Il curatore speciale del minore

Il curatore speciale del minore

11 Gen 2023

In caso di conflitto fra gli interessi dei genitori e quello del minore, è prevista la nomina di un curatore speciale (Cassazione Civile, sez. I, ord. 9 marzo 2022, n. 7734)

Il legislatore italiano ha previsto delle fattispecie tipizzate e tassative in cui è ipotizzabile in astratto (e senza dover distinguere caso per caso) il conflitto di interessi fra l’interesse dei genitori e quello del minore. In tal caso sarà necessario nominare un curatore speciale che rappresenti in giudizio il minore, in luogo che i suoi genitori.

Vi sono poi degli altri casi, che non rientrano nelle fattispecie tipizzate, in cui in concreto sarà ravvisabile la potenzialità di un conflitto di interessi.

Qualora dunque vi sia la potenzialità di un conflitto fra gli interessi del minore e quelli dei genitori, sorreggerà l’art. 78 co. 2 c.p.c., che prevede che il giudice del merito sarà tenuto a valutare l’esistenza potenziale di una situazione di incompatibilità tra gli interessi del rappresentante e del minore rappresentato (Cassazione Civile, 12962/2019).

Ebbene, in tutti i casi in cui il giudice accerti tale incompatibilità, è richiesta la nomina di un curatore speciale per il minore a pena di nullità.

La posizione processuale del figlio minore

Negli anni, la posizione processuale e sostanziale del figlio minore ha subito una progressiva evoluzione ermeneutica in senso più tutelante per il minore stesso. Si veda per esempio la recente L. 206/2021.

La Corte di Cassazione dunque, nella propria capacità e funzione nomofilattica, ha interpretato le norme citate, ed in particolare l’art. 78 co. 2 c.p.c. già richiamato, nel senso di declinare la più ampia protezione possibile al soggetto debole, per un verso facendo dipendere la nomina del curatore speciale (quale garante dei diritti del minore) all’accertamento dell’insussistenza dell’adeguatezza dei genitori, oltre all’accertamento anche solo della possibilità di un conflitto di interessi.

La mancata nomina di un curatore nei casi indicati, tanto quanto previsti per legge, quanto richiamati dall’art. 78 co. 2 c.p.c, avrà pertanto la conseguenza di determinare la nullità degli atti del procedimento, con la conseguenza che il processo dovrà ricelebrarsi previa nomina del curatore.