Pacchetti turistici: la rinuncia alla vacanza per cause di salute
05 Gen 2017
La famiglia Beta, composta da madre padre e un figlio, organizza una vacanza con pacchetto tutto compreso in località Santiago nel mese di agosto. Un’epidemia colpisce quella zona pochi giorni prima della loro partenza e poiché il figlio ha già avuto diversi problemi, ed è cagionevole di salute, decidono di rinunciare al viaggio. Le azioni esperibili.
Vi sono alcuni elementi che vanno valutati in via preliminare per analizzare con chiarezza il caso propspettato. Anzitutto il particolare periodo della vacanza, il mese di agosto. Occorre poi in secondo luogo porre l’accento sulla salute del figlio anche in relazione al tipo di pacchetto turistico scelto, con la formula tutto compreso. Sono questi indici della tipologia di vacanza che i coniugi Beta intendevano trascorrere. Dal canto suo, l’agenzia Gamma riscontra nell’atteggiamento dei Beta la mancanza di elementi oggettivi, valutati anche sulla base dei provvedimenti dell’autorità sanitaria competente, atti a supportare un recesso senza l’onere dell’indennizzo.
A tale proposito il disposto codicistico integrato da dottrina e giurisprudenza procede in questo modo:
l’impossibilità ex art. 1256 è sopravveniente, sicchè distinta dai casi di impossibilità ab origine, comportanti la nullità del contratto.
La giurisprudenza vuole che l’impossibilità sia valutata in modo oggettivo e assoluto. “L’impossibilità che ai sensi dell’art 1256 c.c. estingue l’obbligazione è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa che impedisce definitivamente l’adempimento” (CASS. CIV. Sez. III 2691 del 1987) Devono quindi essere valutati diversi elementi per individuare concretamente il regolamento del rapporto. Ulteriore classificazione codicistica è quella fra impossibilità temporanea e impossibilità definitiva. Attraverso queste classificazioni si possono inquadrare le fattispecie concrete.
Carattere assoluto ed oggettivo e temporaneità o definitività dell’impossibilità sono gli elementi fondamentali per valutare il caso, anche in relazione al concetto di causa in concreto.
La famiglia Beta recede in quanto la prestazione è a suo parere divenuta impossibile. L’agenzia Gamma risponde che, mancando provvedimenti di restrizione dei flussi turistici, non sussiste un’oggettiva impossibilità. Sostanzialmente ci si trova dinnanzi ad un fatto oggettivo (l’epidemia) valutato in modo soggettivamente negativo, a parere di Gamma, dai Beta.
La causa del contratto, a finalità turistica, è però fondamentale. I coniugi Beta, con figlio a seguito, scelgono un soggiorno tranquillo e organizzato, proprio per le particolari necessità che dettano le loro determinazioni.
Considerando il concetto accennato di causa in concreto, possiamo dire che è necessario individuare le finalità che il contraente decide di attribuire al contratto.
Non significa questo dar rilievo ai motivi, significa invece individuare la funzione del contratto, funzione che può essere determinata attraverso un’interpretazione individualizzata, ormai condivisa in giurisprudenza.
Con un figlio cagionevole di salute, l’aspettativa di vacanza per chi deve recarsi in una località recentemente colpita da un’epidemia risulta notevolmente ridimensionata. Ecco allora la possibilità di concludere, considerata la finalità del contratto e la causa in concreto, per una impossibilità sopravvenuta.
Rimane, in una simile fattispecie, da analizzare la debenza dell’indennizzo. Consideriamo ancora i concetti espressi sinora: il recesso non sarà figlio di un capriccio dei coniugi Beta, ma del fatto che la prestazione (soggiorno) è divenuta impossibile.
Sulla questione della temporaneità dell’impossibilità, occorrerà considerare che la disciplina codicistica dell’art 1256 si adatta bene al caso, poiché non v’è più interesse che questa venga eseguita, dato il particolare periodo dell’anno per cui era stata contrattata. “L’impossibilità sopravvenuta della prestazione libera il debitore purchè il fatto che la determina abbia diretta e sicura incidenza causale (…) se per l’adempimento è prefisso un termine, ovvero se esso è dilazionato nel tempo, l’eventuale causa impediente può esimere da responsabilità solo se perdura per tutta la durata del termine entro il quale la prestazione deve essere eseguita” (CASS. CIV. Sez. III 1012 del 1978) Non vi è dubbio sul fatto che, trascorso il mese di agosto, non può più esservi interesse alla prestazione e quindi il termine entro al quale deve essere eseguita è senz’altro superato.
In conclusione non sono ravvisabili neppure le condizioni per un indennizzo da parte della famiglia Beta all’agenzia Gamma, poiché l’obbligazione si è estinta per impossibilità sopravvenuta