Diritti dei Papà Separati
29 Dic 2019
I diritti dei papà alla luce dei principi che regolano l’affidamento dei minori
Abbiamo già spiegato come l’affidamento dei figli minori sia stabilito dal Tribunale con la precipua finalità di perseguire l’esclusivo interesse dei figli e secondo il principio di bigenitorialità, ovverosia quel principio che garantisce il legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori anche se gli stessi siano separati o divorziati, e non espressamente per tutelare i diritti dei papà separati o delle mamme.
All’art. 337-ter del Codice civile emerge il principio sopra enunciato, ossia: « il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale ».
Generalmente, dunque, la scelta prevalente (eccetto nei casi in cui vi sia un pregiudizio per lo sviluppo psicofisico dei minori) è l’ affidamento condiviso, ciò significa che entrambi i genitori si prenderanno cura e cresceranno i figli in tempi uguali, li sosterranno entrambi dal punto di vista educativo, materiale ed affettivo e tutte le scelte educative dovranno essere previamente concordate fra i genitori.
Oltre all’affidamento, il Tribunale dovrà stabilire anche il diritto di visita del genitore non collocatario, ovverosia le modalità, tempi e i luoghi delle visite del genitore presso cui non vivranno in modo prevalente, i figli minori.
È evidente che sia in caso di separazione di diritto, che separazione “di fatto” della coppia (dunque, quando due genitori non sposati decidono comunque di dividersi), tutte le scelte degli adulti dovrebbero essere orientate al bene dei figli minori, garantendo che gli stessi non perdano quella quotidianità, quell’affetto e quella stabilità che vivevano prima della separazione, potendo così mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori. Innanzitutto, è bene specificare che:
Non esiste una singola categoria di diritti e doveri riconosciuti e “protetti” solo al padre.
Il Giudice indica generalmente, un genitore collocatario ossia un genitore (spesso la mamma) con il quale il minorenne vive e trascorre la maggior parte delle sue giornate ma, allo stesso tempo fissa le visite dell’altro genitore.
Il genitore collocatario deve in ogni modo consentire all’altro genitore di godere del proprio diritto di visita, se lo dovesse impedire, non solo si potrebbero creare danni al minorenne, ma il genitore non collocatario potrebbe presentare una denuncia in quanto, ai sensi dell’art. 388 c.p., il genitore collocatario non ha rispettato il provvedimento del Giudice civile sull’affidamento dei figli. Il genitore non collocatario potrà altresì rivolgersi al Giudice civile al fine di chiedere l’applicazione di provvedimenti sanzionatori al genitore inadempiente o di modificare le condizioni di collocazione del figlio o dell’affidamento, o chiedere il risarcimento dei danni (art. 709-ter c.p.c.)