Estinguere un finanziamento anticipatamente
24 Set 2021
Avv. Sara Cimadoro
Finanziamenti, prestiti e mutui
Nella prassi è sempre più diffusa la richiesta alle banche da parte di lavoratori o ex-lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico sia di quello privato, di stipulare contratti volti ad ottenere piccoli finanziamenti (per esempio, per l’acquisto di una macchina). Per il rimborso di questi finanziamenti viene concordata l’automatica trattenuta di (massimo) un quinto dello stipendio, o della pensione.
In concreto, poi, la denominazione e la qualificazione è varia: si tratta di contratti di prestito, contratti di mutuo o semplici e generici contratti di finanziamento.
Finanziamento: oltre il capitale, ci sono altre somme da restituire
E’ noto come l’istituto di credito, insieme al rimborso della sorte capitale finanziata, nel contratto preveda il pagamento di vari ulteriori oneri. Ad esempio, interessi, oneri di gestione, oneri istruttori, premi assicurativi. Questi oneri vanno, ovviamente, ad aumentare il totale dovuto dal finanziato. Le suddette spese sono, però connesse all’intero rapporto contrattuale e, quindi, nel determinare il loro ammontare la banca tiene conto dell’intera durata del rapporto.
Estinzione del finanziamento anticipatamente, ossia prima della scadenza
Trattandosi, per l’appunto, di piccoli finanziamenti, di somme relativamente esigue, non di rado accade che il soggetto che ha ricevuto il finanziamento riesca a rimborsare, prima del termine stabilito, il residuo dovuto, estinguendo così il contratto.
Come si fa il conteggio delle somme in caso di estinzione anticipata del finanziamento?
Estinzione anticipata e rimborso degli interessi
Estinzione anticipata e restituzione del premio assicurativo
La tendenza degli istituti di credito è quella di richiedere comunque il pagamento di tutte le spese relative alla gestione del contratto, anche per quella quota da imputarsi a quelle rate che il cliente viene ad estinguere anticipatamente in unica soluzione e, quindi, mai maturate.
Cosa dicono le norme sull’estinzione anticipata?
L’art. 125 t.u.b (testo unico bancario) prevede che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Secondo il consolidato orientamento dell’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata al consumatore la quota delle commissioni, spese non maturati nel tempo.
I Collegi ABF hanno ritenuto che siano rimborsabili, per quanto non maturato, sia le commissioni bancarie e finanziaria sia le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi.
In passato, l’orientamento prevalente dell’ABF era quello per cui nella formulazione dei contratti gli intermediari erano tenuti ad esporre in modo chiaro quali oneri fossero da imputarsi a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto. Si tratta dei cd. oneri up-front non ripetibili. Quelli che, invece, maturavano nel corso dell’intero rapporto negoziale, cd. oneri recurring, dovevano essere rimborsabili. Qualora il contratto non avesse contenuto una esplicita ripartizione tra gli uni e gli altri, tutti i suddetti oneri avrebbero dovuto ritenersi rimborsabili.
Il cliente ha diritto al rimborso delle spese non maturate
Di recente, però, la Corte di Giustizia, con la nota sentenza Lexitor, 11 settembre 2019, causa C 383-18, ha affermato un diverso principio.
Ha, invero, stabilito che, in forza dell’art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE (che disciplina la materia), il cliente ha diritto al rimborso di tutte quele spese non ancora maturate al momento dell’estinzione del finanziamento, riferibili ad una fase del rapporto contrattuale che mai si è realizzata in ragione dell’estinzione anticipata del finanziamento.
Come riottenere gli interessi e le somme non maturate?
In questi casi cosa può fare il cliente per avere indietro la somma pagata per quelle spese mai mauturate?
Anzitutto, non demordere, pensando che non valga la pena mettersi contro “un colosso” come può essee una banca, per una cifra, magari esigua!
Ci sono diverse soluzioni, anche a bassi costi, che nella prassi hanno portato al riconoscimento del diritto alla restituzione in capo al cliente.
Il primo passo da compiere è presentare reclamo all’istituto bancario, chiedendo la restituzione della somma illegittimamente trattenuta. Spesso si trovano dell’indicazioni su come presentarlo direttamente sui siti internet delle bance.
Il secondo, se, come quasi sempre succede, la banca risponde al reclamo non riconoscendo alcun diritto al cliente, è quello o di proporre un ricorso all’ABF (Arbitro bancario Finanziario, per un approndimento su questo organo https://www.arbitrobancariofinanziario.it/ ) oppure un tentativo di mediazione dinanzi ad un organo di mediazione.
In caso di esito negativo delle predette procedure, allora bisognerà ricorrere direattamente all’Autorità Giudiziaria. Clicca qui per contattarci senza impegno.