Cosa rientra nella comunione dei beni?
19 Dic 2022
Fino alla riforma del diritto di famiglia del 1975, il regime patrimoniale ordinario applicabile alle coppie coniugate – in assenza di diversa previsione – era rappresentato dalla separazione dei beni.
Con l’intervenuta modifica legislativa, a oggi è invece la comunione dei beni il regime ordinario a cui fare riferimento, il quale implica la contitolarità e la cogestione degli acquisti compiuti durante il matrimonio, con tuttavia alcune necessarie precisazioni.
La comunione legale dei beni
La comunione legale dei beni – in generale – si differenzia rispetto al concetto più ampio di comunione ex art. 1100 c.c. (es. comproprietà di un bene) per una serie di ragioni:
– la necessaria parità delle quote, che invece non sussiste nella comunione ordinaria
– l’impossibilità di disporre liberamente delle proprie quote cedendole a terzi.
Con riferimento all’oggetto della comunione legale dei beni, è necessario distinguere tra comunione immediata, comunione de residuo, beni personali
Comunione immediata
All’interno della prima tipologia di comunione dei beni rientrano quei beni che immediatamente rientrano nella comunione dei coniugi, vale a dire:
· Gli acquisti compiuti dai coniugi – congiuntamente o disgiuntamente – durante il matrimonio
· Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio
Comunione de residuo
All’interno della comunione de residuo rientrano invece:
· I redditi personali dei coniugi
· I beni destinati all’esercizio di un’impresa
In questo caso i beni non cadono immediatamente in comunione, ma vi rientrano al momento della eventuale divisione dei beni.
Beni personali
Infine, costituiscono beni personali, cioè quei beni che non entrano in comunione e sono dunque assoggettati al regime della separazione dei beni:
· I beni di cui ciascun coniuge era proprietario prima del matrimonio
· I beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di donazione / successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non sia espressamente indicata la volontà che entrino in comunione
· I beni di uso strettamente personale
· I beni destinati all’esercizio della professione
Atti di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione
Nell’ambito dell’amministrazione dei beni in comunione si possono distinguere:
· Atti di ordinaria amministrazione, e cioè atti che possono essere compiuti congiuntamente o disgiuntamente
· Atti di straordinaria amministrazione, e quindi atti che devono necessariamente essere compiuti congiuntamente
Qualora uno dei dui coniugi realizzi un atto di straordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell’altro coniuge, si possono verificare due ipotesi, distinte a seconda dell’oggetto:
– Bene immobile / bene mobile registrato: l’atto sarà annullabile su istanza dell’altro coniuge
– Bene mobile: l’atto resta valido, e graverà in capo al coniuge che ha compiuto l’atto senza il consenso dell’altro coniuge l’obbligo di ricostruire la comunione nello stato in cui era o, se non possibile, a pagarne l’equivalente
Lo scioglimento della comunione legale
Lo scioglimento della comunione legale dei beni (art. 191 Codice civile) si realizza di diritto al verificarsi di una serie di ipotesi, tra le quali:
– Per dichiarazione di assenza – morte presunta di uno dei coniugi
– Per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
– Per separazione personale dei coniugi
Una volta verificatasi una causa di scioglimento della comunione, occorre procedere alla divisione dei beni comuni, la quale avviene necessariamente in parti uguali.