Al via un tavolo tra Avvocati e Ministero della Giustizia riguardante la Mediazione Obbligatoria

Al via un tavolo tra Avvocati e Ministero della Giustizia riguardante la Mediazione Obbligatoria

09 Mag 2011

Situazione attuale e come comportarsi

Per sapere cos’è il nuovo tentativo obbligatorio di mediazione vedi Mediazione.

Allo stato delle cose, il tentativo obbligatorio di mediazione è pienamente operativo ed esperibile. Per quanto tempo ancora non è dato saperlo, poiché da una parte vi è un ricorso pendente presso la Corte Costituzionale, che potrebbe dichiarare illegittima la norma, dall’altro gli organismi rappresentativi del mondo forense (Ordine Avvocati Milano, Roma e Palermo) stanno ristabilendo i contatti col Ministro Alfano, con lo scopo nemmeno troppo taciuto di abolire l’obbligatorietà del tentativo.

A parere di chi scrive, l’obbligatorietà del tentativo è lesiva del principio costituzionale di libero accesso alla giustizia, sancito all’art 24 della Costituzione, perchè prima di citare in giudizio la controparte è necessario convocarla davanti ad un mediatore (che verrà retribuito dalle parti stesse, anche da quella che dovesse aver ragione), il quale non fornisce però le necessarie garanzie di competenza giuridica e di imparzialità perché possa definirsi organo giurisdizionale (ed oltretutto può tranquillamente essere un mediatore “privato”). Per molti versi si pone quindi un limite al diritto di “adire le vie legali”.

In sé, tuttavia, l’idea di base non dispiace: un procedimento agile e informale prima di accedere al Tribunale può servire a trovare in tempi brevi e con spese basse un accordo con la controparte. Ma le strade da seguire sono altre. O si accerta la competenza dei mediatori con meccanismi simili a quella di altre categorie di conciliatori (laurea in giurisprudenza, esami pubblici…) e lo si eleva a tutti gli effetti ad organo giurisdizionale, o in alternativa si rende il tentativo di mediazione facoltativo, così che la parte possa liberamente scegliere se passare prima da un mediatore oppure se andare direttamente dal Giudice.

Al di là delle prese di posizione sull’argomento, è opportuno considerare le possibilità che si presentano ora a chi volesse citare in giudizio qualcuno nelle materie obbligatorie (diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti -per quest’ultima vi è una proroga di un anno-, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari):

-l’obbligatorietà del tentativo è attualmente in vigore (art. 5 d.lgs 28/2010), pertanto bisognerà, prima di fare la citazione davanti al Tribunale o Giudice di pace, convocare la propria controparte presso un organismo di mediazione. L’Ordine degli Avvocati di Milano ne ha istituito uno particolarmente serio e con garanzie di preparazione dei mediatori che vanno ben oltre il minimo (insufficiente) richiesto per legge.

Anche in questa fase è opportuno farsi assistere da un avvocato, che sia anche mediatore, per avere il proprio mediatore di parte (perché farsi assistere)

-Considerati i rapidi capovolgimenti cui potrebbe andare incontro la materia (il ricorso pendente presso la Corte Costituzionale e la pressione che il mondo forense sta esercitando sul Ministero della Giustizia), è anche possibile attendere qualche settimana gli sviluppi, scoprendo tra poco che il tentativo obbligatorio di mediazione non è più tale (ma solo facoltativo) e che sarà possibile citare direttamente la controparte davanti al Giudice.