La distanza minima per le opere rispetto al fondo del vicino: l’art. 889 c.c.
05 Gen 2017
Il caso: l’installazione di cavi elettrici sottoterra, che sconfinano nel fondo del vicino
Caio, proprietario di un fondo confinante con quello di Tizio, lo cita per aver realizzato delle opere ad una distanza inferiore da quella prevista dal codice civile. In particolare Tizio ha installato sottoterra, a meno di un metro, dei cavi elettrici, che Caio ritiene dannosi e rientranti nella disciplina dell’art 889 c.c.
Chi ha ragione? Tizio che ha posto i cavi sottoterra, senza che sia provato il pregiudizio di Caio; oppure Caio che comunque insiste per la rimozione?
La norma in tema di distanze tra vicini: l’art. 889 c.c.
L’art 889 del codice civile detta la norma in tema di distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi. Rileva qui l’analisi della tassatività dell’elenco fornito dal legislatore; e la possibilità, per il soggetto ritenuto in infrazione, di addurre prove atte a negare la dannosità di opere posizionate al di sotto delle distanze previste dal codice. In altre parole: le distanze previste dal codice possono essere derogate se non vi è danno per il fondo vicino?
In effetti sembrebbe di no, in quanto quella dell’art 889 c.c. è una presunzione assoluta di dannosità.
Questo significa che non rileverebbe un’eventuale indagine circa l’assenza concreta di una potenzialità dannosa del mancato rispetto delle distanza.
E’ al contrario sempre possibile provare che la distanza richiesta non sia sufficiente, nel caso una parte si ritenesse danneggiata nonostante il rispetto delle distanze minime. Sostiene la Cassazione che “L’applicabilità di detta norma, pertanto, va affermata a prescindere da ogni indagine sulla eventuale presenza di accorgimenti tecnici” (CASS. N. 12491 del 4-12-1995 in un caso di tubazioni del metano con giunti tecnici di dilatazione tali per cui nessun danno sarebbe potuto derivare agli immobili). Sembrerebbe quindi inutile sforzarsi di provare che in fattispecie concrete anche distanze inferiori a quelle prescritte dalla norma in esame potrebbero evitare i pericoli che ispirano la norma.
Distanze tra fondi e il pericolo di inflitrazioni
A tale proposito è utile specificare che la prescrizione di questo articolo mira ad evitare il pericolo di infiltrazioni: la giurisprudenza ha infatti da tempo chiarito che l’art. 889 ha il preciso scopo di evitare infiltrazioni dannose per il fondo del vicino. (CASS. Sez. II N. 78 del 11-1-1989).Dunque sarà applicabile precipuamente ai casi in cui vi sia un effettivo pericolo di infiltrazioni.
Ad esempio “non rientrano nel campo d’applicazione della noma le canne fumarie per la dispersione, la caldaia o il bruciatore, rientrano però i tubi di riscaldamento” (CASS. N. 4089 del 13-7-1979) e ancora “l’articolo 889 cc trova applicazione anche nel caso di distanze fra canali di gronda e linea di confine, sulla base di una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni e trasudamenti” (CASS. Civ. Sez. II N. 2964 del 5-4-1997).
E’ stata considerata similare una vasca per l’acqua potabile (CASS. N. 3292 del 14-7-1989). Rientrano nella norma, secondo la dottrina, tutte le condutture che abbiano comunque un flusso di sostanze liquide o gassose (BIANCA) è che possano dunque causare il rischio di infiltrazioni.
E’ possibile applicare la norma a fattispecie diverse da quelle indicate nella norma?
Proprio analizzando le analogie operate in diversi casi dalla giurisprudenza, si dovrebbe concludere favorevolmente riguardo all’interrogativo sull’estensione analogica della norma.
In ogni caso, se la giurisprudenza è concorde nel ritenere non tassativo l’elenco fornito dal codice, vi sono più incertezze in dottrina: pur aderendo la corrente maggioritaria all’interpretazione data dalle pronunce precedentemente citate (BIANCA, DE TILLIS), permane una parte minoritaria della dottrina che ritiene che tali vincoli, costituendo un limite al diritto di proprietà, siano un elenco chiuso (DE MARTINO).
In ogni caso anche chi sostiene la funzione esemplificativa dell’elenco ammette che la presunzione legale possa operare unicamente nei casi espressamente previsti dal codice. Così anche la giurisprudenza: “Per ogni altra opera non espressamente menzionata, ma assimilabile a quelle indicate nella norma richiamata, la loro potenzialità dannosa deve essere accertata in concreto con onere della prova a carico della parte istante” (CASS. Civ. Sez. II N. 145 del 9-1-1993); “L’obbligo di rispetto delle distanze previsto per pozzi, cisterne e tubi può ben essere affermato per opere ed impianti non espressamente contemplati, ma soltanto quando venga acceetata, sulla base delle loro peculiari caratteristiche e funzioni, l’esistenza di potenzialità dannosa”. (CASS. Civ. N. 1662 del 6-6-1974)
Essendo tale norma posta nell’interesse dei privati, è dato a questi di derogarvi. L’accordo deve essere in forma scritta. Trattandosi però di una servitù apparente è possibile anche l’acquisto per usucapione.