Nessun obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne “nullafacente”
25 Lug 2023
E’ ben noto che tra gli obblighi del genitore vi sia anche quello di provvedere economicamente al mantenimento della prole. Tale onere sussiste naturalmente anche nel caso in cui intervenga la separazione personale ovvero il divorzio tra i coniugi. La legge stabilisce (art. 30 co. 1 Cost., artt. 315-bis, 316-bis c.c.) che il genitore abbia il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, secondo le proprie capacità lavorative e anche ove questi abbiano raggiunto la maggiore età e non risultino tuttavia autosufficienti (art. 337-septies c.c.).
Proprio con riguardo alla prole che abbia raggiunto la maggiore età non sempre è di agevole definizione quando un figlio possa ritenersi autosufficiente. Non di rado accade che un genitore si ritrovi a dover mantenere un figlio che, malgrado disponga pienamente delle capacità per rendersi economicamente autonomo, non intende comunque trovare un’occupazione.
Quali sono i casi in cui il genitore non è obbligato al mantenimento del figlio?
Recente giurisprudenza in merito ha stabilito che esiste un principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne, il quale non può crogiolarsi abusando del proprio diritto al mantenimento. Esiste un ragionevole limite di tempo e di misura nel versamento dell’assegno di mantenimento, il quale è finalizzato al perseguimento di un determinato progetto educativo da parte del genitore. Il figlio maggiorenne potrà quindi seguitare a percepire il mantenimento da parte del genitore ove risulti accertato che questi si sia impegnato nella propria preparazione propedeutica allo svolgimento di un lavoro, ovvero si sia adoperato attivamente al fine di individuare un’occupazione lavorativa (Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 08/11/2021, n. 32406).
Allo stesso modo, il figlio che rifiuta un’offerta di lavoro, ovvero che perde per propria colpa un’occupazione che gli avrebbe permesso concretamente di essere economicamente ed adeguatamente autosufficiente, può incorrere nella revoca del mantenimento da parte del genitore (Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 25/09/2017, n. 22314; Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 22/07/2019, n. 19696). Tuttavia nel caso in cui il figlio abbia abbandonato il lavoro al fine di intraprendere un percorso di studi, il Giudice di legittimità ha stabilito che il genitore che possa permetterselo è tenuto a mantenerlo (Cass. civ. Sez. I Ord., 23/08/2021, n. 23318).
Come può tutelarsi un genitore rispetto all’esorbitante richiesta di mantenimento di un figlio maggiorenne?
Il genitore potrà chiedere al giudice la revoca o la riduzione dell’importo versato a titolo di mantenimento, motivando tale richiesta. L’unica condizione è quella di provare la condotta negligente e procrastinatrice del figlio (Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 05/03/2018, n. 5088). Esiste in ogni caso una presunzione per cui, con il raggiungimento del termine del percorso di studi, ovvero al raggiungimento di un’età in cui verosimilmente questi debbano ritenersi conclusi, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale costituisce un indicatore forte d’inerzia colpevole (Cass. civ. Sez. I Sent. 22/06/2016, n. 12952; Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 21/11/2019, n. 30491).