Autovelox, nullo il verbale di accertamento senza la supervisione degli agenti di polizia
11 Mag 2011
La Corte di Cassazione (ordinanza 7785/2011 ) ritorna sul tema della supervisione degli agenti di polizia nella fase di accertamento. Il principio, che interessa una mole importante di procedimenti poiché relativo sia ad autovelox che a Photored, è nuovamente quello per cui in talune fattispecie solo la presenza degli agenti è in grado di assicurare la certezza e la legalità della rilevazione. In osservanza di quanto previsto agli artt. 11 e 12 del C.d.S., non pare possibile alcun genere di affidamento ai privati della fase di gestione delle apparecchiature di rilevamento, se ciò avviene in mancanza di una concreta supervisione del pubblico ufficiale. Il fatto che numerose amministrazioni pubbliche facciano da tempo ricorso a soggetti privati per snellire e ottimizzare i processi di accertamento e verbalizzazione le pone quindi in una situazione di illegittimità.
Nell’ordinanza in oggetto, la Suprema Corte ha ritenuto non provata da parte della Pubblica Amministrazione (un Comune in provincia di Bolzano) la necessaria supervisione di cui sopra.
Ciò che appare fondamentale, anche in ottica pratica e immedesimandosi nel cittadino cui viene inflitta la sanzione, è il fatto che tale mancanza della pubblica amministrazione emerga già dal verbale, senza alcun onere probatorio circa il materiale andamento dei fatti.
E’ dunque opportuno prestare molta attenzione al verbale ricevuto e alle attestazioni ivi contenute da parte del soggetto (pubblico ufficiale) verbalizzante: potrebbero emergere quei limiti e mancanze nella supervisione degli agenti di polizia sufficienti a proporre ricorso e rendere nullo l’intero accertamento.