procedimento di cognizione ordinario, instaurandosi, di fatto, una vera e propria “causa”.
All’esito del giudizio di opposizione, si ha l’emanazione di una sentenza che può avere diverso contenuto ed efficacia.
Nel caso in cui l’opposizione risulti essere rigettata dal giudice, il decreto ingiuntivo in favore del ricorrente convenuto acquista efficacia esecutiva definitiva.
Nel caso in cui invece il giudice accolga quanto proposto dal debitore ingiunto, ora attore, il decreto perde ogni efficacia e il rapporto sostanziale rimane definitivamente regolato dalle statuizioni contenute nella sentenza.
Tempi e costi procedimento ingiunzione
Come anticipato, il procedimento di ingiunzione è un procedimento più “snello” rispetto al processo ordinario.
Dal momento del deposito del ricorso, sono necessarie circa 3-5 settimane per arrivare all’emissione del decreto da parte del giudice.
Una volta emesso decreto ingiuntivo, deve essere considerata almeno una altra settimana, utile al fine di effettuare le copie dello stesso e successivamente procedere alla sua notifica.
Infine, dal momento della notificazione, il debitore ingiunto ha la possibilità entro 40 giorni di attivare la procedura di opposizione sopra specificata.
Relativamente ai costi, è necessario versare il c.d. contributo unificato, il cui importo varia a seconda del valore di causa. In ogni caso, rispetto a un tipico procedimento ordinario, il valore di contributo unificato risulta essere dimezzato, trattandosi infatti di un procedimento sommario.
A ciò saranno da aggiungersi i costi di copia autentica e di notifica, ed i compensi dell’avvocato.
Va comunque evidenziato come al debitore ingiunto sia ordinato di pagare anche le somme erogate al legale, come liquidate nel decreto stesso.