Il danno da custodia relativamente alla manutenzione della rete stradale
05 Gen 2017
Tizio, conducendo il proprio motociclo, scivola su una macchia d’olio presente sul manto stradale. Considerando che la strada in questione è affidata ad un ente sovracomunale, quali saranno le azioni esperibili da Tizio e quali gli oneri processuali, in particolare probatori, che spetteranno alle parti?
Tizio, a causa di una macchia d’olio perde il controllo del mezzo, cadendo a terra e riportando danni materiali e alla persona.
Ex art. 2051 c.c., l’ente che si occupa della gestione della strada dovrà rispondere di danno da cosa in custodia, la cui applicabilità alla rete stradale è stata a lungo discussa a causa delle notevoli dimensioni del bene custodito.
Il primo nodo, dunque, sembra essere quello dell’applicabilità della disciplina più favorevole al danneggiato, del 2051 c.c. appunto, in luogo di quella classica ex art. 2043.
La questione è stata ormai risolta: con giurisprudenza costante, a partire dalla Corte Costituzionale nel 1999 (sentenza n. 156/99), ha ammesso la possibilità di applicare l’art 2051 c.c. e la conseguente disciplina della responsabilità extracontrattuale da cosa in custodia anche alla Pubblica Amministrazione.
In tal senso non rileva il fatto che il bene demaniale sia di dimensione considerevole, dovendosi far carico la PA di dimostrarne, nel caso, l’impossibilità di controllo. Sul tema si è espressa anche la Corte di Cassazione, rilevando come si configuri in capo alla PA che gestisce la rete autostradale una responsabilità ex art 2051 c.c. (Cass. Sez. III, sentenza n. 488/03).
Alla presunzione di impossibilità del controllo, che libererebbe la PA, non contribuisce neppure la circostanza che il bene demaniale sia oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, come precisato, da ultimo, dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 1691 del 2009. In precedenza, la Corte aveva già ammesso l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. alla rete stradale gestita dall’ANAS (Cass. Sez. III, sentenza n. 3651/06)
La norma di cui sopra comporta un’inversione dell’onere della prova: l’indirizzo giurisprudenziale precedente (abbandonato da anni), imponeva all’attore/danneggiato l’onere di dimostrare, ex. art. 2043 c.c., la presenza di un’insidia o trabocchetto; la recente giurisprudenza pone invece a carico dell’ente locale l’onere di fornire prova liberatoria quanto al caso fortuito
In quest’ottica si inserisce la possibilità, per la P.A. di invocare il “caso fortuito da responsabilità di terzo ignoto”,che non sfugge al riparto dell’onere probatorio prima evidenziato: nel caso di evento causato dal terzo ignoto il danneggiato deve provare unicamente l’evento dannoso e il nesso causale, la prova dell’impossibilità di controllo e intervento dovrà invece fornirla il gestore.
Tale prova è di indubbia difficoltà per la PA, poiché la possibilità di frequenti controlli, la pone in dovere di predisporre tutte le precauzioni e i sistemi di monitoraggio, segnalazione e pronto intervento.