IL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA
11 Giu 2020
Cosa cambierà per il Sovraindebitamento?
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, introdotto nel nostro ordinamento con l’approvazione del decreto legislativo 14/2019, entrerà in vigore solo a partire dall’1 settembre 2021.
Infatti, salvo una serie di norme entrate già in vigore nel marzo del 2020, il legislatore, a causa dell’emergenza coronavirus, ha preferito concedere maggior tempo alle aziende per adeguarsi alla nuova normativa e, con il Decreto Liquidità dell’8 aprile 2020, ha previsto uno slittamento dell’entrata in vigore, prevista inizialmente per il 15 agosto 2020.
Di conseguenza, le norme già entrate in vigore sono quelle previste agli articoli:
– Art. 27, comma 1 – in materia di competenza
– Art. 350 – in materia di amministrazione straordinaria
– Art. 356, 357 – Modifiche in materia all’albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure
– Art. 359, 363, 364, 366 – modifiche in materia di disciplina dei procedimenti
– Art. 375, 377, 378, 379 – modifiche al Codice civile
– Artt. 385, 386, 387, 388 – modifiche in materia di garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire
Ad oggi dunque, non risultano ancora in vigore le importanti innovazioni introdotte dal legislatore a riguardo dell’istituto del sovraindebitamento. Ancora per qualche tempo, sarà necessario rifarsi alla normativa prevista dalla Legge n. 3 del 2012, e alle procedure ivi disciplinate.
>>>Leggi anche: Il sovraindebitamentois
L’Istituto del Sovraindebitamento
Con un occhio al futuro, possiamo però già in parte analizzare quali saranno le principali innovazioni che interesseranno l’istituto del sovraindebitamento, in modo da non farci trovare impreparati. Il legislatore infatti, a causa dello scarso ricorso alle procedure introdotte nel 2012, ha pensato di snellire le procedure previste, e le ha così individuate:
1) Piano di ristrutturazione dei debiti, il quale è riservato al consumatore e sostituirà l’attuale Piano del consumatore
2) Concordato minore, rivolto al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo e alle start-up innovative (sostituisce l’accordo di composizione della crisi e non sarà più esperibile dal consumatore)
3) Liquidazione controllata del debitore, rivolta indistintamente sia al consumatore sia le altre categorie di debitore (sostituisce la “liquidazione del patrimonio”)
Novità del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
Importanti altri novità riguardano una serie di tematiche, tra cui:
a) Le procedure familiari: il piano di ristrutturazione dei debiti può essere esteso anche ai familiari (il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto)
b) Ampliamento del concetto di “consumatore”: con il nuovo Codice, sarà considerato consumatore anche i soci illimitatamente responsabili delle società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società in accomandita per azioni)
c) Meritevolezza del consumatore: il legislatore, all’art. 69, introduce in modo esplicito nella disciplina il requisito secondo il quale il consumatore non può accedere alla procedura prevista in suo favore se “ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Si tratta di una condizione non ostativa di cui già ora i giudici tengono conto nell’approvazione del piano del consumatore, e che il legislatore dunque ha deciso di mettere per iscritto.
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