I beni strumentali all’attività di uno solo dei coniugi e il regime di comunione dei beni

I beni strumentali all’attività di uno solo dei coniugi e il regime di comunione dei beni

05 Gen 2017

Tizio e Caia, coniugi, sono in regime di comunione dei beni. Tizio, che ha un’attività di parrucchiere, acquista un immobile successivamente al matrimonio e lo esclude dalla comunione in quanto bene strumentale alla propria attività. Quali azioni potrà esercitare Caia per evitare che il coniuge possa sottrarle definitivamente la quota a lei spettante?

 

Rapporti tra Comunione dei Beni e Separazione dei Beni

Il punto di partenza, per un’analisi del regime patrimoniale intercorrente fra due coniugi, è senz’altro l’originaria volontà di questi di assoggettarsi (o meno) alla comunione dei beni.

Detta scelta ha un valore determinante, poiché a questa seguirà l’applicazione della normativa contenuta agli articoli 177 e seguenti del codice civile, la quale regolerà il regime patrimoniale anche contro –talvolta- la volontà dei coniugi.

Ai coniugi è comunque offerta la possibilità di aderire ad un regime intermedio, quello della comunione convenzionale.

Ciononostante, come anticipato, alcune disposizioni della comunione legale non possono essere aggirate, residuando unicamente la possibilità della separazione dei beni: il legislatore concede, a seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, la possibilità di sciogliere in ogni momento la comunione e passare al regime di separazione.

 

Regime di Comunione dei Beni: Come Funziona

Fintanto, però, che permane il regime di comunione, saranno cogenti le norme di cui sopra. I coniugi sanno, fin dal momento in cui entrano in comunione, che taluni beni dovranno necessariamente farne parte, ex art 177 e 178; brevemente:

– acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio (esclusi però i beni personali)
– frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione
– i proventi, non consumati, dell’attività separata di ciascuno dei coniugi
– le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio; se costituite anteriormente, la comunione riguarda solo i frutti e gli incrementi
– beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita precedentemente se sussistono al momento dello scioglimento (comunione de residuo, vedi infra)

La lettura degli artt. 177 e 178 deve necessariamente essere coordinata con l’art. 179, il quale esclude invece dalla comunione una serie di beni, definiti personali.  Fra questi, rilevano in particolare:

– a) i beni dei quali il coniuge era già proprietario prima del matrimonio
– b) i beni ereditati
– c) i beni di uso strettamente personale
– d) i beni strumentali all’esercizio della professione
– e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento danno
– f) i beni acquistati col ricavato del trasferimento o scambio di beni personali, se espressamente disposto all’atto di acquisto

Ex art 179 ultimo comma “L’acquisto di beni immobili o di beni mobili elencati all’art 2683 c.c. effettuato dopo il matrimonio è escluso dalla comunione quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto, se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge”.

La ditta in questione è individuale, gestita unicamente, quantomeno formalmente, da uno dei due coniugi. La gestione individuale impedisce l’applicazione alla fattispecie della comunione ex art 177 lettera d), valevole solo per aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite prima del matrimonio. Vale, inoltre, ad escludere l’applicazione dell’ultimo comma di detto articolo, il quale porrebbe in regime di comunione quantomeno i frutti e gli incrementi se l’azienda fosse costituita prima del matrimonio.
Escludiamo dunque le possibilità offerte dalla gestione congiunta dei coniugi.

 

Beni Strumentali all’Impresa Vs. Beni Strumentali alla Professione

Ciò che qui interessa è la qualificazione, all’interno delle categorie sopraelencate, dell’immobile adibito all’esercizio dell’attività. Le possibilità che si prospettano sono sostanzialmente due:

– l’immobile è da considerarsi strumentale all’impresa ex art 178 c.c.,
– oppure è da considerarsi strumentale alla professione ex art. 179 lettera d).
Nel caso fossimo dinnanzi ad un’impresa, rileverebbe la costituzione di questa, se anteriore o successiva al matrimonio.

