Coronavirus: ma la scuola chiusa si paga lo stesso?
27 Feb 2020
Il pagamento delle rette in tempo di chiusura
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👉Con gli asili, le scuole e i servizi all’infanzia chiusi, le mamme e i papĂ di tutta la Lombardia hanno dovuto tenere a casa i loro bambini da nido, scuole materne (e luoghi di istruzione in generale).
Alcuni di questi istituti sono pubblici, altri privati; alcuni hanno rette su base mensile, altri su base settimanale o addirittura a ore.
E sebbene non sia certo la priorità , per molte famiglie dover pagare la retta integrale e insieme magari anche una babysitter che tenga i bambini, è un costo davvero insopportabile.
E così proviamo a rispondervi: in una situazione poco chiara e comunque in evoluzione, con la chiusura delle scuole e degli asili….
Che ne è delle rette?!
➡️Non ci sono precedenti specifici, possiamo comunque provare a fare un po’ di chiarezza sperando che il buon senso di tutti aiuti a non creare contenziosi (dei quali, soprattutto ora, non c’è proprio bisogno)
1. L’impossibilitĂ sopravvenuta
Occorre in primis chiarire che stiamo parlando di una situazione di “impossibilità sopravvenuta”, ovvero quella situazione di oggettiva ed insuperabile impossibilità a fornire la prestazione pattuita in ragione di una causa intervenuta fra la stipula di un contratto ed il momento dell’esecuzione.
L’impossibilità sopravvenuta è un fatto non imputabile al soggetto che deve eseguire la prestazione, ed il caso è senz’altro questo se pensiamo che l’ordinanza della Regione Lombardia, che ha chiuso scuole di ogni ordine e grado, rappresenta un elemento estraneo alla sfera potestativa di un asilo nido o di una scuola, ed impedisce agli istituti di aprire, accudire i bambini, istruire gli alunni.
Di base, ai sensi dell’art. 1463 c.c., quando la prestazione è resa impossibile, l’altro soggetto non può chiedere la controprestazione, che è generalmente il pagamento, e se l’ha già eseguita (e quindi ha già pagato) ha diritto alla restituzione.
👉Questo schema è facilmente applicabile nel caso di una chiusura corrispondente al periodo di riferimento delle rette di pagamento: se ad esempio la chiusura fosse imposta per una settimana ed i genitori di un bambino fossero tenuti al pagamento settimanale dell’asilo nido, ben potrebbero non corrispondere la settimana di mancato godimento.
2. La prestazione parzialmente impossibile
Caso diverso,e più frequente, è quello delle rette su base prolungata, ad esempio mensile e magari pagata anticipatamente; viene in soccorso l’art. 1464 c.c. che regola la prestazione “parzialmente impossibile”. In questo caso il diritto sarebbe ad una corrispondente riduzione della controprestazione (di pagamento) dovuta.
Non è agevole determinare con esattezza il minor valore della prestazione; da un lato il dato numerico può essere chiaro (cinque giorni persi su venti) ma potrebbero esserci dei costi fissi che vengono “spalmati” su tutto il mese; meglio valutare caso per caso.
3. E la babysitter chi la paga?
Importante infine segnalare come il caso dell’impossibilità sopravvenuta esoneri il prestatore (asilo, scuola) da ogni responsabilità , pertanto se la chiusura del nido ha comportato l’onere di assumere una babysitter per l’intera settimana, detto costo non sarà certo imputabile all’istituto.
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