Contratti B2B, errori da evitare
30 Giu 2020
8 errori da non commettere nella conclusione di un contratto B2B
Durante la quotidiana attività di redazione e stipulazione dei contratti business-to-business, i c.d. B2B, è molto facile incappare in errori, più o meno rilevanti, che possono inficiare la validità del contratto, sia nell’immediato sia in caso di contenzioso circa le modalità di esecuzione della prestazione.
Senza pretesa di esaustività, questo elenco include 8 degli errori più comuni che vengono compiuti dalle aziende in sede di stipulazione dei contratti.
1. Non dare importanza alla forma del contratto
2. Usare modelli preimpostati
3. Non identificare le parti
4. Sottovalutare l’importanza delle premesse
5. Non precisare il domicilio
6. Non limitare la portata della “tolleranza”
7. Non far sopravvivere le clausole del contratto
8. Non escludere la validità di accordi precedenti
1. Non dare importanza alla forma del contratto
Nel nostro ordinamento vige il principio di libertà di forma del contratto. Dunque, salvo determinate ipotesi ove è prevista l’adozione di una forma determinata affinché il contratto possa ritenersi valido, le parti sono libere di stipulare un contratto in molteplici maniere, anche oralmente.
È erronea la convinzione per la quale un contratto consista necessariamente in un documento sottoscritto dalle parti: anche il biglietto della metropolitana è un contratto (di trasporto). Presa dunque contezza del fatto che un contratto può essere concluso in molteplici modi, uno dei principali errori in tema di contrattazione B2B è quello di non ricorrere alla stipulazione per iscritto. Questa infatti, seppur non obbligatoria, rappresenta sicuramente la forma che maggiormente tutela le imprese da possibili vizi e contenziosi.
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2. Usare modelli preimpostati
Dotarsi di un modello standard preimpostato è di fondamentale importanza, considerata la necessità tipica delle aziende di stipulare molteplici contratti, aventi simile contenuto, con clienti diversi. Ci sono però degli errori da evitare:
1. mischiare dei modelli standard diversi tra loro all’interno di un unico modello.
2. far riferimento a dei modelli standard stranieri.
3. utilizzare modelli trovati su internet o forniti da studi professionali anziché da avvocati.
3. Non identificare le parti
Quando si conclude un contratto con una società, è buona norma effettuare una visura (anche storica, se necessario) che vi permetta di inquadrare al meglio il vostro partner contrattuale: ad esempio, verificare se si tratti di società regolarmente registrata, se si trovi in stato di liquidazione, individuare quale sia l’oggetto sociale della società e verificarne la compatibilità con l’oggetto della prestazione del contratto che andate a stipulare.
Altresì, un ulteriore errore ricorrente consiste nel non accertarsi della qualità delle persone fisiche firmatarie: non accertarsi dunque se la persona che firma il contratto sia effettivamente autorizzata dalla società.
Questo dato lo si può evincere facilmente dalla visura camerale; se invece non risulta, si può semplicemente richiedere al firmatario una copia della procura aziendale.
4. Sottovalutare l’importanza delle premesse
Le premesse contrattuali spesso vengono sottovalutate dalle parti, che le ritengono una mera formalità priva di valore sostanziale, tanto da ometterne talune volte anche l’inserimento nel contratto.
In realtà queste possono rivelarsi di grande aiuto nel caso sorgano delle contestazioni: queste, infatti, se esplicitamente richiamante (ad esempio mediante la formula “Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto”), possono essere molto utili nell’interpretare quale fosse la volontà contrattuale delle parti al momento della stipulazione.
5. Non precisare il domicilio
In materia contrattuale, l’art. 1335 del Codice civile stabilisce che una comunicazione si presume conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario. Nel caso si tratti di aziende di grandi dimensioni, questo può risultare un problema: è infatti possibile che le comunicazioni vengano indirizzate verso uffici e persone che, pur facendo parte dell’azienda, non risultano avere conoscenza del tema o senza alcun poter in merito. Per evitare dunque qualunque contenzioso in materia, è bene che sin dal momento della stipulazione del contratto venga individuato quale sia l’indirizzo – fisico e telematico – ove sarà necessario inviare qualunque tipo di comunicazione.
6. Non limitare la portata della “tolleranza”
L’art. 1362 del Codice civile, in materia di interpretazione del contratto, stabilisce che per interpretare la volontà delle parti è necessario indagare anche sul comportamento tenuto da queste successivamente al perfezionamento del contratto.
Di conseguenza, l’inserimento di una clausola in materia di “tolleranza” permette alle parti di rende chiaro, in caso di contenzioso, che il sopportare il comportamento dell’altro contraente (ad esempio, consegnare la merce con una media di 3 giorni di ritardo rispetto a quanto stabilito nel contratto), non configura una rinuncia ai propri diritti e che non può dunque essere, in caso di contenzioso, interpretato come accettazione del comportamento della controparte.
7. Non far sopravvivere le clausole del contratto
Quando un rapporto contrattuale si conclude, e con esso anche le clausole ivi inserite perdono efficacia, è possibile che vi siano degli aspetti che debbano essere regolamentati anche per il tempo a venire, ad esempio, in materia di privacy e di segretezza.
È bene infatti che determinati aspetti di cui l’azienda contraente è venuta a conoscenza durante il periodo di vigenza contrattuale non siano poi rivelati una volta cessato il contratto.
Per questo motivo, è buona consuetudine quella di inserire all’interno del contratto una clausola avente ad oggetto la sopravvivenza di determinate clausole (di segretezza, ad esempio), che si applichi dunque anche dopo la cessazione del rapporto obbligatorio.
8. Non escludere la validità di accordi precedenti
Quando si stipula un contratto, è opportuno inserire una clausola che preveda la sostituzione di qualsiasi accordo precedentemente esistente relativo al medesimo oggetto normato dal contratto.
Infatti, nel caso in cui non si proceda ad escludere la validità dei precedenti accordi vigenti tra le parti, questi, se non in contrasto esplicito con le disposizioni contrattuali, entrerebbero a far parte del contratto, potendo porre problemi anche in materia di interpretazione in caso di contenzioso.
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