CORONAVIRUS E GIUSTIZIA CIVILE, UPDATE: tribunali e azioni esperibili

CORONAVIRUS E GIUSTIZIA CIVILE, UPDATE: tribunali e azioni esperibili

23 Mar 2020

Il Decreto Cura Italia è intervenuto facendo un po’ di chiarezza sull’attività dei Tribunali in costanza di emergenza COVID 19. Qui vi riportiamo il testo completo

Non tutti i dubbi sono stati risolti, però possiamo rispondere ad alcune delle (numerose) domande che i clienti ci hanno rivolto nel corso della passata settimana:

  1. I Tribunali sono fermi?

No, i Tribunali funzionano, ma lavorano a regime ridotto e verranno trattate solo alcune tipologie di procedimenti. Il Decreto anzitutto fa un elenco, che è il seguente:

  • cause di competenza del tribunale  per  i  minorenni  relative alle  dichiarazioni  di adottabilita’,  ai  minori   stranieri   non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
  • cause relative ad alimenti  o  ad  obbligazioni alimentari derivanti  da  rapporti  di  famiglia,  di  parentela,  di matrimonio o di affinita’;
  • procedimenti cautelari aventi  ad  oggetto la tutela di diritti fondamentali  della  persona; 
  • procedimenti  per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di  amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in  cui viene   dedotta   una    motivata   situazione   di   indifferibilita’ incompatibile anche con  l’adozione  di  provvedimenti  provvisori  e sempre  che  l’esame  diretto   della   persona   del   beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti  incompatibile  con le sue condizioni di eta’ e salute;
  • procedimenti di cui  all’articolo 35 della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833 (ovvero, i trattamenti obbligatori imposti dal medico, c.d. TSO); 
  • procedimenti  di  cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (ovvero, interruzione della gravidanza);
  • procedimenti  per l’adozione di  ordini  di  protezione  contro  gli  abusi  familiari;
  • procedimenti   di   convalida   dell’espulsione,   allontanamento   e trattenimento di cittadini di  paesi  terzi  e  dell’Unione  europea;
  • procedimenti di cui agli articoli  283,  351  e  373  del  codice  di procedura civile
  • E se il mio è comunque un problema indifferibile, anche se non compreso in  elenco?

Il Presidente del Tribunale, con un apposito provvedimento, può autorizzare la trattazione immediata di quelle procedure il cui differimento potrebbe compromettere definitivamente i diritti dei soggetti coinvolti; tuttavia, in considerazione della situazione generale, saranno casi davvero limitati ed attentamente valutati. Si possono immaginare alcune situazioni di diritto di famiglia (il coniuge che si allontana coi figli dalla residenza, ad esempio), situazioni di privazione di un diritto al momento imprescindibile come l’abitazione di un immobile, gravi violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro coinvolgenti l’aspetto sanitario. Poco altro, anche perché il fermo imposto a molte attività impedisce che si verifichino particolari pregiudizi

  1. Si terranno udienze?

No, tutte le udienze sono rinviate a dopo il 15 aprile 2020 e tutti termini processuali, anche per opporre un provvedimento (ad esempio per appellare una sentenza o per contestare una multa), sono sospesi fino a tale data. Valgono però le eccezioni già elencate.

Anche i procedimenti di mediazione/conciliazione e negoziazione assistita subiscono la medesima sospensione dei termini.

Può andare avanti l’attività stragiudiziale in quanto è su base esclusivamente volontaria delle parti coinvolte; pertanto sarà possibile conciliare una vertenza di lavoro (con strumenti quali la connessione da remoto del conciliatore e dell’avvocato), sarà possibile concordare una liquidazione del danno con l’assicurazione, sarà possibile sottoscrivere scritture private ecc.

  1. Posso iniziare una causa nuova?

Tecnicamente è possibile, in quanto l’avvocato potrebbe notificare in proprio (cioè senza l’ausilio degli Ufficiali Giudiziari) così come potrebbe iscrivere una causa in Tribunale a mezzo processo telematico. Tuttavia non avrebbe alcun effetto concreto finché i termini processuali non riprendessero (ad oggi la ripartenza è prevista al 15 aprile 2020), pertanto chi si deve difendere avrebbe tempo per farlo dopo tale data

  1. E se mi viene notificato qualcosa?

Vale il principio di cui sopra: per opporre, per impugnare, per pagare una somma cotenuta in un precetto… qualsiasi termine decorrerà solo dal 15 aprile 2020 a meno che non riguardi le situazioni indicate dal Decreto

  1. Se ho un’urgenza di carattere legale, come posso fare?

Potete contattarci, siamo sempre reperibili; valuteremo se la vicenda che ci sottoponete può rientrare fra quelle caratterizzate dall’ urgenza ed in ogni caso come è possibile intervenire.

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