Mobbing ed incompatibilità caratteriale fra lavoratore e datore di lavoro

Mobbing ed incompatibilità caratteriale fra lavoratore e datore di lavoro

05 Giu 2017
Nel caso in cui cui fra il datore di lavoro e il lavoratore si registrino delle posizioni divergenti o addirittura conflittuali, non connesse alla fisiologia del rapporto di lavoro, è da escludersi la sussistenza del mobbing. Questo ormai l’orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di Cassazione (si veda, in particolare, la Cass. Sez. Lav. 12048/2011).
Caratteristiche peculiari della condotta illecita da mobbing sono infatti la durata e l’intento persecutorio: il comportamento posto in essere al fine di ledere la sfera professionale, sessuale, morale, psicologica o fisica della vittima, deve protrarsi nel tempo attraverso una pluralità di atti.
Qualora tuttavia sia evidente la totale assenza di alcun comportamento illecito da parte del datore di lavoro, non ravvisandosi condotte lesive di aspetti esistenziali della personalità del lavoratore nell’ambito delle relazioni lavorative, sarà necessario escludere le condotte di mobbing nel caso in cui non si ravvisi l’intento dannoso/persecutorio a danno del lavoratore dovendo necessariamente essere escluse dall’orbita della fattispecie tutte quelle vicende in cui fra datore di lavoro e lavoratore si registrano semplicemente posizioni divergenti o perfino conflittuali, affatto conesse alla fisiologia del rapporto di lavoro.

 

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