L’insegnante è violento: è diritto di educare?

L’insegnante è violento: è diritto di educare?

08 Feb 2023

E’ vietata ogni forma di violenza nell’educazione del minore

È consolidato in giurisprudenza il principio per cui in tema di “diritto di educare”, ossia il diritto dei genitori e di coloro ai quali è affidata la cura dei minori (maestri, insegnanti, baby sitter, ecc), l’uso di qualsiasi forma di violenza o vessazione non può mai essere considerato uno strumento educativo.

Le condotte degli insegnanti e degli educatori

L’ordinamento scolastico vieta in qualsiasi modo l’utilizzo di violenza fisica sugli alunni, il fatto dell’insegnante che percuota uno scolaro, dunque, non potrà mai configurarsi come abuso di mezzi di correzione o disciplina, ovverosia il reato di cui all’art. 571 c.p., in quanto non è concepibile l’abuso di un mezzo educativo (ossia, la violenza) di cui non sia consentito in alcun modo l’uso.

Cosa presuppone il reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina di cui all’art. 571 c.p.?

Il reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina di cui all’art. 571 c.p. presuppone l’uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi in via ordinaria consentiti, per esempio l’esclusione dalle attività ludiche o didattiche, l’obbligo di condotte riparatorio o il ricorso a rimproveri eccessivi.

In ambito scolastico, infatti, il potere educativo deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento del minore, senza superare i limiti previsti dall’ordinamento e non deve consistere in trattamenti afflittivi.

L’uso della violenza non è mai consentito

L’uso della violenza finalizzato a scopi educativi non è mai consentito, pertanto chi commetterà violenza su un minore al fine di “educarlo” o “correggere un comportamento deviante” o ancora di “punirlo” non starà commettendo il reato di cui all’art. 571 c.p., ma a seconda dei casi quello di lesioni, percosse o maltrattamenti aggravato.

L’insegnante o l’educatore risponderà del reato di abuso dei mezzi di correzione o disciplina in caso di comportamento che denigri, svaluti o umilii l’alunno, in quanto il potere educativo o disciplinare sarà esercitato con mezzi non proporzionati alla gravità del comportamento del minore.

L’insegnante risponde del reato di cui all’art. 571 c.p. quando faccia uso in modo immoderato di mezzi per loro natura leciti.

Diversamente, le percosse non possono mai essere ritenute tali, l’insegnante risponderà quindi di un diverso e più grave reato a seconda dei casi (lesioni, percosse o maltrattamenti aggravato).