La diffamazione è un reato civile o penale?
07 Nov 2020
Quando la reputazione di una persona non presente viene offesa in qualsiasi modo alla presenza di altri soggetti, è possibile si configuri il reato di diffamazione previsto dall’art. 595 c.p..
La diffamazione come reato
Si parta col dire che ogni qualvolta si parla di “reato”, si sta facendo riferimento ad una condotta sanzionata esclusivamente dalla legge penale.
Il reato, infatti, è un comportamento particolarmente grave che lo stato ritiene di dover accertare e punire infliggendo la c.d. pena. La pena può essere pecuniaria (ossia una somma di denaro), oppure detentiva (l’arresto, o la reclusione).
La diffamazione in diritto civile
Da quanto detto sopra, pare evidente che non possa esistere un c.d. “reato civile”, e che quindi, quando si parla di diffamazione, si parli necessariamente di un reato penale… perché solo questi esistono!
Tuttavia, anche in ambito civile, la diffamazione può avere rilevanza in quanto – come tutti i fatti illeciti – può dare diritto ad un risarcimento del danno a favore della persona che ha patito la diffamazione.
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Gli elementi costitutivi del reato di diffamazione:
1- che sia comunicata una notizia lesiva dell’onore e del decoro della vittima;
2- e’ necessaria la comunicazione con più persone, ovverosia la diffusione della notizia;
3 – e’ necessario che la notizia non sia vera.
Se poi l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato (come nel caso dei pettegolezzi) il reato è addirittura aggravato ai sensi dell’articolo 595, secondo comma, del codice penale
L’onore e la reputazione in ambito penalistico: il reato di diffamazione
La diffamazione e i pettegolezzi
Il pettegolezzo, sia che riguardi fatti veri che inventati, fa scattare la condanna per diffamazione se offende la reputazione altrui, cioè la considerazione che l’individuo ha nella propria famiglia, sul luogo di lavoro, in palestra, in città e, più in generale, in una comunità.
La Cassazione ha trattato più volte cause aventi ad oggetto pettegolezzi nei confronti di vicini di casa o di colleghi di lavoro. In tali casi, i giudici hanno precisato che le dicerie negative sul conto di qualcuno (che il marito della vicina ha un’amante o che la collega ha abiti succinti, per esempio) possono ledere a tal punto l’onore e la reputazione da dover essere punite penalmente a titolo di diffamazione.
Inoltre, spesso il pettegolezzo diventa divulgazione di notizie inerenti la sfera più intima e personale dell’individuo, irrompendo nelle relazioni sociali, familiari e lavorative della vittima.
Un esempio di pettegolezzo diffamante
Con la Sentenza n. 44940 del 2011, la Cassazione ha condannato un uomo per aver comunicato al direttore di una banca che una dipendente aveva una relazione con un collega sposato. L’imputato è stato condannato sia per diffamazione per il “malevolo pettegolezzo”, diffusosi subito nel ristretto ambito lavorativo, che per violazione della privacy. Egli aveva, infatti, assunto un investigatore privato per acquisire i dati della donna e poi divulgarli.
La notizia del tradimento
Dell’argomento se n’è occupata la V Sezione della Cassazione penale nella sentenza 8348 del 2013 la quale ha statuito come, in materia di diffamazione, sia necessario effettuare un equo bilanciamento tra il diritto di essere informati e il diritto all’onore/riservatezza del soggetto interessato.
Nello specifico, con riferimento al caso di chi divulghi la notizia di un tradimento, i Giudici hanno ritenuto che “integra la lesione della reputazione altrui non solo l’attribuzione di un fatto illecito, perché posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da sanzione, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della communis opinio”.
“la riservatezza, come la dignità, può cedere dinanzi al pubblico interesse della notizia, ma non può, in linea di principio, ammettersi che ciò avvenga oltre la soglia imposta dalla destinazione della notizia a soddisfare un bisogno sociale…omissis…Ne consegue che, anche in ipotesi la notizia di una relazione extraconiugale sia corrispondente al vero, non per questo può essere divulgata”.
La Cassazione, quindi, ha evidenziato come il fatto che una notizia sia vera, non escluda di per sé l’antigiuridicità della condotta posta in essere, nel momento in cui non vi sia la pertinenza, cioè l’interesse pubblico, alla conoscenza della stessa.
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