Appalto Misto a Compravendita: coordinamento delle soluzioni di azione risolutoria, estimatoria e risarcitoria
05 Gen 2017
Tizio, privato, acquista da Caio dei mobili. Caio si impegna a sistemarli nella proprietà di Tizio e contestualmente a sistemare i locali nei quali i mobili andranno collocati. Però Caio non completa i lavori pattuiti nei locali di Tizio e, nonostante questo, pretende il pagamento totale della prestazione. Quali saranno le azioni esperibili.
Disciplina di Appalto e Disciplina di Compravendita: Condizioni di Applicabilità
Occorre in primo luogo determinare di fronte a quale tipo di contratto ci troviamo: la distinzione fra le diverse prestazioni di facere e di dare è fondamentale, poiché dalla prevalenza di una o dell’altra possiamo individuare la disciplina applicabile: la giurisprudenza ha elaborato i concetti appunto della prevalenza e della accessorietà delle prestazioni per decidere se, in un contratto misto, sia applicabile la disciplina unitaria della compravendita o dell’appalto.
Il negozio misto che presenta i caratteri della compravendita e dell’ appalto deve ritenersi assoggettato alla disciplina unitaria del contratto i cui elementi costitutivi debbano, nella specie, considerarsi prevalenti. Ne consegue che, qualora l’obbligazione di fare (caratteristica dell’appalto) si accompagni a quella di dare (tipica della compravendita), la disciplina applicabile sarà quella della vendita se il lavoro (e cioè il facere) rappresenta non già lo scopo ultimo del negozio, ma soltanto il mezzo per il conseguimento della res.(Cassazione civile , sez. II, 12 aprile 1999 , n. 3578)
Per determinare quindi la disciplina applicabile sarà necessario esaminare la fattispecie concreta, valutando l’impatto economico delle singole prestazioni sul sinallagma contrattuale, per comprendere se il dare, tipico della compravendita immobiliare, assuma una valenza superiore al facere, o quantomeno se quest’ultimo sia solamente accessorio alla compravendita.
Appalto e Compravendita: Azione Risolutoria, Estimatoria e Risarcitoria
Quanto alle azioni esperibili, queste si dividono tipicamente fra azione di risoluzione, azione estimatoria e azione risarcitoria.
L’azione di risoluzione è esperibile unicamente nel caso in cui la cosa venduta o l’opera realizzata sia inadatta completamente all’uso e ha come conseguenza la restituzione della merce al venditore. Appare quindi, nella fattispecie, una soluzione poco praticabile.
Tuttavia, non ritenendosi incompatibili risoluzione e actio quanti minoris, è dato al committente di agire per entrambe le strade:
In ogni caso, in riferimento al contratto di appalto si ritiene che la domanda di risoluzione del contratto e quella di riduzione del prezzo non sono reciprocamente incompatibili, per cui se ne ammette la proposizione cumulativa in un unico giudizio, sulla considerazione che l’actio quanti minoris non è una azione di esatto adempimento ( Cass. 22.2.1999,n.1475).Si potrebbe replicare dicendo che, però, l’actio quanti minoris manifesta pur sempre una volontà di mantenere in piedi l’operazione contrattuale, laddove l’azione di risoluzione presuppone la volontà di far venir meno l’impegno.(L. RUBINO)
Il compratore (o il committente) può esperire azione estimatoria, o actio quanti minoris, ex art 1492 cc.
L’azione estimatoria consiste nella riduzione del prezzo in rapporto alla minore utilità offerta dalla cosa al compratore; tale riduzione si eseguirà diminuendo il prezzo pattuito di una percentuale pari a quella che rappresenta la menomazione che il valore effettivo della cosa subisce a causa dei vizi. Tale azione è esperibile, in caso di appalto, ex art 1668 cc.
E’ sempre fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni: “In tema di appalto , la domanda di risoluzione del contratto e quella di riduzione del prezzo, non sono reciprocamente incompatibili, onde ne è ammissibile la cumulativa proposizione in un unico giudizio, poiché l’” actio quanti minoris ” non è richiesta di esatto adempimento, sicché la proposizione di domanda di risoluzione del contratto per inadempimento impedisce al committente di mutare tale domanda in quella di adempimento, ma non anche di richiedere la riduzione del prezzo.” Cassazione civile , sez. II, 22 febbraio 1999 , n. 1475 e anche Cassazione civile, sez II, 27 aprile 1993 n. 4921 e 22 dicembre 2005, n. 2841. Importante aspetto è la fase di accettazione dell’opera, poiché il committente che non proceda alla verifica delle opere prevista dall’art. 1665 cc decade dalla possibilità di contestarne i vizi: l’opera non verificata si considera accettata ex lege (art. 1665 comma 3). Qualora l’opera fosse accettata è possibile per il committente agire unicamente in caso di vizi occulti (salva l’ipotesi in cui l’appaltatore riconosca i vizi).
Quanto alle modalità di proposizione, questa può essere pacificamente formulata in opposizione ad un decreto ingiuntivo, fondandone i motivi. “Con atto di citazione notificato il 22/12/1987, la T. D.T. s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26/11/1987 per il pagamento di L. 5.944.035, e – messo dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della L. s.r.l. che di tale somma s’era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva la societa’ opponente l’esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all’uso: vizi che non erano stati eliminati dall’intervento effettuato dalla venditrice.
Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. L. contestava la fondatezza dell’opposizione, deducendo, fra l’altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi.Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. L. alla restituzione della somma di L. 6.804.301.” Sezioni Unite, Sentenza n. 13294 del 21/06/2005 .
Sulla necessità di proporre esplicitamente la domanda estimatoria (così come quella di risoluzione), sembra potersi affermare che questa debba essere chiesta, poiché i vizi e le inadeguatezze della prestazione della controparte non giustificano di per sé il mancato pagamento di detta prestazione, pur trovandosi in giurisprudenza (con riguardo alla sola risoluzione) chi sostiene che la risoluzione possa essere implicitamente richiesta in differenti domande o eccezioni.