Diritti e Tutele delle Mamme Lavoratrici
08 Mag 2021
Le mamme lavoratrici godono di una serie di diritti e tutele. Vediamo insieme quali. Ai sensi dell’articolo 37 della Costituzione, la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. La legge, inoltre, stabilisce che le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
Il testo Costituzionale ha quindi delle implicazioni molto importanti, prima tra tutte quella della parità di trattamento tra uomo e donna. Tuttavia, per molto tempo, sappiamo che le cose non hanno funzionato nel modo auspicato dalla Carta costituzionale. È nata così la necessità di un ulteriore testo normativo che andasse a colmare il gap, anche economico, tra uomo e donna. Tale necessità che si è concretizzata con l’emanazione del Codice delle pari opportunità tra uomini e donne (Dlgs 198/2006), il quale, pur non avendo colmato del tutto il divario uomo-donna, ha gettato le basi per una legislazione di genere effettiva.

Diritti e Tutele
A livello legislativo sono state introdotte delle tutele e dei diritti che vanno a rafforzare la figura della donna madre e lavoratrice. Vediamo le più importanti.
- Divieto di licenziamento della donna in stato di gravidanza
Lo Statuto dei Lavoratori vieta al datore di lavoro di licenziare la lavoratrice in stato interessante a partire dalla scoperta dello stato di gravidanza, sino al compimento di primo anno di vita del bambino. In particolare ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori , il licenziamento sarebbe da considerarsi nullo. Ci sono però delle eccezioni: licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività, termine naturale del contratto, esito negativo nel periodo di prova. La lavoratrice in maternità è tutelata anche dal divieto di licenziamento in seguito a una procedura di licenziamento collettivo, tranne in caso di cessazione dell’attività. Per approfondire, licenziare una donna incinta.
- Divieto di discriminazione
È assolutamente vietato, in qualsiasi caso, tenere dei comportamenti direttamente o indirettamente discriminatori nei confronti della lavoratrice in quanto donna o madre. Le medesime regole valgono anche lo stato di gravidanza e l’adozione. Lo chiarisce l’articolo 54 della l. 1204/1971. Per approfondire, Il mobbing.
- Divieto di demansionamento in caso di gravidanza
L’articolo 13 dello Statuto dei Lavoratori afferma che durante il periodo di gestazione, è vietato alla lavoratrice svolgere mansioni “pesanti”. La lavoratrice, se possibile, deve essere adibita a mansioni più “leggere”. Vige, in ogni caso, il principio di divieto di demansionamento, che ha come corollario il diritto alla donna al mantenimento del posto di lavoro. Il demansionamento ingiusto integra una forma di discriminazione.
- Maternità
Le lavoratrici dipendenti in gravidanza, ai sensi del D.gls. 151/2001 e successiva modifica nel 2009, hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per cinque mesi. Tali cinque mesi possono essere spesi in totale flessibilità, così afferma la Legge di Bilancio 2019. Ad, esempio 1 mese prima del parto e 4 dopo, oppure tutti e 5 dopo il parto. Le medesime regole valgono anche in caso di affidamento.
L’articolo 16 comma 1 del T.U., prevede che, in caso di interruzione dello stato di gravidanza oltre il 180esimo giorno, della morte del bambino alla nascita o durante il congedo, siano comunque riconosciuti i cinque mesi di maternità. In tale periodo la retribuzione versata dall’INPS è pari all’80% dell’ultima retribuzione mensile, integrabile fino al 100% dal datore di lavoro.
- Permessi per l’allattamento
Ai sensi dell’articolo 39 del D.gls. 151/2001 le lavoratrici madri hanno diritto a dei permessi post-parto per l’allattamento del figlio. Le lavoratrici madri possono chiedere sino a 2 ore al giorno di permesso retribuito sino al primo anno di vita del bambino. I termini sono raddoppiabili in caso di parto gemellare. Lo stesso diritto è riconosciuto in caso di affidamento.
- Divieto di lavoro notturno
Il D.gls. 66/2003 prevede il divieto assoluto di prestare lavoro notturno alle donne dall’inizio dello stato di gravidanza, sino al primo anno di età del bambino. La lavoratrice madre ha inoltre la possibilità di chiedere di essere esonerata dal lavoro notturno sino al terzo anno di età del bambino, o se unica affidataria di un minore di anni 12 con lei convivente, e, infine, in caso di minore disabile a carico.
- Lavori pericolosi
Tra di diritti della madre lavoratrice vi è i diritto a non essere sottoposta a lavori pesanti. Durante tutto il periodo della gestazione, ai sensi del D.P.R 1026/76, la lavoratrice in stato interessante deve essere esonerata da tutti quei lavori considerati “pesanti” o “nocivi”, a protezione della sua salute e di quella del nascituro. Ovvero, è vietato adibire la lavoratrice in stato di gravidanza in ambiente dove può entrare in contatto con agenti chimici, biochimici o fisici pericolosi. In tali casi è possibile adibire la lavoratrice ad una mansione inferiore, o diversa, mantenendo però invariati i suoi diritti maturati e la retribuzione, con il diritto del mantenimento al posto non appena terminato il periodo di gestazione. Nel caso in cui non sia possibile cambiare le mansioni della lavoratrice, la stessa ha diritto alla maternità anticipata. Per saperne di più Lavori vietati in gravidanza.
- Congedo Parentale
La madre e il padre hanno diritto, sino al compimento del 12esimo anno di età del figlio, a periodi di permesso per prendersi cura del bambino. In totale, la coppia ha diritto a 10 mesi di congedo, sommando il periodo preso dalla madre e quello del padre. Nel caso in cui il padre utilizzi tutti i mesi a lui disponibili (cinque), viene premiato con un ulteriore mese bonus, che aumenta il massimale della coppia a mesi 11. Durante il periodo di congedo, i genitori hanno diritto ad un’indennità che consiste nel 30% della retribuzione giornaliera entro i primi 6 anni di età del bambino, e nessuna indennità tra gli 8 e i 12 anni.