Il provvedimento cautelare di sospensione patente del Prefetto
08 Lug 2023
La sospensione cautelare della patente di guida
Il provvedimento del Prefetto di sospensione della patente di guida previsto dall’art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell’immediatezza del fatto che il conducente del veicolo, nei cui confronti esistano fondati elementi di responsabilità in ordine a un comportamento lesivo della incolumità altrui, possa reiterare una condotta in grado di arrecare ulteriore pericolo (Cass. civ. Sez. I, 12/12/2007, n. 26018).
Casi tipici di sospensione della patente
Tipicamente si ha la sospensione della patente di guida in via provvisoria ex art. 223 C.d.S. allorquando si sia in presenza di condotte che integrano reato, quali la guida in stato di ebbrezza, le lesioni colpose stradali, l’omissione di soccorso, la fuga.
Adozione della sospensione in via definitiva
Non è tuttavia previsto che il Prefetto, senza tenere conto dei possibili esiti del procedimento penale emani un provvedimento in via definitiva.
Ciò anche in ragione della profonda diversità delle due tipologie di provvedimento, non solo per le espresse finalità, ma anche per le modalità di adozione degli stessi. La sospensione provvisoria della patente di guida è misura cautelare necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico, e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere iter procedimentale che riconosce all’Amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima dell’effettuazione della comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati, così escludendo anche la necessità di dare ingresso (e risposta) alle eventuali osservazioni di costoro, che altrimenti ricorrerebbe alla stregua delle regole generali.
Viceversa, il provvedimento di natura definitiva non può essere adottato con la medesima semplicità, dovendosi attendere l’esito del procedimento penale, ovvero adottarlo con le ordinarie forme del procedimento amministrativo che lasciano, per l’appunto, ampio spazio di interlocuzione ai diretti interessati (Cass. civ., Sez. VI – 2, 15/12/2016, n. 25870).