Ex art. 178 c.c. solamente se l’impresa è stata costituita dopo il matrimonio i beni strumentali a questa sono parte della comunione. In ogni caso, qualora fosse stata costituita precedentemente, l’acquisto di un immobile a titolo oneroso successivo al matrimonio è indubbiamente un incremento dell’impresa, e dunque ex art. 178 oggetto della comunione de residuo: ad esempio “l’acquisto o la permuta di un autoveicolo si configura quale incremento dell’azienda preesistente ai sensi dell’art. 178 c.c.” (Corte appello Bologna, 27 gennaio 1986)

Il bene, l’immobile nel caso, resterebbe nella piena disponibilità del coniuge fintanto che la comunione sussiste e, ad esempio, potrà essere liberamente aggredito dai suoi creditori.

Se al momento dello scioglimento il bene è ancora parte del patrimonio del coniuge imprenditore, entra a far parte dei calcoli per la divisone.

Se, invece, considerassimo l’immobile come strumentale alla professione, e non all’impresa, la tutela ci viene dall’art 179 c.c., poiché trattandosi di un immobile sarà necessario (perché si consideri di esclusiva proprietà del coniuge) che il coniuge escluso partecipi all’atto e vi acconsenta. Ex art. 2083 c.c., gli artigiani sono piccoli imprenditori.

Dunque pare applicabile alla fattispecie la norma ex art 178 c.c.: l’immobile, al momento dello scioglimento della comunione, ne entrerà a far parte. Bisogna analizzare come la disciplina codicistica tutela il coniuge escluso da atti di disposizione del bene, fintanto che la comunione persiste.

Se il coniuge dovesse vendere l’immobile, ex art. 177 c.c. (frutti dei beni propri e proventi attività separata), ciò che ne ricaverebbe dovrebbe comunque servire a soddisfare i bisogni della famiglia o, se non consumato al momento dello scioglimento, entrare in comunione de residuo.

 

Comunione dei Beni: Quando e Come scioglierla

Appare evidente che, nel caso si temesse la condotta dell’altro coniuge, sarà necessario sciogliere la comunione. Il coniuge potrà addivenire ad uno scioglimento della comunione, fra l’altro:

– con la separazione personale
– con la separazione giudiziale dei beni ex art. 193

Nel caso di separazione personale dei coniugi, lo scioglimento della comunione è una conseguenza necessaria. In questo modo l’immobile entrerebbe a far parte della comunione de residuo e sottratto all’esclusiva disponibilità a fini imprenditoriali del coniuge/imprenditore.

La separazione giudiziale dei beni, può essere pronunziata, in particolare, quando vi siano ragioni di temere che la condotta di uno dei due coniugi possa mettere in pericolo gli interessi dell’altro o quando uno dei due coniugi non contribuisce ai bisogni della famiglia in maniera proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro.

La separazione giudiziale dei beni ex art 193 c.c. è retroattiva, consente cioè di estendere l’effetto indietro nel tempo sino alla proposizione della domanda, con la conseguenza che gli atti di disposizione dei beni fatti dal coniuge non lo sottrarrebbero all’obbligo di conferire all’altro coniuge la metà del patrimonio.

Inoltre la giurisprudenza ammette che la domanda ex 193 c.c. possa essere avanzata anche in pendenza di separazione personale dei coniugi: “La separazione giudiziale dei beni ex art. 193 c.c., causa di scioglimento della comunione legale dei beni tra coniugi, non è preclusa dalla pendenza del giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi, nè dall’avvenuta pronuncia, da parte del presidente del tribunale, dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all’art. 708 c.p.c.” Cassazione civile , sez. I, 10 giugno 2005 , n. 12293

Sia che l’impresa sia stata costituita antecedentemente che successivamente al matrimonio, l’immobile in questione dovrà far parte della comunione de residuo.

In caso separazione, il coniuge imprenditore dovrà quindi restituire alla comunione l’immobile, perché faccia parte dei beni da dividere.

Dubitando della buona fede del coniuge, pare opportuno intraprendere la via dello scioglimento giudiziale per evitare la sottrazione dell’immobile fissando in anticipo gli effetti della separazione dei beni.

 

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