Autocertificazione: la discrezionalità della pubblica amministrazione di fronte a dichiarazioni mendaci

Autocertificazione: la discrezionalità della pubblica amministrazione di fronte a dichiarazioni mendaci

05 Gen 2017

Tizio, partecipando ad una gara per l’assegnazione di un pubblico servizio presso il comune di Alfa, produce falsa dichiarazione riguardo ad uno dei requisiti necessari. Quando Alfa richiede la documentazione relativa, Tizio non è in grado di produrla e decade ex lege dai benefici ottenuti. Inoltre si prospetta per Tizio una violazione di norme penali.

Autocertificazioni: Dichiarazioni Mendaci ed Effetti Civili

La fattispecie in questione necessita di una separazione fra due aspetti di fondo: vi è da una parte la possibilità di affrontare una causa in materia di diritto civile e del lavoro per la riammissione in gara di un soggetto, Tizio, e vi è successivamente l’ipotetica violazione di norme penali da parte dello stesso.

Sul primo punto conviene procedere analizzando il fatto e confrontandolo col dato normativo. Tizio partecipa ad una gara bandita dal comune di Alfa per l’autorizzazione all’apertura di un autonoleggio con conducente, gara bandita in data 3 luglio 2007. In data 1 agosto 2007, data della propria partecipazione alla gara, Tizio produce autocertificazione relativamente ad una serie di requisiti, in particolare certifica come soddisfatta l’iscrizione nel “Ruolo di conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea”, richiesta esplicitamente dal bando di gara e presente al punto due dell’autocertificazione.

Come previsto dall’art 46 del DPR 445 del 2000, è norma che i partecipanti ai bandi di gara producano autocertificazione relativamente a siffatto requisito (art 46 lettera i), al fine di semplificare le procedure e salva la possibilità per l’ente di verificare la veridicità dei fatti allegati nell’autocertificazione (art 71).
Una volta risultato vittorioso, alla parte assegnataria del servizio, Tizio nello specifico, viene richiesto di presentare la documentazione relativa all’iscrizione al ruolo.

Il documento, risultante in autocertificazione non può però essere prodotto, poiché Tizio, all’epoca della richiesta, non era iscritto al ruolo di conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

Meriterebbe a questo punto di essere analizzata la posizione soggettiva di Tizio, il quale agisce in totale buona fede. Infatti, al momento dell’autocertificazione contestata, non è ancora iscritto al ruolo, ma ne richiede successivamente l’iscrizione.

Confidando nella dilatazione temporale fra il momento dell’autocertificazione e quello in cui sarà necessario produrre la documentazione, Tizio dichiara anzitempo l’avvenuta iscrizione. Se questa posizione soggettiva vale a presumere la buona fede di Tizio, non vale però a sanare le mancanze dell’autocertificazione, poiché nei fatti alla data del 1 agosto 2008 egli dichiara di essere in possesso di un’iscrizione che non ha, costituendo il fatto dichiarazione non veritiera.

La dichiarazione non veritiera comporta ai danni di Tizio un procedimento disciplinare che provoca la decadenza immediata dai benefici precedentemente ottenuti sulla base di tale falsa dichiarazione, come previsto dall’art 75 del DPR 445/00. La fattispecie è perfettamente aderente alla previsione normativa del DPR: l’iscrizione ad albi, registri o elenchi tenuti dalla P.A. è oggetto di autocertificazione ex art 46; la P.A. verifica ex art. 71 la veridicità della dichiarazione e la trova mendace; ex art 75 avviene di conseguenza la decadenza dai benefici, che tradotta significa esclusione dalla graduatoria della gara.

A questo punto a nulla vale l’eventuale confronto con l’ente da parte di Tizio, al fine di ottenere una reintegrazione in gara. Infatti, se anche l’ente volesse aderire alla versione dei fatti formulata da Tizio, questi non potrebbe comunque godere dei benefici ottenuti tramite la falsa dichiarazione.

Quella contenuta nell’art 75 è infatti una disposizione con effetto legale immediato; relativamente ad essa non può operare il tipico potere discrezionale della P.A.: “non lascia margini di discrezionalità alle amministrazioni che si avvedano della non veridicità della dichiarazione acquisite, sicchè esse devono senz’altro revocare i benefici concessi sulla base delle stesse” (TAR Lombardia, sent. n. 299/08).

Autocertificazioni e Dichiarazioni Mendaci: Discrezionalità della P.A. e Conseguenze Penali

La discrezionalità amministrativa trova fra i suoi limiti quello delle previsioni legali, non potendo un provvedimento essere contra legem. L’unica scelta possibile per una P.A. che dovesse constatare la falsità di una autodichiarazione ex art 46 del DPR è quella dell’esclusione ex lege del dichiarante.
Ma c’è di più. Si accennava riguardo ad un secondo punto da affrontare, ovvero le conseguenze, oltre all’esclusione dal bando, delle dichiarazioni mendaci.

Le dichiarazioni sostitutive ex art 46 del DPR sono considerate dalla legge come fatte ad un pubblico ufficiale: è previsto che il dichiarante venga punito ai sensi del codice di diritto penale e delle leggi speciali in materia.

Tizio si è reso responsabile di falsità ideologica ex art 483 codice penale. Infatti il disposto combinato degli artt. 76 del DPR 445/00 e 483 del c.p. non lascia dubbi sul fatto che: le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR equivalgono a dichiarazione a pubblico ufficiale ex art 76 del DPR; che la dichiarazione di Tizio è una dichiarazione sostitutiva ex art 46 del DPR; che la falsa dichiarazione fatta ad un pubblico ufficiale è punita nel caso in cui l’atto sia destinato a provarne la verità.

Relativamente a quest’ultimo passaggio la Cassazione ha chiarito che non vale ad escludere la sussistenza del reato il fatto che l’attestazione sia soggetta a verifiche e controlli; questi intervengono quando il falso è già stato consumato (Cass. Pen. n. 35163/05). Tizio è quindi responsabile del reato previsto dall’art 483 del c.p.

Ad aggravare tale previsione vi è la considerazione che anche questo articolo, il 76 del DPR, costituisce disposizione con effetto legale immediato, non oggetto di discrezionalità amministrativa.
In conclusione da una parte c’è l’impossibilità da parte della P.A. di intraprendere una strada diversa dall’esclusione di Tizio, poiché ogni altra soluzione ricade al di fuori della propria discrezionalità.

Dall’altra c’è la prospettiva che l’autorità giudiziaria proceda ad una imputazione penale per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Ciò suggerisce di non richiedere la reintegrazione in gara e di confidare nella mancanza di azioni legali da parte del comune di Alfa.

Per ulteriori informazioni in ambito di Diritto Civile è possibile contattare l’Avv. Stefano Poretti, Avvocato Civilista a Legnano, Busto Arsizio, Gallarate e Rho. Lo studio offre anche assistenza in materia penale.