Il Contratto a distanza
19 Giu 2020
Cos’è un contratto a distanza
Il Codice del Consumo vigente nel nostro ordinamento (D. Lgs. 206/2005) definisce il contratto a distanza come un “qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, meditante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.
Un esempio tipico di contratto a distanza è quello concluso via internet.
Ambito di applicazione del contratto a distanza
Le disposizioni del Codice del Consumo riguardanti i contratti a distanza si applicano a tutti i contratti conclusi tra un professionista e un consumatore, inclusi i contratti per:
- – Fornitura di acqua
- – Fornitura di gas
- – Fornitura di elettricità o teleriscaldamento
Anche nel caso in cui il servizio sia erogato da parte di prestatori pubblici.
Vi sono tuttavia una serie di ipotesi in cui è esclusa l’applicazione delle norme sui contratti a distanza, tra cui:
- – Servizi finanziari
- – Servizi sociali e assistenza sanitaria
- – Giochi d’azzardo
- – Pacchetti turistici
Informazioni precontrattuali
Il professionista, ai fini della conclusione del contratto a distanza con il consumatore, è tenuto a fornire una serie di informazioni, in maniera chiara e comprensibili, tra cui rientrano:
- – Le caratteristiche principali dei beni e servizi oggetto del contratto;
- – L’identità del professionista, oltre che l’indirizzo ove è stabilito, il numero di telefono, il fax e l’indirizzo di posta elettronica;
- – Il prezzo totale dei beni e dei servizi comprensivo delle imposte;
- – Le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione.
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Diritto di recesso
Il consumatore dispone di un periodo di 14 giorni per recedere da un contratto stipulato a distanza, senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi (fatto salvo il caso in cui il consumatore abbia espressamente scelto un tipo di consegna diversa e più costosa rispetto a quella offerta dal professionista).
È prevista una particolare deroga al termine dei 14 giorni: infatti, nel caso in cui il professionista non fornisca al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, questo termina 12 mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale.
Eccezioni al diritto di recesso
Il legislatore prevede tuttavia una serie di ipotesi in cui la stipulazione di un contratto a distanza non dà luogo ad un diritto di recesso, ad esempio nel caso di:
- – Fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati
- – Fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente
- – Contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica
- – Fornitura di giornali, periodici e riviste
- – Contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio
Requisiti formali
Il professionista ha l’obbligo di fornire le informazioni al consumatore “in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile”. Ad esempio, nel caso in cui un contratto debba essere concluso con mezzi elettronici e preveda il pagamento di un prezzo (es. acquisto effettuato via internet), il professionista deve comunicare in modo chiaro ed evidente che l’ordine comporta l’obbligo di pagamento: nel caso in cui il professionista non lo indichi espressamente infatti il consumatore non sarà vincolato dal contratto.
Deve altresì indicare in modo espresso quali siano i mezzi di pagamento accettati e quali siano le modalità e le restrizioni riguardanti la consegna del bene.
Il professionista ha inoltre l’obbligo di fornire al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza, o al più tardi al momento della consegna.
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