I diritti delle coppie omosessuali
11 Mag 2022
Di Elisabetta Corbetta
La famiglia “tradizionale” non costituisce più l’unico modello degno di tutela da parte dell’ordinamento, ma ad oggi, nonostante i vari tentativi, i risultati ottenuti dal legislatore italiano non permettono di parlare di piena parificazione tra diritti riconosciuti alle coppie omosessuali rispetto alle coppie eterosessuali.
La Corte costituzionale e la Cassazione in più occasioni hanno sollecitato il legislatore affinché provvedesse a colmare questo vuoto di garanzie intollerabile, ma senza successo, con conseguenze a livello di sanzioni comminate da parte del Giudice di Strasburgo (sent. Oliari e altri c. Italia).
Le Unioni Civili
Alla luce dell’entrata in vigore della Legge Cirinnà sulle Unioni civili, che ha permesso il riconoscimento dell’esistenza di una relazione qualificata tra persone dello stesso sesso che manifestino la volontà di assumersi reciprocamente obblighi di coabitazione e assistenza morale e materiale – seppur con sostanziali differenze rispetto al matrimonio – generano dibattito la questione del riconoscimento del matrimonio di cittadini italiani contratto all’estero così come il tema dell’adozione co-genitoriale, dell’affidamento, della fecondazione assistita e della maternità surrogata.
La situazione attuale sui diritti delle coppie omosessuali
Le coppie omosessuali attualmente non sono ammesse all’adozione, né al ricorso alle tecniche di procreazione assistita ai sensi della L. n. 40/2004, né tantomeno – al pari delle copie etero – alla maternità surrogata (c.d. utero in affitto).
Questa disparità di trattamento deriva dalla formulazione dell’art. 29 Cost., norma che tutela la famiglia in quanto “società naturale” e “fondata sul matrimonio”, restando escluse dalla copertura tutte quelle costruzioni familiari non fondate sul vincolo matrimoniale e pertanto ricondotte alla tutela dell’art. 2 Cost. che valorizza i diritti dell’individuo.
La Giurisprudenza sui diritti delle coppie omosessuali
Qualche apertura nella direzione del riconoscimento e della tutela delle realtà di fatto si è avuta per merito giurisprudenziale.
La Cassazione, nell’escludere il diritto alla contrazione di matrimonio e alla trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato all’estero, ha tuttavia affermato il diritto della coppia omosessuale alla vita familiare e alla libertà di vivere la condizione di coppia (Cass. civ. sez. I, sent. n. 4148/2012).
In tema di affidamento, la Cassazione ha riconosciuto l’affidamento del minore presso il genitore omosessuale che conviveva con il partner, permettendo quindi l’estensione del novero dei potenziali affidatari anche a singoli individui e alle coppie di fatto (Cass. sez. I, n. 601/2013).
L’adozione ad oggi è consentita, secondo la giurisprudenza, per single facenti parte la comunità LGBT ma non è concessa alla coppia omosessuale l’adozione co-parentale (Cass. ord. n. 17100/2019).
La step child adoption
Secondo l’art. 1 co. 20 della L. 76/2016 non si applicherebbero alle coppie unite civilmente le disposizioni di cui alla L. 184/1983 (“Diritto del minore a una famiglia”) in tema di adozioni.
Invero, recentemente la giurisprudenza della Cassazione ha registrato casi in cui, alla luce del primario interesse del minore, sono stati riconosciute richieste di adozioni da parte dei conviventi dei genitori biologici di minori, motivando i provvedimenti con la necessità di favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e i parenti o le persone che già si prendono cura del minore stesso (Trib. Min. Roma, sent. 30 luglio 2014 e confermata in appello sent. 23 dicembre 2015; Cass. civ. sez. I sent. 1292/2016).
Nello stesso senso è stato riconosciuto il provvedimento estero mediante il quale il convivente del genitore biologico del minore aveva adottato il figlio minore (Corte di Appello di Milano, 16 ottobre del 2015), in ragione del diritto fondamentale del minore a continuare a beneficiare dell’apporto affettivo di chi da molti anni aveva assunto di fatto la responsabilità genitoriale. Gli ermellini hanno quindi riconosciuto gli effetti del provvedimento di adozione straniero, ma escludendo il ricorso alla maternità surrogata.
Recentemente con due sentenze di gennaio 2021 la Corte costituzionale ha esortato il legislatore a introdurre nuove forme di adozione che garantiscano la pienezza dei diritti dei figli delle coppie gay.