Diffusione dei propri dati personali: è reato?

Diffusione dei propri dati personali: è reato?

08 Mar 2023

Quando è configurabile il reato di cui all’art. 167 co. 2 del d.lvo 196/2003?

In tema di violazione della privacy e della riservatezza, sorreggono oltre che leggi civili e le possibilità di intervento amministrativo, anche le disposizioni penalistiche. Occorre, tuttavia, farei chiarezza, su quelle che sono le condotte lesive della privacy che integrano reato.

E’ recente la pronuncia della Corte di Cassazione (la n. 2243/2022) che chiarisce quali sono i dati che, laddove siano trattati in spregio alle leggi sulla riservatezza, possano far sfociare il trattamento illecito in una violazione penale.

Diritto alla riservatezza e trattamento illecito dei dati personali

In particolare, ad avviso della Corte di Cassazione, in tema di tutela penale della privacy, deve escludersi che sia configurabile il reato di cui all’art. 167 co. 2 del d.lvo. 196/2003( e s.m. ad opera del d.lvo 101/2018) qualora i dati dal cui al trattamento si assuma essere arrivato nocumento, siano diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del regolamento 279/2016 UE.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, solo i dati che rivelino:

l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale; i dati genetici o biometrici, quelli relativi alla salute o alla vita o all’orientamento sessuale; quelli delle condanne penali, dei reati o delle misure di sicurezza

sono rilevanti ai fini della violazione della privacy e dell’integrazione della fattispecie penale già citata.

Il divieto di trattare i dati di cui agli artt. 9 e 10 del regolamento sussiste, salvo quando si tratti di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziale o ogni qualvolta le autorità esercitino le loro funzioni giurisdizionali.