I beni impignorabili

I beni impignorabili

18 Lug 2022

In questo articolo Ti spiegheremo cos’è il processo esecutivo, il pignoramento, e quale è il limite alla pignorabilità dei beni.

In forza di quanto previsto dall’art. 2740 del Codice Civile, il debitore risponde delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri – si tratta della c.d. garanzia personale.

Quindi il creditore che deve recuperare un particolare credito, può agire in giudizio per ottenere un titolo esecutivo che gli dia il diritto di aggredire tutti i beni del debitore

Cosa succede nel caso in cui un soggetto non esegua spontaneamente l’obbligo risultante da un particolare titolo?

Nel caso in cui il debitore non adempia a quanto contenuto nel c.d. titolo esecutivo (es. una sentenza, un decreto ingiuntivo, una cambiale), il creditore ha il diritto di instaurare, al fine di vedere soddisfatte le proprie pretese, un particolare tipo di processo: il processo esecutivo.

Si tratta di un tipo di procedimento eventuale caratterizzato da una pluralità di fasi, e che si apre nella maggior parte dei casi con il pignoramento.

La funzione del pignoramento è quella di vincolare i beni al fine di evitare che il debitore possa eventualmente disporne, pregiudicando quindi le ragioni del creditore: fine ultimo è dunque quello di rendere inefficaci gli atti compiuti dal soggetto pignorato.

Si tratta di un atto che viene posto in essere dall’ufficiale giudiziario, su apposita istanza del creditore, che deve procedere a esibire il titolo esecutivo e il precetto ritualmente notificati.

Quindi il creditore potrà chiedere che i beni del debitore siano bloccati, in attesa che il Giudice dell’Esecuzione glieli assegni.

Quali beni non possono essere pignorati?

Limiti al pignoramento mobiliare

Il legislatore ha previsto, con riferimento al pignoramento mobiliare, tre limitazioni:

  • Cose mobili assolutamente impignorabili (art. 514 c.p.c.)

Tra le cose assolutamente impignorabili rientrano, ad esempio:

  1. Le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto
  2. L’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli e le sedie
  3. I commestibili e combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore
  4. Gli animali di affezione o da compagnia
  5. Gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza
  • Cose mobili relativamente impignorabili (art. 515 c.p.c.)

Le cose mobili relativamente impignorabili possono essere pignorate solo in mancanza di altri mobili, e vi rientrano ad esempio:

  1. Le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione dello stesso
  2. Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione
  • Cose mobili pignorabili in alcune circostanze di tempo (art. 516 c.p.c.)

Possono essere invece pignorati in determinate circostanze di tempo:

  1. I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non posso essere pignorati in via separata rispetto all’immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario di maturazione
  2. I bachi da seta, i quali possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo

Limiti alla pignorabilità dei beni immobili

Anche l’abitazione del debitore – su iniziativa del creditore – può essere oggetto di pignoramento. Tuttavia, se il creditore è l’Agenzia delle Entrate, sussistono particolari limiti.

Difatti, affinché questa possa procedere nei confronti del debitore, è necessario che:

  • il debito col Fisco superi gli euro 120.000,00
  • il valore totale degli immobili di proprietà sia almeno pari a euro 120.000,00
  • il debitore deve avere la possibilità di rimborsare ratealmente il debito

Non è invece possibile procedere al pignoramento al verificarsi delle seguenti ipotesi:

  • il debitore sia proprietario di un solo bene immobile
  • il bene immobile corrisponda alla residenza anagrafica del debitore
  • il bene non deve essere considerato di lusso

Una particolare ipotesi riguarda quella in cui la casa risulti essere cointestata: in questo caso il bene potrà comunque essere pignorato, e una volta venduto, il cointestatario debitore avrà l’obbligo di restituire all’altro comproprietario la quota del valore a lui spettante.

Limiti al pignoramento dello stipendio

Il pignoramento dello stipendio rientra tra le ipotesi del c.d. pignoramento presso terzi, avendo difatti ad oggetti dei beni del debitore che tuttavia non sono nella sua disponibilità ma in quella di terzi (es. datore di lavoro).

La legge stabilisce che, nonostante si tratti di un bene pignorabile, deve essere in ogni caso garantito un minimo vitale al debitore: pertanto, lo stipendio non può essere pignorato oltre il limite di 1/5 rispetto all’importo netto della retribuzione mensile.

Una deroga a questo limite è prevista nel caso in cui il credito abbia natura alimentare (ad es., gli alimenti dovuti al coniuge e/o ai figli): in questo caso può corrispondere al 30% dello stipendio.

Anche in questo caso, vi sono ulteriori specifiche da fare in caso in cui il creditore sia l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Difatti, in detta ipotesi, i limiti previsti per legge sono i seguenti:

  • 1/10 dello stipendio se l’importo non supera i 2.500€
  • 1/7 dello stipendio se l’importo non supera i 5.000€
  • 1/5 dello stipendio se l’importo è superiore ai 5.000€.