Cos’è La giustizia riparativa?

Cos’è La giustizia riparativa?

27 Gen 2021
avv. Sara Cimadoro

La giustizia riparativa ha come punto di partenza la posizione della vittima e i danni provocati ad essa in quanto conseguenza del reato.

Ha come obiettivo la conciliazione tra vittima e autore di reato e la riparazione delle conseguenze.

In questo modo, l’autore del reato non è più soggetto passivo destinatario di una sanzione statale, ma diventa “soggetto attivo” a cui è chiesto di rimediare agli errori commessi ed ai danni procurati attraverso la sua condotta criminosa, promuovendo anche il reinserimento del reo nella comunità sociale.

In sostanza, anziché delegare allo Stato, sono gli stessi attori del reato ad ovviare alle conseguenze del conflitto occupandosi della riparazione, della ricostruzione e della riconciliazione, con l’obiettivo non di punire ma di rimuovere le conseguenze del reato attraverso l’incontro tra le parti e con l’assistenza di un mediatore terzo e imparziale.

La mediazione penale

Il modello maggiormente compiuto di giustizia riparativa quale modalità di risoluzione dei conflitti è rappresentato dalla c.d. mediazione penale della cui definizione si occupa la Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 19/99, ovvero la fonte più importante e specifica riguardante questo strumento di risoluzione.

Tale procedimento permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato con l’aiuto di un terzo indipendente (mediatore).

L’obiettivo principale del procedimento, dunque, è quello di raggiungere un accordo tra le parti, senza che a decidere il giudizio sia una sentenza. Ricorrendo alla mediazione, senza i traumi che un procedimento penale necessariamente implica tra le pari, si possono raggiungere soluzioni in tempi indubbiamente più rapidi, trovando accordi soddisfacenti e a costi estremamente ridotti.

La mediazione penale in Italia

Nonostante in Italia la mediazione penale sia ancora agli albori e le disposizioni attuative di essa davvero scarse, negli ultimi anni è emersa una maggiore attenzione per la giustizia riparativa.

Nel nostro paese, infatti, vige il principio della ‘’obbligatorietà dell’azione penale’’, ma in alcuni settori è stato possibile lo sviluppo di un sistema di mediazione: in particolare, è stato nell’ambito del processo minorile che l’intervento penale è stato ridisegnato allo scopo di fornire giustizia senza ricorrere al processo.

 

Mediazione penale in ambito minorile

Quanto al procedimento minorile, la mediazione penale ha trovato applicazione negli ultimi decenni grazie al D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 (Codice processo penale minorile): gli spazi normativi nei quali si realizzano maggiormente le esperienze di mediazione sono quelli di cui agli artt. 9, 27 e 28 del d.P.R. ovvero l’ambito delle indagini preliminare, durante l’udienza preliminare o nel dibattimento, nell’attuazione della sospensione del processo e della messa alla prova.

Il procedimento penale minorile, infatti, è fortemente improntato alla rieducazione, a responsabilizzare e a determinare la crescita e la maturità del minore autore di reato affinché costruisca un’identità consapevole nelle relazioni.

La mediazione, dunque, si rivela uno strumento per valorizzare tali finalità e, al contempo, dà voce alla vittima. I giovani autori del reato, infatti, sono invitati a riflettere e a scegliere di riparare la frattura provocata dalle proprie azioni, assumendosi le proprie responsabilità, e intraprendendo un percorso motivazionale teso al cambiamento dopo aver riconosciuto il disvalore delle proprie azioni.

In ambito minorile, la mediazione penale consente di raggiungere diversi obiettivi: stimola l’autore del reato al confronto con la conseguenza delle proprie azioni, gli permette di “riparare” e dà voce alla “vittima’’ consentendo di sviluppare un dialogo chiarificatore e di instaurare un nuovo tipo di relazione superando gli ostacoli normalmente interposti con il reo (paura, rancore, diffidenza, ecc.).

 

Mediazione penale davanti al giudice di pace

La sperimentazione avviata nell’area minorile ha avuto ripercussioni anche in altri ambiti come dimostra l’introduzione nel procedimento innanzi al Giudice di Pace.

In particolare, il d.lgs. 274/2000 (recante “Disposizioni in materia di competenza penale del Giudice di Pace”) è stato fondamentale nel passaggio da una giustizia rigidamente e rigorosamente retributiva, a una giustizia che riesce anche ad essere più vicina alle parti, a ricomporre le distanze e a risolvere i conflitti.

L’intervento del legislatore promuove una nuova strategia di gestione del reato. Infatti, nella relazione al d.lgs. 274/2000, il Ministero della Giustizia ha sottolineato l’importanza della valorizzazione della conciliazione tra le parti come strumento privilegiato di risoluzione dei conflitti.

L’art. 29 del provvedimento, difatti, consente al giudice di pace, quando il reato è perseguibile a querela, di promuovere la conciliazione tra le parti, avvalendosi anche dell’attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

Alla conciliazione è dato ampio spazio poiché il giudice di pace è competente (per materia) per molti di quei reati c.d. bagatellari, procedibili proprio a querela di parte, in cui viene in rilievo una microconflittualità fra privati e che spesso non vede coinvolti interessi collettivi e, tuttavia, perdura per diversi anni.

Per questo il legislatore ha inteso favorire per quanto possibile il riavvicinamento tra le parti richiedendo al giudice di pace di promuovere non solo la riconciliazione, ma anche la riparazione e il risarcimento del danno. In tal modo, ove l’autore del reato si attivi per eliminare le conseguenze dannose del reato, dimostrando di aver proceduto alla riparazione del danno cagionato, sarà consentito al giudice di pace anche archiviare il procedimento o pronunciare una sentenza di proscioglimento (ex art. 35 del d.lgs. 274/2000).

 

Quando nasce la giustizia riparativa?

Le prime teorie, originate dalla crisi del sistema penale, si sono diffuse in Nord America grazie a movimenti sperimentali che ricercavano una soluzione alternativa alla pena carceraria. Difficile racchiudere la giustizia riparativa nel perimetro di una definizione univoca.

In ambito comunitario, tuttavia, è la direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che mira a fornirne una facendo riferimento a: ‘’qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale’’.

L’obiettivo finale di questa prassi alternativa è dunque quello di guidare le parti, che vi abbiano volontariamente aderito, verso la risoluzione del conflitto e alla ricerca concorde di un’azione che funga da soluzione.

Dalla riparazione della relazione “infranta” dall’illecito ne giovano sia il reo, che dimostra di essere più del solo autore della condotta lesiva, sia la vittima, che potrà far emergere le proprie emozioni e mettere in chiaro i propri bisogni e interessi.