Le fasi del procedimento penale

Le fasi del procedimento penale

15 Giu 2023

Quando riceviamo un cliente nuovo ci piace fargli immaginare il processo come una lunghissima linea retta.

A ciascun segmento di linea retta corrisponde una fase del procedimento, o del processo.

Per sapere cosa succederà dopo, bisogna quindi prima affrontare la fasi precedenti. Segmento per segmento, fino alla fine.

In questo articolo cercheremo di spiegare nel dettaglio quali sono queste fasi.

Le fasi del procedimento penale

1

Come inizia

Il procedimento penale inizia quando il pubblico ministero (PM) acquisisce e iscrive una notizia di reato in un apposito registro, il c.d. registro degli indagati. La notizia può essere appresa dal Pm o dalla polizia giudiziaria, oppure tramite la presentazione di esposti, denunce, querele.

La notizia viene segnata insieme al nome della persona a cui il reato è attribuito, se è nota, oppure a carico di ignoti.

 

2

Le indagini preliminari

Sono svolte dal Pm e dalla polizia giudiziaria per acquisire quanti più elementi possibile per valutare la fondatezza della notizia di reato acquisita e prepararsi ad un’eventuale accusa.

Le indagini si svolgono in segreto e senza contraddittorio tra il Pm e gli avvocati che difendono l’indagato.

Concluse le indagini preliminari, il Pm può chiedere al giudice per le indagini preliminari (Gip) l’archiviazione del caso (ovvero la rinuncia a proseguire) oppure può formulare l’accusa nel «capo di imputazione» e chiedere il processo con il rinvio a giudizio.

 

 

3

L’archiviazione

L’archiviazione può essere richiesta se non ci sono le condizioni per procedere con l’azione penale, se la notizia di reato è infondata, se il fatto non è previsto dalla legge come reato o ancora se l’autore del reato è rimasto ignoto oppure quando un reato è estinto: un reato si estingue se la persona a cui è attribuito è morta, o in caso di amnistia, di prescrizione.

Ricevuta la richiesta di archiviazione il Gip può accoglierla, oppure può disporre altre indagini o richiedere che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli lo stesso l’imputazione, che in questo caso viene definita «coatta».

 

 

4

Il rinvio a giudizio

Se alla fine delle indagini il Pm ritiene che ci siano elementi sufficienti per fare il processo, scrive il «capo di imputazione», cioè un’accusa ufficiale con l’esatta descrizione dei fatti e del reato contestato e, chiede la celebrazione dell’udienza preliminare, o di quella davanti al tribunale monocratico (c.d. casi di citazione diretta a giudizio, ora modificata a seguito dell’e.v. della “riforma Cartabia”).

 

 

5

L’udienza preliminare

Per i reati più gravi, prima del processo vero e proprio, chiamato «dibattimento», è prevista un’udienza preliminare davanti a un Gip che, in quel caso, prende il nome di giudice dell’udienza preliminare (Gup).

Questa udienza funziona da filtro per valutare, in contraddittorio con la difesa, se il pubblico ministero abbia raccolto sufficienti prove per poter affrontare il processo e se sia ragionevole prevedere una condanna all’esito del processo. In tal caso il GUP emetterà il decreto che dispone il giudizio e rinvierà davanti al tribunale per il c.d. dibattimento.

Durante l’udienza preliminare l’imputato può anche scegliere un rito alternativo (il rito abbreviato o il patteggiamento) o, a seconda del tipo di reato per cui si procede, chiedere di essere ammesso alla messa alla prova, ossia un rito che prevede lo svolgimento di  lavori di pubblica utilità. In tutti questi casi, se il giudice ammette i riti alternativi non si procede con il dibattimento.

 

6

Il dibattimento

È la fase in cui si «forma la prova» nel contraddittorio tra le parti, cioè Pm e avvocati difensori dell’imputato, davanti a un giudice che non conosce gli atti delle indagini preliminari.

Nel corso del processo il giudice ascolta gli eventuali testimoni e consulenti del Pm, della difesa e (se presente) della parte civile (la vittima del reato che decide di chiedere il risarcimento del danno), valuta i documenti e le testimonianze presentate come prova da tutte le parti e può ascoltare l’imputato. Si tratta di una fase pubblica e orale che si conclude con la discussione finale, in cui il Pm, il difensore e l’eventuale parte civile espongono le proprie ragioni. L’ultima parola è quella dell’avvocato che assiste lìimputato.

 

7

La sentenza

È il provvedimento con cui il giudice decide e motiva sulla colpevolezza dell’imputato.

. Può essere di assoluzione oppure di condanna, se l’imputato è stato giudicato colpevole del reato che gli viene contestato «oltre ogni ragionevole dubbio». La decisione viene presa in segreto in camera di consiglio, dove sono ammessi solo i giudici che hanno assistito al dibattimento. La sentenza si compone di due parti: il dispositivo e la motivazione. Nella maggior parte dei casi in camera di consiglio il giudice redige il solo dispositivo, che è la parte della sentenza che «in nome del popolo italiano» enuncia la decisione sulla colpevolezza o meno, e l’eventuale pena assegnata, e di cui viene data pubblica lettura.

In un secondo momento il giudice scrive la motivazione e deposita l’intera sentenza (comprensiva di motivazione e dispositivo) in cancelleria.

Se la sentenza non viene «impugnata» nei termini previsti (cioè se nessuna delle parti presenta un ricorso), diventa definitiva e il procedimento penale si conclude.